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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6910/2022 del 02/03/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

Il Ministro della giustizia aveva promosso l'azione disciplinare nei confronti di una magistrata segretaria assegnata alla Quinta Commissione del CSM, incaricata anche di predisporre i profili dei candidati alla nomina del Procuratore della Repubblica di Roma. Le era stato contestato di avere riferito a un magistrato concorrente, nel corso di una conversazione telefonica intercettata, l'andamento dei lavori della Commissione, le posizioni e le intenzioni di voto dei singoli consiglieri e i commenti emersi durante le sedute, in violazione dei doveri di correttezza e riserbo e dell'art. 34, comma 5, del regolamento interno del CSM. La Sezione disciplinare del CSM, con sentenza n. 84/2021, pronunciata il 15 aprile 2021 e depositata il 14 luglio 2021, l'aveva dichiarata responsabile dell'illecito di grave scorrettezza previsto dall'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 109/2006 e dell'illecito di cui alla lett. n), riqualificando sotto quest'ultima previsione il fatto originariamente contestato ai sensi della lett. u), e le aveva inflitto la censura. Con il primo motivo la ricorrente ha contestato l'utilizzabilità delle intercettazioni, lamentando che nel procedimento disciplinare non fossero disponibili i supporti audio, i decreti autorizzativi e le trascrizioni e che le fosse stato così impedito un controllo effettivo. Con il secondo motivo ha denunciato l'erronea interpretazione degli illeciti disciplinari, sostenendo che il giudice disciplinare avesse creato fattispecie non previste dalla legge e che mancassero i requisiti di gravità richiesti, anche perché non era stata riconosciuta la segretezza oggettiva dei dati né la lesione della riservatezza altrui. Con il terzo motivo ha denunciato mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sulla gravità e sulle modalità della condotta, contestando in particolare che fosse stata accertata un'attività assidua sulla base di una sola conversazione.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo, hanno ribadito che i risultati di intercettazioni disposte in un procedimento penale non sono utilizzabili nel procedimento disciplinare se, a fronte di una specifica e tempestiva richiesta dell'incolpato, i supporti materiali non vengono acquisiti e resi ascoltabili; tuttavia, nel caso concreto, la difesa non aveva formulato nel giudizio disciplinare una richiesta specifica diretta a ottenere i file audio e a verificarne il contenuto o la corrispondenza ai brogliacci. La precedente istanza di accesso agli atti rivolta al Procuratore Generale durante le indagini mirava a ottenere l'informativa e non equivaleva alla richiesta di acquisizione delle registrazioni; pertanto, la censura è stata ritenuta infondata. Sul secondo, la Corte ha escluso che il giudice disciplinare avesse creato nuovi illeciti: la grave scorrettezza di cui alla lett. d) può riguardare anche condotte connesse alle funzioni non giurisdizionali svolte da un magistrato fuori ruolo e sussiste quando la violazione del dovere di riserbo del magistrato segretario sia idonea a pregiudicare in misura elevata la libertà di determinazione dei componenti del CSM. La mancanza di segretezza oggettiva dei dati o di una lesione della riservatezza personale non elimina il distinto dovere soggettivo di riserbo. Quanto alla lett. n), la rivelazione a terzi di informazioni sui lavori della Commissione integra inosservanza dell'art. 34, comma 5, del regolamento interno e tale inosservanza può essere grave, avuto riguardo alle circostanze concrete e alla centralità della prescrizione per l'attività del magistrato segretario. Sul terzo, la motivazione della Sezione disciplinare è stata ritenuta coerente e non apparente: la censura sollecitava in realtà una diversa lettura del colloquio intercettato e del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rimborsare al Ministro della giustizia le spese processuali, liquidate in 4.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. d)

    Ne deriva che tali comportamenti possono investire anche i rapporti che si instaurano con altri magistrati in ragione delle funzioni assegnate al magistrato segretario del Consiglio superiore della magistratura: e poiché il magistrato segretario ha, per regolamento consiliare (art. 34, comma 5, del regolamento interno), il dovere di segretezza su quanto riguarda i lavori delle Commissioni alle quali partecipa, è configurabile la scorrettezza grave allorché la violazione del dovere di riserbo sia suscettibile di pregiudicare in elevato grado, anche eventualmente attraverso un particolare modus agendi, l’interesse alla piena e incondizionata libertà di determinazione di ciascun componente dell’Organo di governo autonomo.

    La grave scorrettezza nei confronti di altri magistrati non deve necessariamente essere collegata all'esercizio della giurisdizione: può consistere nella violazione dei doveri connessi allo status e alle funzioni non giurisdizionali del magistrato. Per il magistrato segretario del CSM, la divulgazione di informazioni sui lavori della Commissione integra la grave scorrettezza quando è idonea a pregiudicare in misura elevata la libertà di determinazione dei consiglieri.

  • D.Lgs. n. 109/2006, art. 2, comma 1, lett. n)

    Ne deriva che la rivelazione a terzi, da parte del magistrato segretario addetto al CSM, di quanto riguarda i lavori della Commissione, integra una inosservanza di una norma regolamentare: e tale inosservanza ben può, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, essere ritenuta grave dalla Sezione disciplinare, venendo in rilievo la violazione di una prescrizione regolamentare che attiene all’essenza stessa della professionalità minima indispensabile richiesta al magistrato segretario.

