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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8157/2022 del 07/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per diversi motivi: errata qualificazione giuridica del fatto (contestata la riqualificazione tra art. 640-ter c.p. e art. 493-ter c.p.); vizio di motivazione e carenza di valutazione sulla congruità della pena e sull'art. 133 c.p.; omissione di valutazione dei presupposti per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; richiesta di riconoscimento delle circostanze generiche in massima estensione; inoltre un ricorso è stato depositato personalmente dal ricorrente (Cascone).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: nei giudizi di patteggiamento la possibilità di impugnare in Cassazione la qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli errori manifesti, non sussistenti nel caso; le censure relative alla commisurazione della pena (art. 133 c.p.) costituiscono profili valutativi inammissibili ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; le contestazioni circa omissione di valutazioni processuali (art. 129 c.p.p.) risultano non fondate alla luce del contenuto sintetico ma apprezzabile della motivazione e delle dichiarazioni dell'imputato; il ricorso presentato personalmente da Cascone è inammissibile per la mancata sottoscrizione da difensore iscritto nell'albo speciale ex modifiche introdotte dalla legge 23/06/2017 n.103 agli artt. 571 e 613 c.p.p. I ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento): la sentenza approva l'accordo e fornisce motivazione succinta sulla congruità.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita il sindacato in Cassazione sulle sentenze di patteggiamento: è ammissibile la censura per errata qualificazione giuridica solo se si tratta di errore manifesto; censure valutative sulla commisurazione della pena sono inammissibili.

  • art. 133 cod. pen.

    Parametro per la determinazione della pena: secondo la Corte, lamentare il criterio di bilanciamento o la misura delle diminuzioni rientra in profili commisurativi inammissibili in Cassazione quando deriva da patteggiamento.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento: la Corte ha ritenuto che la motivazione sintetica della decisione abbia comunque valutato i presupposti, rendendo infondate le censure di omissione.

  • artt. 571 e 613 cod. proc. pen. e legge 23 giugno 2017, n. 103

    Modifiche che impongono la rappresentanza in Cassazione da parte di difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; i ricorsi proposti personalmente sono inammissibili.

  • art. 39 disp. att. cod. proc. pen.

    La sottoscrizione autenticata da un legale attesta la genuinità della firma ma non supplisce alla mancata sottoscrizione del difensore abilitato richiesta per il ricorso in Cassazione.

Massime di principio

  • Nei patteggiamenti la Corte di Cassazione controlla la legittimità della pena ma limita il riesame delle qualificazioni giuridiche ai soli errori manifesti; le contestazioni meramente valutative sono inammissibili.
  • Le censure relative alla determinazione quantitativa della pena e al bilanciamento delle circostanze (art. 133 c.p.) sono generalmente inammissibili in cassazione se derivano da patteggiamento.
  • Per essere efficaci, i ricorsi in cassazione contro sentenze di applicazione della pena devono dimostrare un errore chiaro e immediatamente emergente dal testo della sentenza o del capo di imputazione.
  • I ricorsi personali (pro se) in Cassazione sono inammissibili dopo le modifiche introdotte dalla legge n.103/2017: è necessaria la firma di un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di Cassazione.
  • Se il giudice, nella motivazione succinta del patteggiamento, risulta aver considerato gli atti e l'accordo nel loro insieme, è difficile riaprire la questione della qualificazione giuridica salvo che l'errore non sia palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione.

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