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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2025 del 14/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c) c.p.p., fondata su una intercettazione ambientale del 17/08/2003 (R.I.T. 153/03, progr. 1073). Il ricorrente sostiene che i giudici di merito abbiano erroneamente attribuito a lui espressioni pronunciate da un'altra persona; la difesa ha prodotto il brogliaccio dell'audio dal quale emergerebbe la presenza di tre soggetti nell'autovettura (Bonaffini, Trovato Franco e un soggetto ignoto) e deduce che il segmento decisivo dell'intercettazione non può essere attribuito al ricorrente. Si è invocato il principio secondo cui, ai fini della revisione, "prove nuove" comprendono anche prove non acquisite o acquisite ma non valutate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che l'intercettazione allegata non costituisce prova "nuova" perché era già stata acquisita e valutata nel giudizio di merito; la revisione non può essere utilizzata per ottenere il proscioglimento sulla base di una diversa valutazione di prove già acquisite. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui le prove rilevanti ai fini della revisione sono solo quelle sopravvenute, scoperte dopo la sentenza, non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate (e non dichiarate inammissibili o superflue). Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Definisce i casi di ammissibilità della revisione per "prove nuove": interprete della Corte: rilevanti sono solo le prove sopravvenute, scoperte dopo la condanna, non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate (se non dichiarate inammissibili o superflue). Intercettazioni già valutate non rientrano in questa nozione.

  • art. 631 cod. proc. pen.

    Disciplinando la procedura di revisione, è richiamato come parte del quadro normativo della revisione; la valutazione di ammissibilità preliminare è distinta dal giudizio di merito sulla revisione.

  • art. 634, comma 1 cod. proc. pen.

    Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione; la Corte ha applicato questa norma ritenendo la richiesta manifestamente infondata perché fondata su prova già valutata.

  • art. 637, comma 3 cod. proc. pen.

    "il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio"

    Impedisce di ottenere la revisione unicamente mediante una diversa valutazione di prove già presenti nel giudizio precedente; conferma il principio che la revisione non è uno strumento per rimettere in discussione la valutazione delle prove già acquisite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda; la Corte ha condannato il ricorrente a pagare le spese e 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 74

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti per i reati per i quali il ricorrente era stato condannato in via definitiva (traf-fico di sostanze stupefacenti e relative fattispecie).

Massime di principio

  • La revisione ex art. 630 c.p.p. è ammessa solo per prove "nuove": sopravvenute, scoperte dopo la condanna, non acquisite nel precedente giudizio o acquisite ma non valutate (e non dichiarate inammissibili o superflue).
  • Non è possibile ottenere la revisione per il mero "travisamento" o per una diversa rivalutazione di prove già acquisite: chi contesta la valutazione probatoria deve utilizzare i mezzi ordinari di impugnazione prima della definitività della sentenza.
  • In caso di intercettazioni o registrazioni già acquisite al processo, per farle valere come prova nuova occorre dimostrare che esistono elementi oggettivi inediti (es. documenti, registrazioni, perizie tecniche o dichiarazioni sopravvenute) che non erano a disposizione del giudice al momento della sentenza definitiva.
  • In sede di ammissione della revisione la Corte d'appello svolge un esame preliminare sommario volto a verificare la manifesta infondatezza: questo controllo è limitato e non può sostituire il pieno esame di merito, ma può respingere istanze evidentemente inutili perché fondate su prove già valutate.
  • Per contestare l'attribuzione di voci in intercettazioni è consigliabile produrre elementi tecnici o probatori nuovi e decisivi (perizie foniche, catena di custodia, dichiarazioni di terzi, riscontri temporali) che dimostrino in modo oggettivo la novità o l'erroneità della valutazione precedente.
  • Chi propone una domanda di revisione deve valutare il rischio di condanna alle spese e all'ammenda in caso di inammissibilità manifesta: la decisione c.d. 'de plano' può comportare sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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