Cassazione Civile, Ordinanza n. 10541/2023 del 19/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'intero ricorso del contribuente, ha confermato la decisione di appello che aveva respinto l'opposizione all'avviso di addebito contributivo e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi alla Gestione separata in relazione a redditi dichiarati per attività artistiche. In primo grado il tribunale aveva accolto l'opposizione del contribuente, ritenendo che alcune somme erogate dall'IMAIE a titolo di sovvenzione non fossero assoggettate a contribuzione; in appello l'INPS otteneva la riforma della decisione, perché la pretesa contributiva era ricondotta non alle sovvenzioni, ma ai redditi da rappresentazioni artistiche, e perché tali redditi erano ritenuti indice di attività artistica abituale, sufficiente ai fini dell'iscrizione e contribuzione alla Gestione separata anche in difetto di esclusività e di continuità. Con il ricorso per cassazione il contribuente articolava quattro motivi: 1) violazione del divieto di domande nuove in appello, assumendo che l'INPS avesse mutato la causa petendi, da schermo societario elusivo a redditi da rappresentazioni artistiche; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo al parere dell'Agenzia delle Entrate sui contributi IMAIE; 3) omesso esame della nota di credito e della necessità di scorporare dal reddito imponibile somme erogate dall'IMAIE a titolo di finanziamento; 4) omesso esame delle dichiarazioni dei redditi successive al 2008, che avrebbero dimostrato l'occasionalità della prestazione artistica e l'assenza di ulteriori attività artistiche. La Cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo per difetto di specificità e perché la Corte d'appello aveva correttamente interpretato la domanda originaria e il suo contenuto sostanziale; il secondo e il terzo perché non rispettavano i requisiti del vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. e introducevano questioni non adeguatamente dedotte e documentate nei gradi di merito; il quarto perché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito, mentre la Corte d'appello aveva già considerato il fatto dei redditi successivi al 2008 e aveva logicamente ritenuto abituale l'attività artistica sulla base dell'entità dei redditi prodotti nell'anno oggetto di causa.
Norme richiamate
art. 437 c.p.c.
Nel rito del lavoro il divieto di domande nuove in appello opera solo se vi sia un effettivo mutamento del tema del decidere; la censura di novità richiede una critica specifica e autosufficiente, fondata sul raffronto tra domande e difese dei due gradi.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare e localizzare puntualmente gli atti e i documenti su cui si fonda la doglianza, specie quando si deduce un vizio processuale o la novità della domanda.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
La produzione degli atti e documenti richiamati dal ricorso è necessaria per consentire il controllo diretto della Corte di cassazione.
art. 115 c.p.c.
Non consente di trasformare in vizio di legittimità una mera contestazione della valutazione delle prove o dell'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge può essere dedotta solo nei limiti in cui la censura investa realmente l'erronea applicazione della norma e non una diversa ricostruzione dei fatti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione del fatto storico decisivo, del dato da cui risulta, delle modalità di deduzione nel processo e della sua effettiva discussione tra le parti; non può essere usato per ottenere un nuovo esame del merito.
art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335
L'assoggettamento alla Gestione separata presuppone l'esercizio abituale di lavoro autonomo o attività artistica; non è richiesto il carattere esclusivo né la continuità dell'attività.
art. 7, L. 5 febbraio 1992, n. 93
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai contributi/erogazioni IMAIE, ma la Corte non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza.
art. 385, comma 1, c.p.c.
La parte soccombente in cassazione è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di novità della domanda o della questione in appello è inammissibile se non è costruita con precisione sul confronto tra gli atti dei due gradi e senza la puntuale indicazione degli specifici passaggi processuali rilevanti.
- Il giudice di merito deve interpretare la domanda secondo il suo contenuto sostanziale e la finalità pratica perseguita dalla parte; tale interpretazione è censurabile in cassazione solo se travalica i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato o se sia sorretta da motivazione giuridicamente o logicamente viziata.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non coincide con il dissenso sulla valutazione delle prove: il ricorrente deve identificare il fatto storico, indicarne il supporto documentale, provarne la decisività e dimostrarne l'effettiva discussione nel processo.
- Ai fini dell'iscrizione e contribuzione alla Gestione separata, rileva l'abitualità dell'attività di lavoro autonomo o artistica, anche quando manchino esclusività e continuità; l'occasionalità non può essere affermata in astratto ma va esclusa o confermata in base agli elementi fattuali del caso concreto.
- Quando la corte di merito ha già esaminato un determinato fatto e ne ha escluso la decisività, il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile perché sollecita un riesame del merito.
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