Sentenza del 20/06/2016 n. 809 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
IRES -AGEVOLAZIONI - IN FAVORE DI AA.SS.LL. - SUSSISTE. Il regimeagevolato previsto dall'articolo 6 del d.p.r. 601/73, rivolgendosi a tutti isoggetti svolgenti attività di rilevante interesse pubblicistico, trova la suaratio in un giudizio di meritevolezza dell'attività svolta, avente natura noncommerciale, con finalità di interesse pubblico riguardante anche l'assistenzasociale oltre che quella sanitaria. L'attività delle Asl persegue fini diinteresse pubblico e di utilità sociale nei settori della ricerca scientifica,della sanità con l'assistenza anche alle categorie più deboli, ragion per cui,se non si volesse considerare che le aziende sanitarie, alla stregua degli entiospedalieri, perseguano fini pubblicistici, in ogni caso non si può certonegare che venga svolta un'attività assistenziale, certamente rientrante nellanozione di servizio pubblico essenziale, come risulta dalla lettura dell'attoaziendale del 2014, rientrando perciò ampiamente nei benefici dell'articolo 6inerenti all'lrpeg. In ultimo, preme sottolineare che le Asl rappresentano isoggetti giuridici ai quali l'ordinamento ha affidato la tutela della salute el'assistenza sanitaria, come un tempo affidata agli enti ospedalieri.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'applicabilità alle ASL della riduzione dell'imposta prevista dall'articolo 6 del d.P.R. 601/1973. La tesi favorevole all'ASL si fonda sulla natura pubblicistica e non commerciale delle attività svolte, nonché sulle finalità di interesse pubblico e di utilità sociale proprie dell'assistenza sanitaria e sociale, della tutela della salute e dell'assistenza alle categorie più deboli. Anche qualora non si riconoscesse alle ASL la stessa natura degli enti ospedalieri, l'attività assistenziale e sanitaria da esse svolta rientrerebbe comunque tra i servizi pubblici essenziali e tra le attività meritevoli tutelate dalla norma.
La decisione
La sentenza riconosce l'applicabilità alle ASL del regime agevolato previsto dall'articolo 6 del d.P.R. 601/1973 in materia di IRPEG/IRES. Il beneficio viene giustificato dalla rilevanza pubblicistica dell'attività istituzionale delle aziende sanitarie, dalla loro funzione di tutela della salute e dall'esercizio di attività assistenziali e sanitarie non commerciali. La contestazione dell'Amministrazione finanziaria risulta quindi respinta, con riconoscimento dell'agevolazione in favore dell'ASL.
Norme richiamate
Articolo 6 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
La norma prevede un regime agevolato ai fini dell'imposizione sui redditi per determinati soggetti e attività di rilevante interesse pubblico. La sentenza interpreta la disposizione valorizzando la natura non commerciale, assistenziale, sanitaria e pubblicistica dell'attività svolta, ritenendo che le ASL rientrino tra i soggetti meritevoli dell'agevolazione.
Massime di principio
- Per valutare l'applicabilità di un'agevolazione fiscale a un ente pubblico o sanitario, occorre considerare non solo la sua denominazione formale, ma soprattutto la natura concreta delle attività svolte e le finalità istituzionali perseguite.
- Le attività sanitarie e assistenziali rivolte alla collettività e alle categorie più deboli possono essere considerate di rilevante interesse pubblico e, se prive di carattere commerciale, possono giustificare l'accesso a regimi fiscali agevolati.
- La documentazione istituzionale dell'ente, come l'atto aziendale, può assumere rilievo per dimostrare la natura pubblicistica, assistenziale e non commerciale delle attività esercitate.
- In situazioni analoghe, l'agevolazione non discende automaticamente dalla qualifica pubblica dell'ente: è necessario dimostrare il collegamento tra le attività concretamente svolte, le finalità di interesse pubblico previste dalla norma e l'assenza di prevalente natura commerciale.
- L'interpretazione deve essere verificata alla luce della versione vigente della normativa e della giurisprudenza applicabile al periodo d'imposta interessato, poiché l'ambito delle agevolazioni fiscali può essere soggetto a modifiche legislative.
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