    La rivelazione a terzi di quanto riguarda i lavori della Commissione viola la norma regolamentare che disciplina il servizio del magistrato segretario. La gravità dell'inosservanza va valutata considerando le circostanze concrete e la funzione essenziale della prescrizione per l'attività del magistrato segretario.

  • D.Lgs. n. 109/2006, artt. 16 e 18

    Invero, la clausola di compatibilità contenuta del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, mentre preclude che nei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale operi il divieto, di cui all’art. 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non impedisce, per contro, che anche nel procedimento disciplinare debbano ritenersi inutilizzabili intercettazioni non legalmente disposte ed effettuate nel giudizio a quo.

    La compatibilità tra procedimento disciplinare e procedimento penale esclude l'applicazione al procedimento disciplinare del divieto di cui all'art. 270 c.p.p. relativo ai diversi procedimenti penali, ma non consente l'uso di intercettazioni che non siano state legalmente disposte ed effettuate nel procedimento penale originario.

  • art. 270 c.p.p.

    Invero, la clausola di compatibilità contenuta del D.Lgs. n. 109 del 2006, artt. 16 e 18, mentre preclude che nei rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale operi il divieto, di cui all’art. 270 c.p.p., di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate, non impedisce, per contro, che anche nel procedimento disciplinare debbano ritenersi inutilizzabili intercettazioni non legalmente disposte ed effettuate nel giudizio a quo.

    Il divieto di utilizzare intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state autorizzate è riferito ai procedimenti penali e non preclude, di per sé, l'utilizzo nel procedimento disciplinare di intercettazioni legittimamente acquisite; resta fermo che sono inutilizzabili quelle illegittimamente disposte o effettuate.

  • artt. 191 e 271 c.p.p.

    In altri termini, nel procedimento disciplinare a carico di magistrati sono inutilizzabili i risultati delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte nel procedimento penale, i cui supporti materiali, nonostante la specifica e tempestiva richiesta del magistrato incolpato, non siano stati acquisiti agli atti del procedimento e resi ascoltabili da parte dell’incolpato stesso.

    I risultati delle intercettazioni sono inutilizzabili nel procedimento disciplinare quando l'incolpato abbia formulato una richiesta specifica e tempestiva di acquisizione dei supporti materiali per poterli ascoltare e questi non siano stati acquisiti e resi disponibili. L'onere di attivare tale controllo grava sull'incolpato.

  • regolamento interno del CSM, art. 34, comma 5

    L’art. 34, comma 5, citato, dunque, reca una previsione regolamentare intesa a disciplinare l’attività di servizio del magistrato segretario.

    La disposizione impone al magistrato segretario, quale soggetto ammesso ai lavori della Commissione in ragione delle funzioni strumentali svolte, un vincolo di segretezza su quanto riguarda quei lavori; la sua violazione integra inosservanza di una norma regolamentare di servizio.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    I codificati vizi della motivazione devono cadere su aspetti essenziali, tali da imporre una diversa conclusione del processo, non potendo reputarsi ammissibili quelle censure che aggrediscono la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione deve riguardare un difetto essenziale, quale l'assenza o l'apparenza della motivazione, una contraddizione irriducibile o un'illogicità manifesta. Non consente di chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati, i risultati di intercettazioni legittimamente disposte in un procedimento penale possono essere utilizzati anche se il procedimento disciplinare è distinto da quello penale. Se l'incolpato intende contestare la legittimità delle captazioni o la corrispondenza tra brogliacci o trascrizioni e registrazioni, deve formulare in sede disciplinare una richiesta specifica e tempestiva di acquisizione e ascolto dei supporti materiali; la sola istanza di accesso all'informativa o ai relativi atti non è sufficiente.
  • La grave scorrettezza disciplinare nei confronti di altri magistrati può consistere in condotte connesse a funzioni non giurisdizionali svolte da un magistrato fuori ruolo, quando esse violino doveri inerenti allo status e siano idonee a pregiudicare in misura elevata la libertà di determinazione dei componenti dell'organo interessato.
  • Per il magistrato segretario del CSM, la divulgazione a terzi di informazioni sui lavori di una Commissione può integrare sia una grave scorrettezza sia una grave inosservanza della norma regolamentare che impone il dovere di segretezza. La rilevanza disciplinare del dovere soggettivo di riserbo non viene meno per il solo fatto che le informazioni non siano oggettivamente coperte da segreto o che non sia stata lesa la riservatezza personale dei consiglieri.
  • La gravità dell'inosservanza regolamentare va valutata in concreto, considerando le modalità intenzionali della condotta e il significato della prescrizione violata, quando questa attiene a un requisito essenziale dell'attività di servizio.
  • In sede di legittimità, la censura di vizio di motivazione non può essere utilizzata per ottenere una nuova comparazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; il vizio deve investire aspetti essenziali della motivazione ed essere idoneo a incidere sull'esito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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