Cassazione Civile, Ordinanza n. 21010/2022 del 01/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'avvocata, difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha impugnato in cassazione il decreto del Presidente del Tribunale che aveva confermato la revoca dell'ammissione al beneficio, revoca disposta dal giudice del merito per mancata produzione di documenti attestanti la sussistenza delle condizioni reddituali. Nel giudizio di opposizione il Tribunale aveva motivato la conferma anche richiamando la richiesta di distrazione delle spese formulata dal difensore. Nel ricorso si denunciavano omessa pronuncia sulla questione sottoposta al giudice e ultrapetizione, perché il giudice dell'opposizione avrebbe rilevato un fatto non evidenziato nel provvedimento impugnato; inoltre si sosteneva che il principio di incompatibilità tra ammissione al patrocinio a spese dello Stato e istanza di distrazione delle spese fosse stato superato dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in materia di patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il decreto di rigetto o di revoca spetti solo alla parte che intendeva avvalersi del beneficio o che abbia subito la revoca, essendo questa l'unica titolare del relativo diritto; il difensore non è legittimato ad agire contro il provvedimento di revoca, potendo eventualmente chiedere la liquidazione del proprio compenso solo se il beneficio non sia venuto meno. Conseguentemente, il ricorso proposto direttamente dal difensore contro la revoca è stato dichiarato inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13
Costituisce il parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare il provvedimento di rigetto o di revoca del beneficio spetta esclusivamente alla parte che richiede o subisce il beneficio, non anche al difensore.
- Il difensore, se il beneficio non è venuto meno, può agire solo per ottenere la liquidazione del compenso professionale, ma non per contestare direttamente la revoca dell'ammissione al patrocinio.
- Il ricorso proposto da un soggetto privo di legittimazione attiva è inammissibile, senza esame delle censure di merito.
- La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese e, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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