Cassazione Penale, Ordinanza n. 20257/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva concesso solo la detenzione domiciliare e non l'affidamento in prova richiesto. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in via equitativa nel dispositivo.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Un condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, in accoglimento solo parziale della sua istanza di misure alternative, ha disposto la detenzione domiciliare invece della più ampia misura richiesta. Il ricorso contesta la valutazione di non affidabilità formulata dal giudice di sorveglianza ai fini dell'applicazione dell'affidamento in prova, deducendo in sostanza l'erroneità o l'illegittimità del giudizio prognostico negativo sulla recidiva e sulla capacità rieducativa. La Corte rileva però che le doglianze sono manifestamente infondate perché il tribunale ha applicato correttamente i criteri consolidati per il doppio giudizio prognostico ex art. 47 ord. pen., valorizzando gravità dei reati commessi, precedenti penali, pendenze processuali, informazioni di polizia e assenza di un adeguato percorso di revisione critica. La motivazione del provvedimento impugnato è ritenuta non illogica, anche in ragione della ripetuta ricaduta nel crimine e della vicinanza a contesti di criminalità organizzata, oltre che della particolare violenza dei precedenti penali richiamati.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; contribuisca alla rieducazione del reo
per concedere l'affidamento in prova il giudice di sorveglianza deve svolgere un doppio giudizio prognostico, valutando sia la prevenzione della recidiva sia l'idoneità della misura al reinserimento sociale del condannato.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza deve formulare un giudizio prognostico complessivo che consideri sia il rischio di recidiva sia la funzione rieducativa della misura.
- La valutazione sulla concedibilità della misura alternativa può fondarsi legittimamente su gravità del reato, precedenti penali, pendenze processuali, informazioni di polizia e presenza o assenza di segni di revisione critica del passato criminale.
- La motivazione che escluda l'affidamento in prova è sufficiente quando dia conto, in modo non illogico, della non affidabilità del condannato e della sua ripetuta ricaduta nel crimine.
- La presenza di precedenti per reati violenti e il collegamento con contesti di criminalità organizzata possono incidere negativamente sul giudizio di affidabilità del condannato ai fini della concessione di una misura alternativa più ampia.
- Se il ricorso per cassazione contro il diniego o la limitazione di una misura alternativa è manifestamente infondato, esso è dichiarato inammissibile con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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