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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-722/20

Ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 settembre 2021. — Far Polymers Srl e a. contro Commissione europea. — Ricorso di annullamento – Dumping – Importazioni di determinati alcoli polivinilici originari della Cina – Dazio antidumping definitivo – Assenza di incidenza diretta – Assenza di incidenza individuale – Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione – Irricevibilità. — Causa T-722/20

Giurisprudenza europea62020TO0722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile il ricorso diretto proposto da quattro società italiane contro il regolamento che imponeva dazi antidumping definitivi sul PVAL cinese. Ha ritenuto che due società importatrici non fossero individualmente interessate e che, comunque, il regolamento comportasse misure di esecuzione doganali; le due utilizzatrici finali non erano invece direttamente interessate. Nessuna ricorrente disponeva quindi della legittimazione richiesta dall’articolo 263 TFUE.

Ricorso di annullamento contro un regolamento antidumping definitivo su alcoli polivinilici originari della Cina: il Tribunale dichiara il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione ad agire delle importatrici e delle utilizzatrici.

La questione giuridica

Se le ricorrenti avessero legittimazione ad agire ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336: in particolare, se fossero direttamente e individualmente interessate dal dazio antidumping; in via alternativa, se il regolamento fosse un atto regolamentare che le riguardava direttamente e che non comportava misure di esecuzione.

Principio di diritto

Le importatrici di PVAL sono direttamente interessate dal regolamento antidumping perché il dazio incide automaticamente sulla loro posizione giuridica, ma non sono individualmente interessate se i loro dati non sono stati utilizzati per la determinazione del dumping in un modo tale da distinguerle specificamente dagli altri operatori; le utilizzatrici finali non sono direttamente interessate perché l’eventuale aumento di prezzo deriva dalla scelta degli importatori di riversare il dazio sui clienti. Inoltre, il regolamento antidumping, pur essendo un atto regolamentare, comporta misure di esecuzione doganali negli Stati membri, sicché il ricorso diretto ex articolo 263, quarto comma, TFUE è inammissibile per tutte le ricorrenti.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336
  • Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 2, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articoli 44, 101, 102 e 104 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 289 TFUE

Dazio antidumping su alcoli polivinilici originari della Cina e irricevibilità del ricorso

Il Tribunale, Settima Sezione, ha esaminato un ricorso ex articolo 263 TFUE diretto contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1336, con cui la Commissione ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di determinati alcoli polivinilici (PVAL) originari della Repubblica popolare cinese. La pronuncia riguarda quattro società italiane, importatrici e/o utilizzatrici del prodotto, e si concentra esclusivamente sulla ricevibilità del ricorso.

Parti e contesto fattuale

Le ricorrenti erano Far Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Carbochem Srl e Jeniuschem Srl. La Gamma Chimica, la Carbochem e la Jeniuschem erano importatrici indipendenti di PVAL; la Jeniuschem era anche utilizzatrice finale, mentre la Far Polymers era utilizzatrice del prodotto. La Commissione europea ha adottato il regolamento impugnato dopo un’inchiesta avviata su denuncia di Kuraray Europe GmbH, rappresentante di produttori dell’Unione che costituivano oltre il 60% della produzione totale di PVAL.

Quadro normativo richiamato

La decisione si fonda soprattutto su:

  • articolo 263, quarto comma, TFUE, in particolare sulle condizioni dell’incidenza diretta, dell’incidenza individuale e sull’assenza di misure di esecuzione;
  • regolamento (UE) 2016/1036, in particolare l’articolo 9, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 1, l’articolo 17 e l’articolo 2, paragrafi 8 e 9;
  • regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, in particolare gli articoli 44, 101, 102 e 104;
  • articolo 267 TFUE e, sullo sfondo, articolo 277 TFUE.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il Tribunale ha verificato se le ricorrenti potessero impugnare direttamente un regolamento antidumping non indirizzato a loro. In particolare ha distinto:

  • la posizione delle importatrici Carbochem e Gamma Chimica;
  • la posizione della Jeniuschem e della Far Polymers in quanto utilizzatrici di PVAL;
  • l’eventuale applicabilità della clausola dell’atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione.

