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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38627/2024 del 21/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la sospensione e la revoca del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (provvedimento della Procura del 23/2/2022), previa dichiarazione di non esecutività della sentenza del Tribunale di Milano del 7/5/2018 (definitiva il 5/7/2021), con conseguente remissione in termini per proporre impugnazione. La difesa ha sostenuto che l'imputato non aveva partecipato al processo né avuto effettiva conoscenza della sentenza a causa del suo stato di detenzione e della notifica eseguita al difensore d'ufficio (art. 161, comma 4 c.p.p.), configurando tale stato una causa di forza maggiore che giustificava la restituzione in termini. Il Tribunale di Milano aveva dichiarato il non luogo a provvedere perché la stessa questione era già stata proposta con istanza di rescissione del giudicato e respinta dalla Corte d'Appello di Milano (ordinanza del 10/6/2022), confermata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 11983/2023).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, avendo già la stessa questione (mancata conoscenza del processo) formato oggetto di precedente decisione sfavorevole; ha inoltre osservato che lo stato di detenzione non può configurarsi come causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione nei termini, secondo consolidata giurisprudenza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione della citazione e sulla notifica al difensore d'ufficio; nella fattispecie il giudice ha ritenuto che, nonostante la notifica al difensore d'ufficio, risultasse comunque prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato (per via di elezione di domicilio e avvisi al difensore di fiducia).

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come presunta violazione procedurale; la Corte non ha ritenuto convincente la censura e l'ha ritenuta ricomprendente nella valutazione complessiva di infondatezza del ricorso.

  • art. 670 cod. proc. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso (violazione e mancata motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo infondato in quanto la questione sulla mancata conoscenza era già stata decisa negativamente in precedente procedimento.

  • artt. 420-bis, 420-quater e 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Norme richiamate nel primo ricorso per cassazione e nella ricostruzione della vicenda: utilizzate per spiegare le censure originarie sulla mancata effettiva conoscenza del processo; la Corte ha ritenuto che dagli atti risulti comunque la conoscenza del procedimento da parte dell'imputato.

  • Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. II, n. 11983/2023

    Ha confermato il rigetto dell'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Milano del 7/5/2018, costituendo motivo per ritenere preclusa la riproposizione della stessa questione con istanza di restituzione in termini.

  • Giurisprudenza consolidata (es. Sez. I n. 41155/2011; Sez. II n. 46232/2023; Sez. IV n. 45364/2003)

    Richiamata per affermare il principio secondo cui lo stato di detenzione dell'imputato, di per sé, non configura causa di forza maggiore idonea a giustificare la restituzione in termini per proporre impugnazione.

Massime di principio

  • Se la stessa questione sostanziale (es. mancata conoscenza del processo) è già stata decisa con rigetto in altra sede (es. istanza di rescissione del giudicato), una successiva richiesta sostanzialmente identica può essere dichiarata preclusa o inammissibile.
  • La detenzione dell'imputato non costituisce automaticamente una causa di forza maggiore che giustifica la restituzione nei termini: occorre fornire elementi idonei a dimostrare un impedimento straordinario e insuperabile.
  • È importante distinguere e documentare chiaramente i diversi rimedi (rescissione del giudicato vs. restituzione in termini): se il motivo sostanziale è lo stesso, il tentativo di aggirare una precedente decisione con una diversa qualifica formale può risultare inefficace.
  • Quando si propone una richiesta che potrebbe essere considerata riproposizione di una decisione già adottata, il difensore dovrebbe produrre nuovi elementi di fatto o diritto non già valutati, altrimenti il giudice può decidere senza instaurare un nuovo contraddittorio.
  • Per aumentare le probabilità di ammissibilità della restituzione in termini occorre documentare circostanze concrete e nuove (non limitarsi a circostanze ordinarie come la detenzione) che abbiano impedito materialmente l'impugnazione nei termini.

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