Sentenza n. 1399/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari - della valutazione, pari a 20,25/30 punti, della prova scritta del ricorrente del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia (codice 02); - nonché dell’esclusione dal predetto concorso scaturita dall’esito negativo dell’anzidetta prova; - del quesito n. 2 del questionario somministrato al ricorrente nel corso della prova scritta del concorso sub. a); - per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, con i quali sono stati predisposti i questionari per la prova scritta del concorso sub a); di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente; per l’accertamento - del diritto del ricorrente all’attribuzione di 1 punto, aggiuntivo ai 20,25 già conseguiti, per l’annullamento dei quesiti impugnati; - del diritto del ricorrente ad essere riammesso nella procedura concorsuale sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: valutazione di 20,25/30 alla prova scritta, esclusione dal concorso e quesito a risposta multipla relativo al sinonimo del verbo "inferire"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del concorso, contestando il quesito n. 2, formulato nei termini: "Quale dei seguenti verbi è sinonimo di inferire?", con le opzioni "arguire", indicata dall'Amministrazione come esatta, "accanirsi", indicata dal ricorrente, e "infliggere". Secondo il ricorrente, il quesito avrebbe determinato l'attribuzione di un punteggio erroneo e avrebbe dovuto comportare l'aggiunta di un punto, con conseguente superamento della soglia minima di 21/30 e riammissione alla procedura. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia e della Commissione Interministeriale Ripam e hanno chiesto il rigetto del ricorso. Il TAR ha preliminarmente respinto l'eccezione, ritenendo il Ministero non estraneo alla procedura, quale amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio, e la Commissione Interministeriale Ripam competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. Nel merito, il ricorrente ha dedotto l'ambiguità o erroneità del quesito e la violazione del principio di univocità delle risposte.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti concorsuali e nella valutazione delle risposte, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità della risposta individuata, purché tali vizi siano provati o assistiti almeno da un principio di prova. Ha altresì ribadito che, nelle prove a risposta multipla, le domande devono essere chiare, complete e non ambigue e non possono costringere il candidato a scegliere la risposta meno errata. Nel caso concreto, pur riconoscendo che l'Amministrazione aveva errato nel ritenere corretta la sola risposta "arguire", il Collegio ha rilevato che il ricorrente non aveva scelto l'altra risposta ritenuta parimenti corretta, "infliggere", bensì "accanirsi", qualificata come l'unica risposta palesemente errata. Pertanto, l'errore dell'Amministrazione nella predisposizione della soluzione non aveva inciso concretamente sulla posizione del ricorrente né giustificava l'attribuzione del punto aggiuntivo e la riammissione al concorso. Il TAR ha distinto il caso da una precedente decisione in cui sia la risposta del candidato sia quella indicata dall'Amministrazione risultavano erronee, rendendo nessuna opzione esatta. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione ed accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria
Il TAR ha definito il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata in sede cautelare, ritenendo sussistenti i presupposti processuali.
art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001
a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici
La disposizione è stata utilizzata per riconoscere la legittimazione della Commissione Interministeriale Ripam rispetto agli atti connessi alla procedura concorsuale.
Massime di principio
- Nelle prove concorsuali a risposta multipla, l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella formulazione dei quesiti e nella valutazione delle risposte; il sindacato giurisdizionale è ammesso quando il quesito sia assolutamente incomprensibile o quando la risposta prescelta risulti irragionevole, arbitraria o illogica, purché il vizio sia provato o assistito da almeno un principio di prova.
- I quesiti a risposta multipla devono essere chiari, completi e non ambigui; l'Amministrazione non può formulare domande che inducano il candidato a scegliere tra risposte tutte erronee o tra una risposta meno errata e una più errata, in violazione della riserva di scienza e dei canoni di ragionevolezza della discrezionalità tecnica.
- L'erronea individuazione da parte dell'Amministrazione della risposta corretta non determina automaticamente l'attribuzione del punteggio al candidato che abbia scelto una risposta inequivocabilmente errata, quando il quesito contenga comunque un'altra risposta corretta che il candidato non abbia selezionato.
- La Commissione Interministeriale Ripam è legittimata rispetto agli atti connessi alle procedure concorsuali rientranti nelle competenze previste dall'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; anche l'amministrazione presso cui i vincitori sono destinati a instaurare il rapporto di servizio non è estranea al procedimento concorsuale.
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