Sentenza n. 1354/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 per opere di demolizione e ricostruzione, traslazione, ampliamento e modifica della sagoma di un fabbricato
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 3 e seguenti l. 241/1990, dell’art. 36-bis in combinato con l’art. 34 d.P.R. 380/2001, delle norme tecniche di attuazione comunali e del regolamento edilizio, nonché degli artt. 22 e 32 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 167 d.lgs. 42/2004. Sono stati inoltre dedotti la violazione del giusto procedimento, dei principi di ragionevolezza e proporzionalità e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, falsità del presupposto, travisamento e sviamento. La ricorrente sosteneva che le opere avessero riguardato il preesistente fabbricato legittimamente realizzato nel 1968 e fossero qualificabili come manutenzione straordinaria, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, con conseguente sanabilità ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. 380/2001. Invocava inoltre la rilevanza di una precedente SCIA in sanatoria del 2012 e prospettava una sanatoria condizionata mediante tombatura del volume eccedente, demolizione di una scala esterna e ridefinizione della sagoma. In subordine, assumeva che gli interventi costituissero variazioni essenziali o parziali difformità, anziché totale difformità o nuova costruzione. Contestava anche il riferimento comunale alla doppia conformità e alla tardività dell’istanza rispetto alle precedenti ordinanze di demolizione e all’irrogazione della sanzione pecuniaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., ritenendo il gravame manifestamente infondato. Il Collegio ha valorizzato gli accertamenti già compiuti e le precedenti pronunce, compresa la sentenza del Consiglio di Stato che aveva accertato la completa demolizione del fabbricato originario e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica in cemento armato, composto da piano seminterrato e piano terra, traslato, ampliato e con sagoma diversa, oltre alla sistemazione dell’area circostante. Tali opere non sono state ritenute riconducibili alla SCIA del 2012, sia perché la stessa istanza di sanatoria era stata successivamente archiviata su richiesta dell’interessata, sia perché le opere effettivamente realizzate erano radicalmente diverse da quelle dichiarate. Il giudice ha escluso che l’intervento potesse essere qualificato come variazione essenziale o parziale difformità: il totale stravolgimento, la traslazione, l’ampliamento volumetrico, la modifica della sagoma e l’aumento del numero dei piani integravano una nuova opera e una totale difformità rispetto al titolo originario. L’art. 36-bis d.P.R. 380/2001, pur avendo modificato il regime di sanabilità delle variazioni essenziali, non ha modificato i criteri di qualificazione dell’abuso né consente di sanare opere rientranti nella totale difformità o nella nuova costruzione. Il TAR ha inoltre rilevato che la parziale difformità e la variazione essenziale devono essere valutate in relazione al progetto approvato o proposto, non già assumendo come parametro il manufatto abusivamente realizzato. È stata ritenuta sufficiente anche la motivazione relativa all’inidoneità dell’istanza a sanare opere non comprese nelle categorie contemplate dall’art. 36-bis. Le ulteriori censure sono state assorbite, trattandosi di provvedimento plurimotivato sorretto da una ragione autonoma sufficiente. Le spese sono state compensate in ragione delle incertezze interpretative sull’ambito applicativo dell’art. 36-bis e della definizione del giudizio nella fase cautelare.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Consente la definizione immediata del giudizio, anche all’esito della camera di consiglio cautelare, quando la causa è manifestamente infondata e le parti sono state sentite.
art. 36-bis d.P.R. 380/2001
conformità alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione
La sanatoria prevista dalla disposizione riguarda le categorie di interventi contemplate dalla norma, comprese le variazioni essenziali, ma non è applicabile alle opere qualificate come totale difformità o nuova costruzione.
art. 32 d.P.R. 380/2001
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio; mutamento delle caratteristiche dell’intervento assentito
La qualificazione come variazione essenziale deve essere effettuata con riferimento al progetto approvato o proposto; non può essere utilizzato come parametro il solo manufatto abusivamente realizzato.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
Alla data dell’abuso, gli interventi con variazione volumetrica non rientravano nella ristrutturazione edilizia prospettata dalla ricorrente.
art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. 380/2001
La traslazione, l’ampliamento volumetrico e la modifica della sagoma sono stati ricondotti dal Comune e dal TAR alla nuova costruzione.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Per l’intervento qualificato come nuova costruzione era necessario il permesso di costruire.
art. 31 d.P.R. 380/2001
Le opere in totale difformità o realizzate in assenza di titolo sono soggette al regime repressivo previsto per gli abusi edilizi, inclusa l’ingiunzione di demolizione.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
È stata richiamata quale base della sanzione pecuniaria già irrogata prima della presentazione dell’istanza di sanatoria.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È stato invocato dalla ricorrente in relazione al vincolo paesaggistico, ma il relativo motivo non è stato esaminato in quanto assorbito.
art. 74 c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di definire la controversia con sentenza semplificata e di assorbire le censure non necessarie alla decisione.
Massime di principio
- La sanatoria prevista dall’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 è applicabile soltanto agli interventi riconducibili alle categorie contemplate dalla disposizione e non può essere utilizzata per opere qualificate come totale difformità o nuova costruzione.
- La completa demolizione del fabbricato preesistente e la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica traslato, ampliato, con diversa sagoma e maggiore numero di piani integrano un radicale stravolgimento dell’organismo edilizio, non una mera ristrutturazione, variazione essenziale o parziale difformità.
- La qualificazione della parziale difformità e della variazione essenziale deve essere compiuta avendo riguardo al progetto approvato o proposto, non assumendo come parametro il manufatto abusivamente realizzato.
- L’art. 36-bis d.P.R. 380/2001 ha inciso sulle condizioni di sanabilità delle opere rientranti nelle categorie da esso considerate, ma non ha modificato i criteri sostanziali per distinguere variazioni essenziali, parziali difformità, totale difformità e nuova costruzione.
- In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione autonoma e sufficiente è idonea a sorreggere l’atto e consente al giudice di assorbire le censure rivolte contro le ulteriori motivazioni.
- La sentenza in forma semplificata adottata all’esito della fase cautelare consente, nei casi previsti dalla legge, di definire immediatamente il giudizio e di non esaminare le doglianze ulteriori quando una motivazione autonoma è sufficiente a respingere il ricorso.
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