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Sentenza

Sentenza n. 5216/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202508931

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva annullato la determinazione comunale della quota di compartecipazione alla retta giornaliera di ricovero socio-assistenziale e i relativi atti regolamentari e deliberativi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assistito disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune di Venezia ha appellato la sentenza del TAR Veneto che aveva accolto il ricorso di una persona ultrasessantacinquenne, invalida al 100% e affetta da disabilità grave, contro la determinazione della quota a suo carico per la retta di ricovero presso una struttura socio-assistenziale. L’appello deduceva, in primo luogo, l’erronea qualificazione della condizione dell’assistito come disabilità, sostenendo che la menomazione fosse riconducibile all’età anziana e che potesse quindi essere assoggettata a una diversa disciplina. In secondo luogo, contestava l’affermazione secondo cui l’ISEE costituisce la misura massima della compartecipazione dell’assistito, sostenendo la legittimità dell’utilizzo di ulteriori parametri e richiamando le esigenze di equilibrio finanziario e il vincolo di bilancio. In terzo luogo, censurava l’annullamento della disciplina che stabiliva in euro 4 al giorno la somma da lasciare nella disponibilità dell’interessato, deducendo l’esigenza di predeterminare un limite di spesa certo e contestando anche la ritenuta ultrapetizione del TAR. Sono state inoltre introdotte in memoria conclusionale nuove argomentazioni sulla legittimità costituzionale dell’art. 2-sexies del d.l. n. 42 del 2016, nonché riproposte difese relative a un motivo assorbito in primo grado.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata dal Comune, perché non vi era una memoria conclusionale della controparte cui replicare: la facoltà di replica prevista dall’art. 73, comma 1, c.p.a. presuppone l’esistenza di nuovi documenti o memorie depositati in vista dell’udienza. Nel merito, ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la certificazione medica attestava una condizione di disabilità grave e che il regime normativo non consente di distinguere, ai fini della compartecipazione alla spesa socio-assistenziale, tra disabilità dovuta all’età e disabilità derivante da altre cause. La qualificazione normativa della disabilità grave prescinde dall’indagine sulle cause della patologia. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha confermato che l’ISEE costituisce il livello massimo di compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni socio-assistenziali rientranti nei livelli essenziali, pur potendo assumere rilievo ulteriori criteri secondo la normativa applicabile. Le esigenze di equilibrio finanziario non consentono al Comune di superare tale soglia né di sottrarsi all’obbligo assistenziale mediante un approccio meramente contabile; l’amministrazione deve dimostrare concretamente l’assoluta indisponibilità di risorse, fermo il rispetto delle regole di copertura finanziaria e di impegno contabile. Quanto al terzo motivo, il Consiglio di Stato ha escluso l’ultrapetizione, poiché la questione era stata specificamente dedotta in primo grado, e ha ritenuto illegittima la fissazione automatica di una somma fissa di euro 4 al giorno, in quanto non correlata ai bisogni concreti dell’assistito e incompatibile con il criterio secondo cui deve essere lasciata una quota almeno pari al 50% del reddito minimo di inserimento. La finalità di contenimento e predeterminazione della spesa non può prevalere sull’effettività della tutela socio-assistenziale. Le nuove argomentazioni costituzionali svolte nella memoria conclusionale sono state comunque ritenute infondate e, in parte, tardive. Le difese relative al motivo assorbito non sono state esaminate, non essendo stati riproposti i motivi assorbiti né proposto appello incidentale. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 3.000, oltre accessori, per le spese del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell’udienza

    La memoria di replica presuppone l’esistenza di una memoria conclusionale o di nuovi documenti della controparte cui replicare; in mancanza, il deposito non può essere utilizzato per introdurre memorie autonome tardive.

  • art. 6 d.P.C.M. n. 159/2013

    prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria rivolte a persone di maggiore età

    La disciplina dell’ISEE per le prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone maggiorenni non consente ai Comuni di introdurre una distinzione, ai fini della compartecipazione, tra anziani e persone con disabilità.

