Ordinanza n. 157/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente di requisizione temporanea di parte di loculi non occupati ubicati in sepolture private
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale notificata il 2 febbraio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento disponeva la requisizione temporanea di parte dei loculi non occupati presenti in una sepoltura privata, consentendo al Comune di immettervi due salme estranee alla famiglia concessionaria. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone specifici motivi di illegittimità dedotti con il ricorso, ma dà conto esclusivamente della domanda cautelare e della contestazione, in via implicita, dell’attualità e gravità del pregiudizio derivante dalla requisizione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora, ritenendo non dimostrata la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile. Ha valorizzato il carattere temporaneo della requisizione, il principio di prova fornito dal Comune circa la pianificazione di lavori di ampliamento dell’area cimiteriale, destinati ad aumentare la disponibilità dei loculi, e il dato concreto secondo cui la sepoltura risultava occupata da due salme riconducibili alla famiglia concessionaria e da due salme estranee immesse dal Comune, residuando comunque otto postazioni utilizzabili dalla ricorrente. La decisione riguarda la sola fase cautelare e non definisce il merito dell’impugnazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato
La tutela cautelare è stata negata perché non risultava allegato e dimostrato il periculum in mora, ossia un pregiudizio grave e irreparabile.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente
La norma è stata richiamata quale presupposto per la protezione dei dati identificativi della ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
La disposizione è stata richiamata insieme alla normativa nazionale a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento amministrativo presuppone l’allegazione e la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di tale elemento, l’istanza deve essere respinta.
- La temporaneità della misura amministrativa e la concreta disponibilità di alternative utilizzabili dal destinatario sono elementi idonei a escludere, in assenza di ulteriori specifiche circostanze, il periculum in mora.
- Ai fini della valutazione cautelare, il giudice può considerare la pianificazione amministrativa di interventi destinati a rimuovere o attenuare nel breve periodo gli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato.
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