Cassazione Penale, Sentenza n. 14976/2022 del 19/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico (art. 74 d.P.R. 309/1990) e per due reati di cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente lamentava violazione di legge e vizio motivazionale (richiamando artt. 309 e 273 cod. proc. pen. nella motivazione), sostenendo la mancanza degli elementi costitutivi del reato associativo: in particolare la mancata dimostrazione di un vincolo stabile/"affectio societatis", essendo gli unici elementi a carico due episodi di cessione avvenuti a quattro giorni di distanza, in luoghi diversi (Modena e Bolzano) e a destinatari differenti, senza altri elementi che attestino una partecipazione stabile al sodalizio
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso in relazione al capo relativo all'associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990, ritenendo insufficiente la motivazione del Tribunale del riesame. La Cassazione ha rilevato che il Tribunale si è limitato ad asserire la "veste di partecipe" sulla base dei due episodi di cessione, senza indicare un "quid pluris" e senza individuare il contributo stabile e funzionale del ricorrente al sodalizio. Di conseguenza è stato annullato l'atto impugnato, quanto al capo associativo, e la causa è stata rinviata al Tribunale di Trento - sezione del riesame - per nuovo giudizio. La decisione sottolinea l'obbligo del giudice di riesame di valutare, anche in via sommaria, la gravità del quadro indiziario e le esigenze cautelari in relazione a tutti i reati contestati; l'annullamento è limitato al vizio motivazionale sul reato associativo, con richiesta di nuova motivazione e verifica
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina l'istituto del riesame e la facoltà di indicare i motivi nell'impugnazione; la Corte ricorda che, anche se il ricorrente non articola motivi scritti, il Tribunale del riesame è tenuto a verificare i presupposti della misura e la gravità indiziaria in relazione a tutti i reati contestati
art. 74 d.P.R. 309/1990
Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; la Corte richiede che, ai fini cautelari, la gravità indiziaria rispetto a tale fattispecie sia fondata su elementi che mostrino una partecipazione stabile e un contributo funzionale del singolo al sodalizio, non meramente su occasionali episodi di cessione
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma relativa ai reati di cessione di stupefacenti; i singoli reati fine possono concorrere come indizi, ma sono necessari ulteriori elementi (quid pluris) per qualificare la partecipazione associativa
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali sugli adempimenti della cancelleria dopo la decisione; la Corte ordina gli adempimenti conseguenti all'annullamento e al rinvio
Massime di principio
- Per ritenere sussistente, anche in sede cautelare, l'associazione finalizzata al narcotraffico non bastano pochi episodi isolati di cessione: è necessario dimostrare, anche a livello indiziario, la stabilità del vincolo e un contributo funzionale e riconoscibile dell'imputato all'organizzazione
- Il giudice del riesame è obbligato a motivare, anche sinteticamente, la valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari relativamente a ciascun capo di imputazione, anche quando l'impugnazione non contenga motivi formali
- L'asserita «intraneità» o il ruolo di fornitore devono essere sostenuti da elementi concreti (ripetizione di condotte, rapporti con vertici, modalità organizzative, funzioni ricoperte) e non da affermazioni generiche o congetturali
- La mancanza di una motivazione adeguata sul punto associativo comporta l'annullamento parziale dell'ordinanza cautelare e il rinvio per nuovo esame: la misura cautelare non può reggersi su conclusioni non supportate da idonei indizi
- In situazioni analoghe, difesa e giudice devono porre attenzione a distinguere il rilievo probatorio dei reati fine dalla prova dell'adesione stabile al progetto associativo; i reati fine concorrono come elementi indiziari solo se integrati da un "quid pluris" che attesti l'adesione e il ruolo nell'associazione
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