Cassazione Penale, Sentenza n. 15705/2022 del 22/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva autorizzato la trasmissione, a spese dell'interessato, di un CD-ROM contenente documentazione a sostegno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduce che, al momento del deposito dell'istanza (16/03/2021), il Direttore del carcere avrebbe rifiutato di ricevere il CD allegato, in violazione dell'art. 123, comma 1, cod. proc. pen., e contesta altresi' l'imposizione a suo carico delle spese di trasmissione dopo aver chiesto la produzione del CD in udienza alla quale ha partecipato da remoto (14/04/2021), sostenendo la violazione della disciplina che equipara il luogo di collegamento a distanza all'aula di udienza
La decisione
Il ricorso e' stato parzialmente accolto. La Cassazione ha ritenuto insussistente, per mancanza di adeguata prova fattuale, la censura relativa al presunto rifiuto del Direttore di ricevere il CD, e quindi ha rigettato questa parte del ricorso. Tuttavia ha annullato senza rinvio la parte dell'ordinanza che aveva posto a carico del ricorrente le spese di trasmissione del supporto informatico, ritenendo che tale onere determini un peggioramento delle condizioni difensive del detenuto rispetto a quelle in caso di presenza fisica, in contrasto con il principio di equiparazione previsto dall'art. 146-bis disp. att. cod. proc. pen.; il resto del provvedimento e' stato confermato
Norme richiamate
art. 123, comma 1, cod. proc. pen.
L'imputato detenuto [...] ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria
La norma attribuisce al direttore del carcere il compito di ricevere atti e trasmetterli con efficacia immediata; tuttavia, l'eventuale violazione di tale obbligo richiede adeguata prova fattuale, che nel caso era carente
art. 146-bis, disp. att. cod. proc. pen. (comma 1)
Regola la partecipazione dell'imputato in audiovisione; il collegamento a distanza deve rispettare garanzie procedurali idonee a non ledere i diritti di difesa
art. 146-bis, disp. att. cod. proc. pen. (comma 5)
Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza
L'equiparazione del luogo di collegamento implica che il detenuto non debba trovarsi in condizioni difensive peggiori rispetto a quelle di presenza fisica; quindi costi o oneri imposti in conseguenza della partecipazione a distanza non devono incidere negativamente sulle possibilità difensive dell'imputato
Massime di principio
- Quando il detenuto partecipa all'udienza da remoto, il luogo di collegamento va considerato equiparato all'aula: non possono essere imposti oneri che lo pongano in condizioni peggiori rispetto alla partecipazione fisica
- La trasmissione di documenti informatici rilevanti per l'esercizio della difesa in costanza di partecipazione a distanza deve essere assicurata senza gravare sul detenuto, salvo diversa disposizione e adeguata motivazione
- Il Direttore dell'istituto ha l'obbligo di ricevere atti e trasmetterli all'autorità competente ai sensi dell'art.123 c.p.p.; tuttavia, l'affermazione di un rifiuto richiede prova documentale o riscontro formale nel fascicolo
- In caso di rifiuto o difficoltà nel ricevere/documentare supporti informatici, il difensore o il detenuto devono prendere misure probatorie (annotazioni formali, istanze in udienza, richieste scritte) per poter successivamente contestare efficacemente l'evento
- Il magistrato deve limitare l'incidenza delle modalità telematiche sulle garanzie difensive: se la produzione di documenti avviene per via telematica su ordine del giudice, i relativi oneri devono essere a carico dell'amministrazione o del processo
- In situazioni analoghe conviene chiedere in via incidentale l'esenzione dall'onere di spesa o l'ingiunzione all'amministrazione peri l'invio gratuito del materiale, e documentare ogni tentativo formale di deposito presso il direttore
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