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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06232/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da una società clinica odontoiatrica contro il decreto ottenuto da una società in nome collettivo, l'opponente aveva proposto anche una domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace. Il Giudice di pace, ritenendo di non poter decidere sull'intera causa, aveva declinato la competenza sull'intero giudizio. Il Tribunale di Perugia, investito della causa, ha chiesto regolamento d'ufficio sostenendo che il Giudice di pace avrebbe dovuto separare le domande: trattenere l'opposizione al decreto ingiuntivo, attribuita per competenza funzionale e inderogabile al giudice che ha emesso il decreto, e rimettere al Tribunale solo la domanda riconvenzionale eccedente il valore della sua competenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento d'ufficio di competenza. Ha affermato che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace, la competenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto è funzionale e inderogabile; pertanto, se viene proposta una riconvenzionale eccedente il valore della competenza del giudice adito, questi deve separare le cause, trattenendo l'opposizione e rimettendo al Tribunale la sola riconvenzionale. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di pace di Città di Castello per l'opposizione a decreto ingiuntivo e del Tribunale di Perugia per la domanda riconvenzionale.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    attribuisce all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto la competenza sull'opposizione, con carattere funzionale e inderogabile

  • art. 38 c.p.c.

    i limiti temporali per eccepire o richiedere il regolamento di competenza operano anche nel caso in cui la causa sia stata rimessa integralmente al giudice superiore

  • art. 45 c.p.c.

    consente al giudice investito della causa, nei casi previsti, di richiedere il regolamento di competenza d'ufficio

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice di pace, la competenza a conoscere dell'opposizione appartiene in via funzionale e inderogabile all'ufficio giudiziario del giudice che ha emesso il decreto.
  • Se l'opponente propone una domanda riconvenzionale eccedente il valore della competenza del giudice adito, il giudice deve separare le cause: trattenere l'opposizione a decreto ingiuntivo e rimettere al tribunale la sola riconvenzionale.
  • La rimessione dell'intera causa al giudice superiore è errata quando l'opposizione al decreto ingiuntivo resta devoluta alla competenza funzionale del giudice originariamente competente; in tale ipotesi il tribunale può attivare il regolamento di competenza nei limiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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