Cassazione Penale, Sentenza n. 48393/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione fondata sulla violazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 (confisca obbligatoria) a causa dell'omessa statuizione sulla confisca, nonostante la condanna in applicazione dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000: l'imputato, quale legale rappresentante della societa' "Gamma s.r.l.", avrebbe utilizzato in compensazione crediti inesistenti per complessivi €323.085,09 tra il 13/09/2017 e il 18/12/2017.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha dichiarato che l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 impone la confisca del profitto del reato e che la mancata statuizione costituisce una violazione di legge. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione sulla confisca e ha rinviato la causa per nuovo esame al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale (individuato nel Tribunale di Matera) affinche' determini l'esatto ammontare del profitto e disponga la confisca. La Corte ha altresi' chiarito che il pubblico ministero non puo' appellare per censurare l'omessa confisca in base all'art. 593 c.p.p. (limiti all'impugnazione del P.M.), perciò il ricorso per cassazione era la procedura corretta; inoltre ha indicato che, non essendo applicabile l'art. 569, comma 4, c.p.p., opera la regola dell'art. 622, comma 1, lett. d), c.p.p. (rinvio al medesimo tribunale con giudice diverso).
Norme richiamate
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
Norma che disciplina il reato contestato (operazioni inesistenti/frode fiscale mediante utilizzo di crediti inesistenti); costituisce il fatto-reato il cui profitto deve essere confiscato quando accertato.
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
"è sempre ordinata la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo di uno dei delitti di cui al d.lgs. n. 74 del 2000, ovvero, quando questa non è possibile, di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto."
Prevede la confisca obbligatoria del profitto/ prezzo del reato fiscale; tale obbligo si applica anche quando la pena viene applicata con patteggiamento (art. 444 c.p.p.) e la sua omissione integra violazione di legge.
art. 444 c.p.p.
Disciplina la sentenza di applicazione della pena (patteggiamento); la pronuncia in base a questa norma non esclude l'obbligo di disporre la confisca prevista da norme speciali come l'art. 12-bis.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Indica il motivo di ricorso per cassazione utilizzato (violazione di legge) per censurare omissioni normative nella decisione impugnata.
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Giurisprudenza interpreta questa disposizione come consentente al pubblico ministero il ricorso per cassazione volto a denunciare l'omessa applicazione di una confisca obbligatoria, quando ricorrono i presupposti, in quanto l'omissione incide sulla quantificazione/ statuizione conseguente al reato.
art. 593, comma 1 c.p.p. (come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. 6/2/2018, n. 11)
Limita la facolta' del pubblico ministero di proporre appello: il P.M. puo' appellare solo in casi tassativi (modifica del titolo di reato, esclusione di circostanze aggravanti ad effetto speciale, o diversa specie di pena). Ne consegue che il P.M. non puo' usare l'appello per censurare l'omessa confisca e deve ricorrere in cassazione.
art. 569, comma 4 c.p.p.
Norma che dispone la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello in caso di annullamento conseguente a ricorso diretto; la Corte ha ritenuto non applicabile questa regola alla fattispecie del P.M. che ricorre in cassazione per omissione di confisca.
art. 622, comma 1, lett. d) c.p.p.
Prevede che, se la sentenza di un tribunale monocratico è annullata, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata. La Corte ha applicato questa regola per il rinvio (individuazione del Tribunale di Matera come giudice del rinvio).
Massime di principio
- La confisca prevista dall'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 è obbligatoria ogniqualvolta ricorra una condanna o una sentenza di patteggiamento per i delitti fiscali indicati: l'omessa statuizione sulla confisca costituisce violazione di legge.
- La pronuncia di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. non esonera il giudice dall'ordine di disporre la confisca obbligatoria se i presupposti soggettivi e oggettivi sono soddisfatti.
- Il pubblico ministero non può, in linea generale, usare l'appello per censurare l'omessa confisca (art. 593 c.p.p.); la via corretta è il ricorso per cassazione quando si tratta di omissioni consistenti in violazioni di legge.
- Se la Corte di cassazione annulla la sentenza per omissione della confisca, l'annullamento è limitato a quella statuizione e la causa viene rinviata per determinare l'esatto profitto da confiscare; spesso il rinvio avviene al medesimo tribunale con giudice diverso (art. 622 c.p.p.).
- Quando la confisca diretta del profitto non è possibile, va disposta la confisca per equivalente (beni di pari valore di cui il reo ha la disponibilità), come previsto dallo stesso art. 12-bis.
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