Sentenza del 06/10/2017 n. 1387 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la decisione della Commissione tributaria provinciale sostenendo che la mancata riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio avesse comportato la caducazione delle pronunce precedenti, la prescrizione del credito tributario e l'estinzione della pretesa. Ha inoltre dedotto di non essere responsabile dell'omessa dichiarazione IVA, attribuendola alla condotta penalmente rilevante del proprio consulente fiscale, e ha contestato le sanzioni conseguenti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che l'omessa riassunzione determina l'estinzione del processo, ma rende definitivo l'atto impositivo impugnato; il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione, non dalla precedente sentenza o dalla data iniziale della controversia. Ha inoltre ritenuto inammissibile il motivo relativo alla responsabilità del consulente, perché il giudizio riguardava una cartella esattoriale e potevano essere dedotti soltanto vizi propri di tale atto. L'Agenzia delle Entrate non ha potuto depositare validamente le controdeduzioni telematiche, ma ciò non ha inciso sull'esito. Le spese del grado, pari a 5.000 euro, sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
Art. 63, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma sull'estinzione del processo per omessa riassunzione davanti al giudice del rinvio.
L'omessa riassunzione estingue il processo, ma non elimina l'atto impositivo originariamente impugnato: tale atto diventa definitivo.
Art. 2953 del codice civile
Richiamato dal contribuente con riferimento al termine decennale di prescrizione.
La disposizione non è stata applicata nel senso prospettato dal contribuente, poiché la prescrizione della pretesa tributaria decorre dalla definitività dell'atto impositivo conseguente all'estinzione del giudizio.
Art. 2945, commi 2 e 3, del codice civile
Disciplina degli effetti del processo sulla prescrizione.
In caso di estinzione del processo tributario per omessa riassunzione, non opera la regola generale invocata dal contribuente secondo cui la prescrizione riprenderebbe retroattivamente; il termine decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione, quando l'atto impositivo diventa definitivo.
Art. 8 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
Le comunicazioni nel processo tributario sono effettuate secondo le disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa del processo tributario telematico.
La Commissione ha ritenuto non applicabile il processo tributario telematico al giudizio, considerando determinante la data di notifica del ricorso introduttivo.
Art. 20 del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163
La modalità informatica si applica ai ricorsi notificati a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine previsto dalla disciplina attuativa.
La Commissione ha interpretato il riferimento ai ricorsi notificati come riferito ai ricorsi introduttivi del primo grado, escludendo quindi l'applicazione telematica al giudizio in esame.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa riassunzione davanti al giudice del rinvio estingue il processo, ma normalmente rende definitivo l'atto impositivo impugnato; non comporta automaticamente la cancellazione della pretesa fiscale.
- La prescrizione della pretesa tributaria, in tale situazione, decorre dalla scadenza del termine per la riassunzione, perché è da quel momento che l'atto impositivo diventa definitivo e può essere riscosso.
- Quando si impugna una cartella esattoriale, devono essere contestati i vizi propri della cartella o della riscossione; gli errori o le responsabilità del consulente relativi alla dichiarazione o all'accertamento non sono normalmente esaminabili in quel giudizio.
- La responsabilità del consulente fiscale può richiedere un'azione distinta, ad esempio risarcitoria o relativa alle sanzioni, ma non consente automaticamente di annullare una cartella se il relativo vizio non riguarda direttamente l'atto impugnato.
- La validità del deposito telematico va verificata in base alla disciplina temporale applicabile alla data di notifica del ricorso introduttivo e al territorio della Commissione competente.
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