  • Allegato 3 d.P.C.M. n. 159/2013

    Invalidi civili ultrasessantacinquenni

    Gli invalidi civili ultrasessantacinquenni possono rientrare nella condizione normativa di disabilità grave; la qualificazione non dipende dall’accertamento della causa della patologia.

  • art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito dalla l. n. 89/2016

    la pensione di invalidità ... è esclusa ai fini ISEE dal reddito disponibile

    La pensione di invalidità non può essere computata ordinariamente nel reddito disponibile ai fini ISEE, salvo i limitati criteri previsti dalla disciplina applicabile.

  • art. 6, comma 4, l. n. 328/2000

    La disposizione è interpretata nel quadro della disciplina nazionale della compartecipazione alle prestazioni socio-assistenziali e non consente al Comune di superare il limite massimo determinato dall’ISEE.

  • art. 24, comma 1, lett. g), l. n. 328/2000

    lasciare nella sua disponibilità una quota almeno pari al 50% del cd. reddito minimo di inserimento

    La compartecipazione dell’assistito deve essere determinata in modo da preservare una quota minima di disponibilità economica, non sostituibile con una somma fissa astratta non rapportata ai bisogni concreti.

  • artt. 183 e 191 d.lgs. n. 267/2000

    L’obbligo assistenziale del Comune deve essere coordinato con le regole di copertura finanziaria e di registrazione dell’impegno contabile; tuttavia, l’amministrazione non può invocare genericamente il bilancio, ma deve dimostrare concretamente l’assenza assoluta di risorse destinabili alla prestazione.

  • art. 81 Cost.

    L’obbligo di copertura finanziaria non costituisce un vincolo opponibile al giudice per comprimere il nucleo dei diritti costituzionali e non esonera l’amministrazione dall’attivarsi per fronteggiare le spese derivanti dalla tutela effettiva dei soggetti fragili.

  • art. 119 Cost.

    Il richiamo all’equilibrio finanziario degli enti territoriali non legittima criteri di compartecipazione incompatibili con la disciplina nazionale dell’ISEE e con la garanzia uniforme delle prestazioni essenziali.

Massime di principio

  • Ai fini della compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie rivolte a persone maggiorenni, la qualificazione dell’assistito come persona con disabilità grave non può essere negata o sostituita con quella di anziano sulla base di un’indagine circa la causa della patologia o la sua correlazione con l’età, quando la disabilità sia attestata secondo la disciplina vigente.
  • Nella determinazione della compartecipazione dell’assistito ai costi delle prestazioni socio-assistenziali, l’ISEE costituisce il livello massimo di contribuzione privata quando viene in rilievo la garanzia di uniformità dei livelli essenziali di assistenza; il Comune non può superare tale soglia mediante criteri regolamentari fondati su esigenze meramente finanziarie.
  • Le esigenze di equilibrio finanziario dell’ente locale non consentono di comprimere l’effettività delle prestazioni socio-assistenziali dovute alle persone con disabilità. Per invocare l’indisponibilità delle risorse, l’amministrazione deve dimostrare specificamente l’assenza assoluta di risorse destinabili alla prestazione, nel rispetto delle regole di copertura e impegno contabile.
  • La quota di reddito da lasciare nella disponibilità dell’assistito non può essere fissata in modo automatico e invariabile mediante un importo astratto, se la disciplina applicabile impone di considerare i bisogni concreti della persona e di preservare una soglia minima di disponibilità economica.
  • La memoria di replica prevista dall’art. 73, comma 1, c.p.a. è ammissibile solo quando vi siano nuovi documenti o nuove memorie della controparte cui replicare; in mancanza di tale presupposto, il deposito non può diventare lo strumento per introdurre autonomamente argomentazioni oltre i termini processuali.

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