Cassazione Civile, Ordinanza n. 22438/2024 del 08/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una ripresa a tassazione relativa alla dichiarazione per l'anno d'imposta 1984. Dopo l'esito dei giudizi di merito promossi dal contribuente originario e coltivati dai suoi eredi, vennero notificate a ciascun erede distinte cartelle esattoriali per imposte e interessi pro quota, restando escluse le sanzioni perché intrasmissibili. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento della cartella ritenendo che la motivazione fosse carente, in particolare perché non riportava con sufficiente chiarezza il calcolo degli interessi dovuti. L'Ufficio ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000 e dell'art. 25, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la cartella, redatta su modello ministeriale non modificabile, non richiedesse una distinta motivazione autonoma sugli interessi quando la pretesa era già contenuta nell'atto impositivo presupposto, noto alle parti e recante base normativa e quantificazione. I contribuenti hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso contestando la qualifica di Avvocato dello Stato del sottoscrittore dell'atto, eccezione respinta dalla Corte per la documentata sottoscrizione digitale dell'atto e della relata di notifica da parte di un Avvocato dello Stato.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita carenza di ius postulandi del difensore erariale, perché la firma digitale sull'atto e sulla relata attestava la qualifica di Avvocato dello Stato e la relativa capacità processuale. Nel merito, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che non esiste un generale dovere di autonoma motivazione della cartella, essendo sufficiente il richiamo univoco all'atto impositivo presupposto quando questo abbia già determinato il quantum del tributo e degli interessi. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui, se la cartella segue un precedente atto fiscale che abbia già determinato imposta e interessi, la motivazione può essere soddisfatta dal richiamo dell'atto precedente e dall'indicazione dell'importo degli accessori maturati; solo se la cartella è il primo atto relativo agli interessi è necessario indicare base normativa e decorrenza. Poiché nel caso concreto gli atti impositivi del 1984 e i riferimenti normativi per il calcolo degli interessi erano già noti alle parti perché oggetto di plurimi giudizi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti. Ha inoltre escluso la condanna ex art. 96 c.p.c. e disposto la regolazione delle spese secondo soccombenza, compensando quelle dei gradi di merito e ponendo quelle di legittimità a carico dei contribuenti secondo dispositivo.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.
art. 7 L. n. 212/2000
la cartella deve contenere il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, una motivazione anche sintetica della pretesa; per gli interessi, la motivazione è sufficiente se la pretesa è riferibile a un atto presupposto già noto e determinativo del quantum.
art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile l'indicazione degli estremi o della data di notifica dell'atto presupposto, essendo sufficienti circostanze univoche che ne consentano l'individuazione.
artt. 1, comma 2, e 6, comma 1, d.m. Finanze n. 321/1999
la loro previsione va letta in combinato disposto con le norme primarie successive, sicché non impone un aggravamento motivazionale incompatibile con la disciplina di rango primario.
art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 32/2001
ha modificato la disciplina di cui al d.P.R. n. 602/1973, richiedendo il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento oppure, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa.
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato, insieme all'art. 7 dello Statuto del contribuente, quale parametro dell'obbligo motivazionale della cartella.
art. 96 c.p.c.
la Corte esclude la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla ricorrente, valorizzando la novità del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale applicato.
Massime di principio
- In tema di riscossione, la cartella di pagamento non richiede sempre una motivazione autonoma e completa: è sufficiente il richiamo univoco all'atto impositivo presupposto, quando questo abbia già determinato imposta e accessori e sia idoneo a rendere controllabile la pretesa dal contribuente.
- Se la cartella costituisce il primo atto con cui vengono reclamati interessi, l'obbligo motivazionale è soddisfatto indicando l'importo richiesto, la base normativa degli interessi e la decorrenza; non è necessaria la specificazione analitica dei singoli saggi o del dettaglio del calcolo.
- L'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'atto presupposto non è requisito indefettibile della cartella, purché l'atto sia individuabile attraverso circostanze univoche che consentano la tutela del diritto di difesa.
- La contestazione dello ius postulandi del difensore dell'Amministrazione non può basarsi su mere affermazioni generiche quando dagli atti risulti documentalmente la qualità di Avvocato dello Stato, anche attraverso sottoscrizione digitale dell'atto e della relata.
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