Cassazione Civile, Ordinanza n. 08353/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (investitori)
La controversia
La controversia nasce dall’acquisto, da parte di due clienti, di obbligazioni Lehman Brothers consigliate da un intermediario finanziario pochi mesi prima del default dell’emittente. I clienti agivano in giudizio deducendo l’inadempimento della banca agli obblighi informativi sulla solvibilità e sulla rischiosità del titolo, chiedendo la risoluzione del contratto-quadro e, in ogni caso, la restituzione del capitale investito oltre al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva condannato l’intermediario al pagamento di una somma corrispondente al capitale investito, al netto di quanto recuperato nella procedura concorsuale dell’emittente. La corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo ultrapetizione e ritenendo provata sia la violazione degli obblighi informativi sia il nesso causale tra tale violazione e la perdita subita. In cassazione la banca ha proposto otto motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la condanna al risarcimento del capitale investito sarebbe andata oltre le domande formulate; 2) violazione degli artt. 1218, 1223, 1453, 1455 e 1458 c.c. per avere riconosciuto il risarcimento senza previa risoluzione del contratto e oltre i danni specificamente richiesti; 3) motivazione apparente sull’esclusione dell’ultrapetizione; 4) motivazione apparente sulla ritenuta insufficienza della dichiarazione del funzionario bancario di aver sconsigliato l’acquisto per volatilità; 5) motivazione apparente sulla prova del nesso causale; 6) violazione degli artt. 1218, 116, 2729 e 2697 c.c. per errata applicazione delle regole probatorie e presuntive, sostenendo che i clienti erano comunque investitori propensi al rischio e che erano stati informati; 7) violazione dell’art. 1227 c.c. per mancato riconoscimento del concorso colposo degli investitori, che avrebbero potuto disinvestire; 8) violazione dell’art. 115 c.p.c. per avere valorizzato l’asserita incongruenza della linea difensiva della banca. La Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi, ritenendoli infondati, e ha dichiarato inammissibili o infondati i restanti motivi, confermando che l’obbligo informativo dell’intermediario non era stato correttamente assolto e che la perdita del capitale investito era risarcibile anche autonomamente rispetto alla risoluzione del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della banca. Ha ritenuto che la domanda degli investitori, interpretata dal giudice di merito, comprendesse anche la richiesta di risarcimento dei danni per l’inadempimento informativo a prescindere dalla pronuncia di risoluzione. Ha ribadito che il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale può essere chiesto e riconosciuto autonomamente rispetto alla risoluzione ex art. 1453 c.c., e che il capitale perduto può costituire danno emergente risarcibile. Ha poi escluso che la banca avesse adempiuto in modo adeguato ai propri obblighi informativi, osservando che il giudice di merito aveva accertato eventi premonitori della crisi dell’emittente e la mancata comunicazione ai clienti dei rilevanti fattori di rischio. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano, in sostanza, a una diversa ricostruzione dei fatti e della prova, e ha confermato anche il rigetto dell’eccezione di concorso colposo degli investitori. La banca è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
L’interpretazione della domanda spetta al giudice di merito; se il giudice motiva la propria lettura della domanda, la censura per ultrapetizione si traduce in contestazione dell’interpretazione della domanda e non in un autonomo error in procedendo, salvo che la motivazione sia realmente erronea o apparente.
art. 1218 c.c.
La responsabilità dell’intermediario per inadempimento agli obblighi informativi si valuta secondo la regola generale della responsabilità contrattuale, con onere dell’intermediario di provare l’esatto adempimento della diligenza richiesta.
art. 1223 c.c.
Il danno risarcibile comprende la perdita causalmente collegata all’inadempimento, nel caso concreto individuata nella perdita del capitale investito.
art. 1227 c.c.
L’intermediario inadempiente non può invocare la riduzione del risarcimento per il comportamento successivo dell’investitore quando tale condotta non integra un’esposizione volontaria a un rischio consapevolmente conosciuto.
art. 1453 c.c.
Il risarcimento del danno è autonomo rispetto alla risoluzione del contratto e può essere chiesto anche indipendentemente dalla domanda o dalla pronuncia di risoluzione.
art. 1455 c.c.
La gravità dell’inadempimento rileva ai fini della risoluzione, ma non impedisce che sia riconosciuto il solo risarcimento del danno da inadempimento.
art. 1458 c.c.
La doglianza della ricorrente non incideva correttamente sulla statuizione, perché la condanna risarcitoria non presupponeva la risoluzione del contratto.
art. 116 c.p.c.
La valutazione delle prove e l’apprezzamento delle risultanze probatorie spettano al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 2697 c.c.
La violazione si configura solo se l’onere della prova è stato erroneamente attribuito a una parte diversa da quella gravata; non è deducibile come violazione di legge la mera contestazione della valutazione delle prove.
art. 2727 c.c.
Richiamato come norma sulla prova presuntiva, ma il giudice di merito è libero di fare ricorso alle presunzioni nell’apprezzamento dei fatti, se adeguatamente motivato.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici sono rimessa al giudice di merito; la censura in cassazione richiede la dimostrazione di illogicità o contraddittorietà del ragionamento presuntivo, non la sola proposizione di una lettura alternativa.
art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58/1998
L’intermediario ha l’onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e di avere correttamente informato il cliente sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni dell’operazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell’estensione del meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La domanda giudiziale va interpretata dal giudice di merito nel suo complesso: se la motivazione spiega perché una certa pretesa è ricompresa nel petitum sostanziale, la censura di ultrapetizione non può risolversi in una mera diversa lettura del contenuto dell’atto introduttivo.
- Nei contratti a prestazioni corrispettive, il risarcimento del danno da inadempimento è autonomo rispetto alla risoluzione: il giudice può accogliere la sola domanda risarcitoria anche senza pronunciare la risoluzione del contratto.
- Nel contenzioso in materia di servizi di investimento, l’intermediario deve fornire un’informazione preventiva concreta, completa e specifica sulla natura del titolo, sui rischi e sulle caratteristiche dell’emittente, compreso il rischio di default.
- L’onere della prova dell’esatto adempimento degli obblighi informativi grava sull’intermediario; l’investitore deve allegare l’inadempimento, il danno e il nesso causale, che può essere desunto in via presuntiva quando la violazione informativa sia stata accertata.
- La generica propensione al rischio del cliente non esonera l’intermediario dall’obbligo informativo e, di regola, non interrompe il nesso causale tra omissione informativa e perdita dell’investimento, se il profilo di rischio specifico del prodotto non è stato correttamente illustrato.
- Il danno emergente del risparmiatore può essere individuato nella perdita del capitale investito, quando essa sia conseguenza dell’inadempimento informativo accertato.
- In cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del merito della prova; le censure su valutazione testimoniale, presunzioni e ricostruzione dei fatti sono inammissibili se mirano solo a sostituire una lettura alternativa delle risultanze istruttorie.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. richiede l’uso di prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri del giudice; non sussiste quando il giudice attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Il concorso colposo dell’investitore non è normalmente configurabile quando il pregiudizio derivi dall’inadempimento dell’intermediario ai doveri informativi e il cliente non abbia una conoscenza effettiva e consapevole del rischio specifico non comunicato.
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