Cassazione Penale, Sentenza n. 18426/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame avverso l'ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: (1) carenza o apparente motivazione sui gravi indizi relativi alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 19), lamentando l'uso di elementi non contestati e il richiamo generico all'ordinanza del G.I.P.; (2) vizio di motivazione sui gravi indizi relativi a due cessioni contestate (capi 61 e 63), sostenendo che le intercettazioni non lo coinvolgevano direttamente, che i riferimenti a "Puffi" non lo identificavano e che frasi criptiche potevano al più configurare mera ipotesi; (3) illogicità e violazione in ordine alla valutazione delle esigenze cautelari e al tempo "silente", nonché contestazione del presunto onere a carico della difesa di dimostrare che misure meno afflittive fossero adeguate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi, affermando che la valutazione dei grav i indizi operata dal Tribunale di Catanzaro non è manifestamente illogica: le intercettazioni, i riferimenti plurali e la frase nella quale Rocca diceva "mo così gli parlo con Pasquale se" e l'uso di linguaggio convenzionale rispetto a "lavoro" e "camminata", integrano un quadro indiziario non illogico circa la partecipazione e le cessioni contestate. Sulla pericolosità cautelare, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui il tempo trascorso non è da solo idoneo a escludere l'attualità delle esigenze cautelari e che la pericolosità non poteva essere contenuta con misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende per vizio colposo nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Fondamento per la censura in cassazione volta a far valere la mancanza o apparente illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza; la Corte controlla la congruenza e la non manifesta illogicità della motivazione del giudice di merito.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alle censure sull'illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari; consente il sindacato in cassazione per vizio di motivazione.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Previene una presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari per taluni reati (valutata dal Tribunale): la Corte ricorda che il tempo trascorso è un elemento rilevante ma non esclusivo per escludere la pericolosità.
art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale richiamata come riferimento al reato di traffico illecito di stupefacenti; incide sulla valutazione della gravità indiziaria e sulla presunzione cautelare specialistica.
art. 273 cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata sui grav i indizi; usato per delimitarne il controllo in sede di legittimità (insussistenza dei grav i indizi rilevabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione).
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata per la condanna alle spese del procedimento di cassazione a carico del ricorrente in caso di inammissibilità.
art. 115 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che frasi criptiche possano configurare al più mera ipotesi; la Corte ha ritenuto invece che il linguaggio convenzionale, combinato con altri elementi, potesse integrare grav i indizi.
Massime di principio
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione delle misure cautelari è limitato: rilevante è l'assenza o la manifesta illogicità della motivazione, non una diversa valutazione dei fatti o degli elementi probatori.
- Intercettazioni e conversazioni criptiche possono costituire gravi indizi se interpretate unitamente ad altri elementi (es. riferimenti plurali, soprannomi, movimenti filmati, comportamento successivo dei soggetti).
- Il "tempo silente" (periodo senza attività criminosa nota) è un elemento da valutare ma non è di per sé sufficiente a escludere l'attualità delle esigenze cautelari; conta la valutazione complessiva della propensione e della capacità operativa dell'indagato.
- Per i reati associativi e di traffico di stupefacenti il giudice può fondare la misura cautelare anche su una pluralità di indizi e su un modus operandi consolidato; la disponibilità a rifornire ingenti quantitativi e la dimestichezza con i circuiti criminali aggravano la prognosi di pericolosità.
- La difesa che contesta la misura deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare che misure meno afflittive sarebbero adeguate; tuttavia l'onere non si traduce in automatismo: il giudice deve motivare il rifiuto di misure alternative.
- Nel valutare se un soprannome o riferimento allusivo individui un soggetto, è legittimo combinare il contenuto delle intercettazioni con elementi contestuali (es. uso del plurale, collegamenti temporali, filmati) per formare un quadro indiziario.
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