Incidenza diretta e individuale delle importatrici

Il Tribunale ha ricordato che gli importatori sono, in linea di principio, direttamente interessati dai regolamenti antidumping, perché il dazio si applica automaticamente e le autorità doganali devono riscuoterlo senza margini di discrezionalità. Su questa base, ha riconosciuto che Carbochem e Gamma Chimica erano direttamente interessate dal regolamento impugnato.

Tuttavia, ha escluso l’incidenza individuale. In applicazione della giurisprudenza Plaumann e delle pronunce in materia antidumping, un operatore è individualmente interessato solo se è colpito per qualità o circostanze che lo distinguono da qualsiasi altro soggetto. Il Tribunale ha rilevato che:

  • per Carbochem, i dati forniti nel corso dell’inchiesta non riguardavano i suoi prezzi di rivendita, ma solo il margine di profitto, utilizzato insieme a quello di altri importatori indipendenti per calcolare un margine consolidato ai fini dell’adeguamento del prezzo all’esportazione quando i produttori esportatori vendevano tramite importatori collegati;
  • per Gamma Chimica, non risultava che i suoi prezzi di rivendita fossero stati presi in considerazione ai fini della costruzione del prezzo all’esportazione;
  • la semplice partecipazione all’inchiesta non basta, da sola, a individualizzare un importatore.

Il Tribunale ha quindi concluso che nessuna delle due importatrici era individualmente interessata dal regolamento.

Atto regolamentare che comporta misure di esecuzione

Il regolamento impugnato è stato qualificato come atto regolamentare, poiché di portata generale e non legislativo. Il Tribunale ha però ritenuto che esso comportasse misure di esecuzione nei confronti delle importatrici, perché il sistema doganale dell’Unione prevede che l’importo del dazio sia determinato e notificato dalle autorità doganali nazionali.

In particolare, il Tribunale ha osservato che:

  • l’articolo 101 del codice doganale attribuisce alle autorità doganali la determinazione dell’importo dei dazi dovuti;
  • l’articolo 102 prevede la notifica dell’obbligazione doganale al debitore;
  • l’articolo 44 del codice doganale consente di contestare le decisioni doganali secondo i rimedi previsti dal diritto nazionale, con possibile rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE.

Ne consegue che la tutela giurisdizionale è assicurata attraverso le misure nazionali di esecuzione, e non mediante un ricorso diretto ex articolo 263, quarto comma, ultima parte di frase, TFUE.

Posizione delle utilizzatrici finali

Quanto a Jeniuschem e Far Polymers, il Tribunale ha escluso l’incidenza diretta nella loro qualità di utilizzatrici di PVAL. Gli eventuali effetti del dazio sui prezzi dipenderebbero infatti dalla decisione degli importatori di trasferire il costo ai clienti, e non dal regolamento in sé.

Il Tribunale ha anche chiarito che l’eventuale qualità di utilizzatrice non è sufficiente a fondare la ricevibilità, e che gli argomenti relativi alla situazione particolare di Far Polymers attengono, semmai, all’incidenza individuale e non a quella diretta. Per la Jeniuschem, anche nell’ipotesi in cui fosse considerata importatrice, mancherebbe comunque la prova dell’incidenza individuale, oltre a sussistere misure di esecuzione nazionali.

Decisione e conseguenze processuali

Il ricorso è stato respinto integralmente in quanto irricevibile. Il Tribunale ha inoltre dichiarato che non vi era luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da Kuraray Europe GmbH, Sekisui Specialty Chemicals Europe SL e Wegochem Europe BV. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, con compensazione delle spese relative alle istanze di intervento secondo le regole del regolamento di procedura.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, in materia antidumping, l’importatore può essere direttamente interessato dal regolamento istitutivo del dazio, ma deve dimostrare un’ulteriore individualizzazione per poter agire in annullamento; la mera cooperazione all’inchiesta non basta. Le utilizzatrici finali del prodotto non sono direttamente interessate dall’aumento di prezzo eventualmente riversato dagli importatori. Inoltre, la presenza di misure doganali nazionali di esecuzione esclude la ricevibilità del ricorso diretto contro un atto regolamentare antidumping ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpinglegittimazione ad agirericorso di annullamentoimportazioni di prodotti cinesidiritto doganale

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