Cassazione Penale, Sentenza n. 4683/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta pronunciata dal Tribunale di Monza (04/07/2023) relativa ai reati di tentato furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e contestava l'ordine di espulsione disposto nei suoi confronti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nella parte relativa ai motivi estranei alle limitazioni previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (quali, ad esempio, la presunta omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento). Tuttavia ha rilevato che l'ordine di espulsione, essere misura di sicurezza personale ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, non poteva essere disposto ove la pena applicata sia pari a due anni (limite previsto dall'art. 445 c.p.p. e giurisprudenza). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione, eliminando l'espulsione; il resto del ricorso è dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"
La Corte interpreta la norma nel senso che il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso solo nei limiti tassativi indicati; deduzioni diverse (es. omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento) sono inammissibili.
art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
La norma e la giurisprudenza richiamata implicano che l'espulsione, considerata misura di sicurezza personale, non può essere applicata con la sentenza di patteggiamento quando la pena detentiva non supera i due anni.
art. 15, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286
L'espulsione dello straniero è qualificata come misura di sicurezza personale; la sua applicazione è soggetta ai limiti e presupposti di legge e non può essere agganciata a sentenze di patteggiamento con pena <= 2 anni.
art. 235 cod. pen.
Richiamato dalla Corte come norma i cui presupposti non ricorrevano nella specie; la mancata sussistenza dei presupposti rafforza l'illegittimità dell'ordine di espulsione.
art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen.
Base normativa per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'ordine di espulsione, con eliminazione della misura.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è ammesso solo nei motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; questioni esterne a tali limiti risultano inammissibili.
- L'espulsione di uno straniero è considerata misura di sicurezza personale e non può essere disposta con una sentenza di applicazione della pena su richiesta quando la pena detentiva applicata è pari o inferiore a due anni.
- Il giudice di legittimità può rilevare d'ufficio l'illegalità di una misura di sicurezza applicata in violazione dei presupposti o dei limiti di legge e annullarla senza rinvio.
- Se si intende contestare una misura di sicurezza (es. espulsione) imposta con un patteggiamento, il ricorso deve inquadrare la doglianza nelle ipotesi di ammissibilità previste dalla legge; altrimenti è destinato a essere dichiarato inammissibile.
- La presenza di precedenti o di giurisprudenza consolidata che limita l'applicazione di una misura di sicurezza può essere utilizzata efficacemente per ottenere l'annullamento della sola misura illegittima anche se il resto della condanna permane.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4646/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4651/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4656/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4663/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4676/2024 del 02/02/2024
- Sentenza penale · 2 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 4680/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →