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Sentenza

Sentenza n. 838/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della Sentenza n. 197/2025, RG 611/2024, resa dal Tribunale di Ascoli Piceno in funzione di Giudice del Lavoro in data 10/10/2025 (DOC. 1) e notificata ai fini della decorrenza del termine breve per l’appello in data 05/11/2025 (DOC. 2), non impugnata e perciò passata in giudicato, come da attestazione allegata (DOC. 3);

Giustizia amministrativa202600385

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, non impugnata e passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e l'amministrazione era stata condannata all'assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione del giudicato e chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. L'Ufficio Scolastico Regionale si è costituito soltanto formalmente e non ha contestato la spettanza né l'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso procedibile, rilevando il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, poiché i titoli giudiziali non erano stati eseguiti. Ha quindi ordinato all'amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato un commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero dell'Istruzione e del Merito, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari e avvalendosi, sotto la propria responsabilità, delle strutture competenti. L'amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato da parte dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, nel caso esaminato, dopo la notifica del titolo giudiziale all'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la disposizione istitutiva del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice del lavoro.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è procedibile, nei confronti di una pubblica amministrazione debitrice in forza di un titolo giudiziale, quando siano intervenuti la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato che abbia riconosciuto una prestazione economica e condannato l'amministrazione al pagamento configura inottemperanza e legittima il giudice amministrativo a ordinare l'adempimento integrale entro un termine perentorio, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di perdurante inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando il suo intervento all'istanza del creditore e attribuendogli i poteri necessari per adottare gli atti contabili e organizzativi indispensabili all'esecuzione del giudicato.
  • La costituzione meramente formale dell'amministrazione, priva di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità della pretesa, non impedisce l'accoglimento dell'azione di ottemperanza quando l'inadempimento risulti dal mancato pagamento delle somme dovute in base al giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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