Cassazione Penale, Sentenza n. 20745/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'indagato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva confermato parzialmente gli arresti domiciliari applicati in origine, mantenendo la misura per l'ipotesi di associazione per delinquere, quale promotore, e per plurime violazioni tributarie collegate alla creazione e cessione di falsi crediti d'imposta 'Formazione 4.0', utilizzati da terzi in compensazione. La misura era invece stata annullata quanto alle contestazioni di concorso in corruzioni per atto contrario funzionali alla formazione di false certificazioni. Il ricorso articolava quattro motivi: 1) insussistenza del fumus del delitto associativo e motivazione solo apparente, anche a fronte di documentazione difensiva che mostrerebbe rapporti professionali leciti; 2) nullità dell'ordinanza genetica per omessa trasmissione dell'interrogatorio del coindagato, asseritamente favorevole; 3) violazione dell'art. 10-quater d.lgs. 74/2000 per errata individuazione del momento consumativo e mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dal comma 3; 4) erronea valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generico il primo motivo perché non confrontato con la motivazione del Tribunale, che aveva autonomamente valorizzato il programma criminoso stabile, la divisione dei ruoli, la struttura organizzativa comune, la remuneratività dell'attività e la documentazione difensiva considerata solo formalmente regolare ma funzionale a coprire l'illecito. Ha reputato generico anche il secondo motivo, perché il ricorrente non aveva indicato gli specifici elementi favorevoli emergenti dall'interrogatorio del coindagato, e in ogni caso risultava la trasmissione dell'interrogatorio stesso. Il terzo motivo è stato giudicato inammissibile perché non risultava dedotto dinanzi al Tribunale del riesame. Il quarto motivo è stato ritenuto generico, poiché la motivazione cautelare del riesame aveva confermato sia il pericolo probatorio sia il pericolo di reiterazione, valorizzando le captazioni e la capacità organizzativa del ricorrente. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto in rito con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Il motivo di ricorso in cassazione deve denunciare specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione e confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata; la mera riproposizione di censure generiche è inidonea.
artt. 309, commi 5 e 9, cod. proc. pen.
Nel riesame la dedotta nullità per omessa trasmissione di atti favorevoli richiede l'indicazione specifica degli elementi concreti asseritamente favorevoli non trasmessi.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
La nullità processuale può essere dedotta solo se l'omissione incide concretamente sul diritto di difesa e il ricorrente ne specifica il contenuto utile.
art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000
La Corte richiama la contestazione di compensazioni mediante falsi crediti d'imposta e il principio secondo cui il concorso può essere integrato anche dal contributo alla certificazione dei crediti da utilizzare in compensazione.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, se non ricorre assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
È richiamata per giustificare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso quando non emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare di riesame, il Tribunale deve offrire una motivazione autonoma sul fumus e sul periculum, ma in cassazione la censura è inammissibile se non si confronta puntualmente con gli specifici passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata.
- La contestazione di partecipazione a un'associazione per delinquere può essere sorretta da indizi quali stabilità del programma criminoso, divisione dei ruoli, struttura organizzativa comune e reiterazione sistematica delle condotte, valutati nel loro complesso.
- La documentazione apparentemente regolare prodotta dalla difesa non esclude di per sé il fumus del reato se il giudice ne argomenta la funzione di copertura dell'attività illecita alla luce del più ampio contesto investigativo.
- La deduzione di nullità per omessa trasmissione di atti favorevoli nel riesame richiede l'indicazione specifica degli elementi concreti che sarebbero stati omessi e la dimostrazione della loro effettiva favorevolezza.
- Una censura su un tema non devoluto al giudice del riesame non può essere proposta utilmente per la prima volta in cassazione.
- La valutazione delle esigenze cautelari è sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; resta insindacabile la ricostruzione fattuale del pericolo se sorretta da motivazione non apparente.
- Ai fini delle misure cautelari, la possibilità di reiterazione può essere desunta dalla collaudata organizzazione delittuosa e dalla capacità dell'indagato di riorganizzare l'attività attraverso terzi o nuove strutture.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende consegue salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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