Cassazione Civile, Ordinanza n. 27454/2025 del 14/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia origina dall'impugnazione di due deliberazioni assembleari condominiali, una del 13 dicembre 2005 e una del 13 giugno 2006. In primo grado il tribunale aveva pronunciato cessazione della materia del contendere su alcuni punti, nullità di alcuni altri, annullamento di parte della delibera del 13 giugno 2006 e rigetto del resto, con compensazione parziale delle spese. La corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'intero gravame. In cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: (1) ha censurato la decisione d'appello sulla regolarità della costituzione del condominio, sulla mancanza di autorizzazione o ratifica assembleare a stare in giudizio e sull'asserita necessità di valutare la questione alla luce delle competenze assembleari e del regolamento condominiale; (2) ha contestato la declaratoria di inammissibilità del motivo relativo a nullità o annullabilità del rendiconto consuntivo 2005/2006 e del preventivo 2006/2007, lamentando motivazione apparente e violazione delle regole processuali; (3) ha censurato l'inammissibilità del motivo sull'interesse ad agire, sostenendo che l'interesse derivava dalla violazione della disciplina regolamentare e delle tabelle millesimali, e deducendo l'illegittimità della ripartizione delle spese; (4) ha contestato la dichiarazione di inammissibilità relativa alla delibera concernente il rifacimento della terrazza a livello del piano attico, assumendo che si trattasse di bene privato e che la nullità dovesse estendersi anche alla delibera di approvazione dei lavori; (5) ha lamentato il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione documentale e la mancata pronuncia su alcune fatture; (6) ha infine contestato la liquidazione delle spese di lite, ritenuta eccessiva rispetto al valore della causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che non era dimostrata una tardiva costituzione del condominio e che, comunque, l'amministratore può resistere all'impugnazione delle delibere assembleari relative a parti comuni senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea. Ha ritenuto infondato il secondo motivo per assenza di un'anomalia motivazionale rilevante in cassazione e per difetto di specificità, poiché non era stato adeguatamente trascritto il contenuto delle delibere impugnate. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la sentenza d'appello era sorretta da più rationes decidendi autonome e il ricorso non le aveva tutte censurate; in particolare, restavano intatte le ragioni relative al difetto di devoluzione in appello e alla novità delle domande. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per difetto di specificità, non essendo stati riprodotti nel ricorso gli elementi essenziali della pronuncia di primo grado e dei punti della delibera contestati. Ha respinto il quinto motivo, rilevando che l'ordine di esibizione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice ed è strumento istruttorio residuale, non sindacabile per difetto di motivazione. Ha dichiarato inammissibile il sesto motivo per genericità, perché il ricorrente si era limitato a dedurre l'eccessività delle spese senza indicare i parametri asseritamente violati. Sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; è stata invece rigettata la richiesta del controricorrente di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
artt. 77, 100, 182, comma 2, 132, comma 2 n. 4 e 293 c.p.c.
Richiamati come norme processuali asseritamente violate; la Corte esclude le violazioni dedotte per difetto di fondamento o di specificità.
artt. 1117, 1118, 1123, 1126, 1130, comma 2, 1135, 1136, 1138, comma 4 c.c.
Evocati per contestare la disciplina della ripartizione delle spese e delle competenze condominiali; la Corte non accoglie la censura per difetto di specificità e per mancanza di impugnazione di tutte le rationes decidendi.
art. 68 disp. att. c.c.
Richiamato in relazione alle tabelle millesimali e alla ripartizione delle spese, ma la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata.
artt. 1362, 1363, 1372 c.c.
Richiamati per l'interpretazione del regolamento condominiale; la Corte non entra nel merito per le ragioni processuali indicate.
art. 1131 c.c.
La Corte richiama il principio secondo cui l'amministratore può resistere all'impugnazione delle delibere concernenti parti comuni e difendere la decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica assembleare.
artt. 99, 100, 112, 115, 116, 132, 277 c.p.c.
Richiamati per le censure sul difetto di motivazione, ultrapetizione e valutazione delle prove; la Corte ritiene le doglianze inidonee o generiche.
art. 360 c.p.c.
Invocato quale norma sul sindacato di legittimità; la Corte richiama l'ambito ristretto del controllo sulla motivazione e la necessità di specificità dei motivi.
art. 1137 c.c.
Richiamato con riferimento all'impugnazione delle deliberazioni assembleari, ma senza accoglimento della censura.
artt. 118, 123, 135, 136 c.c.
Evocati dal ricorrente in relazione al regolamento e ai rendiconti; la Corte non ravvisa vizi scrutinabili nei termini prospettati.
art. 1321 c.c.
Richiamato nell'ambito delle doglianze sul regolamento contrattuale; non conduce a diversa decisione.
art. 210 c.p.c.
L'ordine di esibizione è qualificato come strumento istruttorio discrezionale e residuale, non sindacabile per difetto di motivazione se il giudice non lo dispone.
art. 92 c.p.c.
Invocato per contestare la liquidazione delle spese; il motivo è dichiarato inammissibile per genericità.
art. 96, ultimo comma c.p.c.
La richiesta di condanna per responsabilità aggravata è rigettata perché mancano i relativi presupposti.
art. 366 n. 4 c.p.c.
Usato per affermare che il motivo sulle spese era generico e privo di specifica indicazione dei parametri violati.
art. 345 c.p.c.
Richiamato per affermare l'inammissibilità delle domande nuove in appello.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Rilevato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'amministratore di condominio può resistere in giudizio all'impugnazione di deliberazioni assembleari che riguardano parti comuni, senza necessità di una preventiva autorizzazione o ratifica dell'assemblea, in quanto la difesa e l'esecuzione delle delibere rientrano nelle attribuzioni proprie del suo ufficio.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei ristretti casi di anomalia motivazionale che integrano violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali.
- Il motivo di ricorso deve essere specifico: è necessario trascrivere o almeno riassumere gli atti e i documenti rilevanti, nonché indicare con precisione le ragioni di diritto e le norme asseritamente violate.
- Quando la sentenza impugnata si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola a sorreggerla, il ricorso è inammissibile se non censura tutte le ragioni poste a base della decisione.
- L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è rimesso alla discrezionalità del giudice ed è uno strumento istruttorio residuale, utilizzabile solo se la prova non sia acquisibile altrimenti e la richiesta non abbia finalità esplorative.
- La doglianza sulla liquidazione delle spese processuali deve indicare in modo puntuale i parametri legali o tariffari asseritamente violati; una lamentela meramente generica sulla 'eccessività' della somma è inammissibile.
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