Sentenza n. 134/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l''annullamento 1) del decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria del 4 aprile 2025, n. 194, con cui non è stata accolta l’istanza di rinnovo dell’accreditamento per Laboratorio Generale di Base con settori specializzati in chimica clinica, tossicologia, microbiologia e sieroimmunologia avanzata dal Laboratorio ricerche cliniche Dott. Luigi Leporace.S.r.l.; 2) ove occorrente, della nota del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria del 14 febbraio 2025, prot.n. 98477, di comunicazione dei motivi ostativi; 3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo dell’accreditamento sanitario per laboratorio generale di base con settori specializzati, unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al ricorrente (struttura sanitaria privata)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il decreto commissariale che aveva negato il rinnovo dell’accreditamento per due ragioni: la tardiva presentazione dell’istanza rispetto al termine previsto dalla disciplina transitoria regionale e il trasferimento della sede operativa senza preventiva autorizzazione. Ha dedotto la violazione degli artt. 14 e 14-bis della l.r. n. 24/2008, sostenendo di avere già presentato istanze di rinnovo nel 2012 e nel 2015 e che la successiva istanza del 2023 era stata trasmessa in conformità a una sollecitazione della Regione. Ha inoltre evidenziato l’avvenuta trasmissione delle autocertificazioni sui requisiti e la stipula di accordi contrattuali con l’Azienda sanitaria per il periodo 2022-2024. Quanto al trasferimento, ha rappresentato di avere comunicato la sospensione dell’attività in vista del trasferimento e di avere richiesto la relativa autorizzazione, poi rilasciata dal Comune di Cosenza, avviando successivamente la procedura per il trasferimento dell’attività sanitaria. Ha dedotto anche la lesione del legittimo affidamento, poiché l’amministrazione aveva sollecitato la ripresentazione della domanda, nonché l’inesistenza di un divieto di sanatoria della situazione. È stata inoltre sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14-bis, comma 2, l.r. n. 24/2008, in relazione alla brevità del termine decadenziale. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva delle amministrazioni diverse dal Commissario ad acta e l’inammissibilità del ricorso per mancata contestazione della ragione relativa al trasferimento della sede.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, della Regione Calabria e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ritenendo che il Commissario ad acta fosse l’unico soggetto passivamente legittimato, in quanto autore dell’atto impugnato. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato il decreto commissariale. Ha ritenuto documentalmente provato che la società avesse presentato istanze di rinnovo già nel 2012 e nel 2015. Di conseguenza, il termine decadenziale previsto dall’art. 14-bis, comma 2, l.r. n. 24/2008, introdotto nel 2022, riguarda soltanto gli operatori che non avessero precedentemente presentato istanza di rinnovo e non era applicabile alla ricorrente; l’amministrazione avrebbe dovuto esaminare le istanze già presentate. Il TAR ha inoltre ritenuto illegittima anche la seconda ragione del diniego: la società aveva comunicato la sospensione dell’attività per trasferire la sede, aveva ottenuto l’autorizzazione comunale e, alla data del decreto, non aveva ancora erogato prestazioni nella nuova sede. La questione della durata della sospensione, dedotta dalla Regione soltanto in memoria, è stata giudicata irrilevante perché non posta a fondamento del provvedimento impugnato e oggetto di un distinto provvedimento di decadenza, autonomamente impugnato. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Le spese sono state compensate, con rimborso del contributo unificato a carico del Commissario ad acta.
Norme richiamate
art. 11, comma 7, l.r. 18 luglio 2008, n. 24
Prevede il rinnovo triennale dell’accreditamento sulla base di un’istanza da presentare almeno sei mesi prima della scadenza presso l’Azienda sanitaria competente.
art. 14 l.r. 18 luglio 2008, n. 24
La decisione richiama la norma quale disciplina applicabile alle istanze di rinnovo dell’accreditamento già presentate dalla struttura sanitaria.
art. 14-bis, comma 2, l.r. 18 luglio 2008, n. 24
Il termine decadenziale transitorio per la regolarizzazione riguarda gli operatori autorizzati e accreditati che non abbiano già presentato istanza di rinnovo; non si applica a chi l’istanza abbia presentato anteriormente.
art. 1, comma 1, l.r. 7 luglio 2022, n. 22
Ha introdotto l’art. 14-bis, comma 2, nella l.r. n. 24/2008.
art. 6, comma 1, lett. f), l.r. 18 luglio 2008, n. 24
È richiamato in relazione alla comunicazione di sospensione dell’attività sanitaria in vista del trasferimento della sede.
art. 8-ter d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 502
Costituisce la base normativa dell’autorizzazione sanitaria al trasferimento, rilasciata dal Comune prima dell’adozione del decreto impugnato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ha fondato la sollecita fissazione dell’udienza di merito disposta in sede cautelare.
art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato applicato per porre a carico dell’Ufficio commissariale il rimborso del contributo unificato.
Massime di principio
- Il termine decadenziale introdotto da una disciplina transitoria per la regolarizzazione delle domande di rinnovo dell’accreditamento sanitario si applica agli operatori che non abbiano precedentemente presentato l’istanza; non può essere utilizzato per respingere una domanda già presentata prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
- Quando dagli atti risulta che una struttura sanitaria privata abbia già presentato istanze di rinnovo dell’accreditamento, l’amministrazione deve esaminarle nel merito secondo la disciplina applicabile, senza considerarle assoggettate al termine decadenziale previsto per la regolarizzazione di posizioni prive di precedente domanda.
- Il diniego di rinnovo dell’accreditamento non può fondarsi sul trasferimento della sede operativa quando la struttura abbia comunicato la sospensione dell’attività per il trasferimento, abbia ottenuto l’autorizzazione richiesta e, al momento dell’adozione del diniego, non abbia ancora erogato prestazioni nella nuova sede.
- L’amministrazione non può sostenere in giudizio una ragione ostativa ulteriore, relativa alla durata della sospensione dell’attività, quando tale ragione non sia stata posta a fondamento del provvedimento impugnato; l’eventuale decadenza basata su tale profilo deve essere adottata con autonomo provvedimento.
- La legittimazione passiva nel giudizio di annullamento spetta all’amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato; le amministrazioni diverse, pur coinvolte nel contesto istituzionale, sono prive di legittimazione passiva se non hanno emanato l’atto contestato.
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