Cassazione Penale, Sentenza n. 05763/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Celano è stato condannato per la violazione dell'obbligo di presentazione presso gli uffici della questura di Crotone in occasione dell'incontro di calcio del 06/12/2020, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. 401/1989 (DASPO). Ha impugnato la sentenza di appello con quattro motivi: 1) mancato dolo perché riteneva il DASPO cessato in seguito ad assoluzione intervenuta con sentenza del 19/06/2020; 2) mancata conoscenza della partita perché gli stadi sarebbero stati chiusi al pubblico prima della riapertura dell'11/08/2021; 3) errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per presunta sporadicità della condotta, nonostante precedenti risalenti al 2013 e 2015; 4) vizio nella ponderazione delle circostanze attenuanti rispetto alla recidiva e nella determinazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che: l'assoluzione nel procedimento presupposto non determina automaticamente la cessazione del DASPO, che resta efficace fino a revoca o modifica ai sensi dell'art. 6, comma 5, L. 401/1989; l'errore sulla vigenza dell'obbligo non è scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p.; l'obbligo di presentazione opera anche per gare programmate e pubblicizzate (anche se giocate a porte chiuse), per prevenire violenze connesse agli eventi sportivi; la causa di non punibilità ex art. 131-bis è stata legittimamente esclusa in considerazione della reiterazione e gravità dei precedenti; la valutazione sulla comparazione delle circostanze è discrezionale e adeguatamente motivata. Per effetto dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
L. 29 novembre 1989, n. 401 - art. 6, comma 2
Stabilisce l'obbligo di presentazione imposto con provvedimento DASPO; la violazione integra il reato contestato al ricorrente.
L. 29 novembre 1989, n. 401 - art. 6, comma 5
Prevede che il provvedimento questorile resta efficace fino a revoca o modifica; l'assoluzione nel procedimento penale non comporta automatica decadenza del DASPO.
Codice penale - art. 5
Si riferisce all'errore scusabile: la Corte ha ritenuto che l'errore del ricorrente sulla vigenza dell'obbligo non fosse scusabile.
Codice penale - art. 131-bis
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la corte territoriale ha escluso l'applicazione perché la condotta dell'imputato è stata ritenuta abituale e non sporadica.
Codice penale - art. 69
Regola il concorso di circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha ritenuto motivata la scelta discrezionale dell'equivalenza tra attenuanti e recidiva.
Codice di procedura penale - art. 616
Disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso in Cassazione, prevedendo condanna alle spese e possibile sanzione pecuniaria; applicata per irrogare euro 3.000 al ricorrente.
Massime di principio
- L'assoluzione nel procedimento sottostante non revoca automaticamente un provvedimento amministrativo (es. DASPO): occorre provvedimento formale di revoca o modifica.
- Un errore sulla vigenza di un obbligo imposto da provvedimento amministrativo costituisce al più un errore di fatto non scusabile salvo elementi che dimostrino l'errore inevitabile o legittimante ai sensi dell'art. 5 c.p.
- L'obbligo di presentazione ex art. 6 L. 401/1989 opera anche per gare programmate e pubblicizzate (anche amichevoli o giocate a porte chiuse) se conoscibili tramite calendari o comunicazioni ufficiali.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere esclusa quando la personalità e i precedenti dell'imputato denotino reiterazione o abitualità nel medesimo settore di condotte.
- In Cassazione non è ammesso un nuovo apprezzamento di merito privo di elementi nuovi: si controlla soprattutto correttezza di diritto e adeguatezza della motivazione, non una rivalutazione dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanna alle spese del procedimento e sanzione pecuniaria a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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