Ordinanza n. 3009/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, nella parte in cui impone ai docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione all’insegnamento all’estero, e siano in attesa del provvedimento di riconoscimento, di “dichiarare di aver presentato la relativa domanda all’Ufficio competente entro i termini di presentazione dell’istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”, in palese e irragionevole contrasto con quanto disposto dal medesimo art. 7, comma 4, lettera e), punto i), del D.M. n. 27/2026, che consente a chi sta conseguendo lo stesso titolo in Italia di essere “inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026”; - delle GPS della provincia dell’Aquila, ove nel frattempo redatta, nella parte in cui esclude i ricorrenti ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), del DM n. 27 del 16 febbraio 2026, che alla data del 16 marzo 2026 non avevano ancora completato il corso di specializzazione per insegnanti di sostegno all’estero (TFA sostegno); - nonché di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato. E PER L’ACCERTAMENTO del diritto dei ricorrenti all’inserimento con riserva nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per la provincia dell’Aquila, per il biennio 2026/2027 e 2027/2028, in applicazione estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 7, comma 4, del D.M. 16 febbraio 2026 n. 27, a seguito della specializzazione come insegnante di sostegno che sarà da loro conseguita in Spagna entro il 30 giugno 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 luglio 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'atto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 e, ove redatte, GPS della provincia dell'Aquila nella parte relativa all'esclusione dei ricorrenti dall'inserimento con riserva nella prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, frequentanti percorsi formativi sul sostegno all'estero, hanno dedotto l'illegittimità della disciplina ministeriale sulle GPS per il biennio 2026/2027-2027/2028. In particolare, hanno lamentato disparità di trattamento e irragionevolezza perché la disposizione consente l'inserimento con riserva nella prima fascia a chi consegua in Italia l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026, mentre impone ai docenti che abbiano conseguito all'estero il titolo, ancora in attesa del riconoscimento, di aver presentato la domanda di riconoscimento entro il termine per la presentazione dell'istanza, fissato al 16 marzo 2026. Hanno chiesto l'annullamento della disposizione e l'accertamento del diritto all'inserimento con riserva, in vista del conseguimento del titolo in Spagna entro il 30 giugno 2026 e dello scioglimento della riserva entro il 2 luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole la disciplina dell'atto ministeriale, osservando che il termine del 16 marzo 2026 vale sia per chi abbia già conseguito in Italia il titolo di specializzazione sia per chi abbia già conseguito all'estero un titolo debitamente riconosciuto. L'inserimento con riserva previsto per chi conseguirà il titolo in Italia entro il 30 giugno 2026 riguarda una situazione diversa da quella dei ricorrenti, i quali conseguiranno all'estero un titolo ancora privo del riconoscimento richiesto dalla normativa italiana. Le due posizioni non sono quindi equiparabili. L'istanza cautelare è stata conseguentemente rigettata; le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 7, commi 3 e 4, atto ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026
I candidati possono presentare istanza ... dalle ore 12.00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026
La disciplina distingue tra i titoli conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, i titoli italiani conseguibili entro il 30 giugno 2026 e i titoli esteri già conseguiti ma ancora privi del riconoscimento italiano.
art. 55 c.p.a.
Disposizione applicata dal TAR quale base processuale per la decisione sulla domanda cautelare.
art. 4, commi 6-bis e 6-ter, l. 3 maggio 1999, n. 124
Norma richiamata quale base delle procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e del conferimento delle supplenze.
Massime di principio
- Una disciplina di accesso a una graduatoria può differenziare, ai fini dell'inserimento con riserva, tra il conseguimento futuro di un titolo italiano entro una determinata data e il conseguimento futuro di un titolo estero ancora privo del riconoscimento previsto dall'ordinamento nazionale, poiché le due situazioni non sono necessariamente equiparabili.
- Non è irragionevole fissare un termine unico per la dichiarazione dei titoli già conseguiti e riconosciuti, distinguendolo dal termine entro il quale può essere conseguito un titolo italiano ai fini dell'inserimento con riserva.
- Il conseguimento all'estero di un titolo di specializzazione non equivale, ai fini dell'accesso a una graduatoria pubblica, al possesso di un titolo italiano o di un titolo estero già riconosciuto, quando la normativa nazionale richieda uno specifico provvedimento di riconoscimento.
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