Cassazione Penale, Sentenza n. 8157/2022 del 07/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per diversi motivi: errata qualificazione giuridica del fatto (contestata la riqualificazione tra art. 640-ter c.p. e art. 493-ter c.p.); vizio di motivazione e carenza di valutazione sulla congruità della pena e sull'art. 133 c.p.; omissione di valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; richiesta di riconoscimento delle circostanze generiche in massima estensione; inoltre un ricorso è stato depositato personalmente dal ricorrente (Cascone).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: nei giudizi di patteggiamento la possibilità di impugnare in Cassazione la qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli errori manifesti, non sussistenti nel caso; le censure relative alla commisurazione della pena (art. 133 c.p.) costituiscono profili valutativi inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le contestazioni circa omissione di valutazioni processuali (art. 129 c.p.p.) risultano non fondate alla luce del contenuto sintetico ma apprezzabile della motivazione e delle dichiarazioni dell'imputato; il ricorso presentato personalmente da Cascone è inammissibile per la mancata sottoscrizione da difensore iscritto nell'albo speciale ex modifiche introdotte dalla legge 23/06/2017 n.103 agli artt. 571 e 613 c.p.p. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la sentenza approva l'accordo e fornisce motivazione succinta sulla congruità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento: è ammissibile la censura per errata qualificazione giuridica solo se si tratta di errore manifesto; censure valutative sulla commisurazione della pena sono inammissibili.
art. 133 cod. pen.
Parametro per la determinazione della pena: secondo la Corte, lamentare il criterio di bilanciamento o la misura delle diminuzioni rientra in profili commisurativi inammissibili in Cassazione quando deriva da patteggiamento.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sul proscioglimento: la Corte ha ritenuto che la motivazione sintetica della decisione abbia comunque valutato i presupposti, rendendo infondate le censure di omissione.
artt. 571 e 613 cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103
Modifiche che impongono la rappresentanza in Cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; i ricorsi proposti personalmente sono inammissibili.
art. 39 disp. att. cod. proc. pen.
La sottoscrizione autenticata da un legale attesta la genuinità della firma ma non supplisce alla mancata sottoscrizione del difensore abilitato richiesta per il ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- Nei patteggiamenti la Corte di Cassazione controlla la legittimità della pena ma limita il riesame delle qualificazioni giuridiche ai soli errori manifesti; le contestazioni meramente valutative sono inammissibili.
- Le censure relative alla determinazione quantitativa della pena e al bilanciamento delle circostanze (art. 133 c.p.) sono generalmente inammissibili in cassazione se derivano da patteggiamento.
- Per essere efficaci, i ricorsi in cassazione contro sentenze di applicazione della pena devono dimostrare un errore chiaro e immediatamente emergente dal testo della sentenza o del capo di imputazione.
- I ricorsi personali (pro se) in Cassazione sono inammissibili dopo le modifiche introdotte dalla legge n.103/2017: è necessaria la firma di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.
- Se il giudice, nella motivazione succinta del patteggiamento, risulta aver considerato gli atti e l'accordo nel loro insieme, è difficile riaprire la questione della qualificazione giuridica salvo che l'errore non sia palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.
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