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Sentenza

Sentenza n. 2694/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del Ricorrente

Giustizia amministrativa202514425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per l'attivazione del procedimento di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. lamentando il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione sull'istanza volta a ottenere la convocazione necessaria alla presentazione della domanda di visto di ingresso per studio universitario. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento per la presentazione della domanda, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate in considerazione del comportamento operoso dell'Amministrazione; è stata tuttavia posta a carico dell'Amministrazione la restituzione al ricorrente delle somme versate a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'Amministrazione; il ricorso è stato proposto per ottenere l'attivazione del procedimento relativo al rilascio del visto di ingresso per studio.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione dell'istanza e l'attivazione del procedimento amministrativo possono integrare il soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l'Amministrazione soddisfa nel corso del giudizio la pretesa oggetto di un ricorso contro il silenzio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
  • Il comportamento operoso dell'Amministrazione può giustificare la compensazione delle spese di lite, ferma restando la possibilità di porre a suo carico la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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