Sentenza del 26/05/2015 n. 4793 - Comm. Trib. Prov. Milano
Conservazione scritture contabili - Termine - Accertamento - Ammortamento di beni acquisiti da oltre un decennio - Obbligo di conservazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'obbligo del contribuente di conservare le scritture contabili e la documentazione relativa a costi sostenuti per l'acquisto di beni ammortizzati per oltre dieci anni. Il contribuente sosteneva, in base all'art. 8, comma 5, della legge n. 212/2000, che l'obbligo di conservazione non potesse eccedere dieci anni dalla formazione o emanazione dei documenti. L'Amministrazione finanziaria riteneva invece necessaria la conservazione fino alla scadenza dei termini per l'accertamento dei periodi d'imposta nei quali il costo poteva ancora essere dedotto.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta. Il contribuente deve conservare le scritture contabili e la documentazione comprovante l'effettiva esistenza, l'ammontare, l'inerenza e la competenza dei costi fino alla scadenza dei termini di accertamento del periodo d'imposta interessato. Per gli ammortamenti di beni acquisiti da oltre dieci anni, l'obbligo documentale permane, poiché la deduzione del costo può essere frazionata per un periodo superiore al decennio. L'art. 22 sulla conservazione della documentazione fiscale è stato ritenuto norma speciale rispetto all'art. 8, comma 5, dello Statuto del contribuente.
Norme richiamate
Art. 22 sulla durata dell'obbligo di conservazione della documentazione fiscale
La disposizione deve essere interpretata in relazione alla durata effettiva degli effetti fiscali del costo e alla possibile deduzione frazionata oltre il termine di dieci anni. La documentazione deve quindi essere conservata almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento del periodo d'imposta in cui il costo rileva fiscalmente.
Art. 8, comma 5, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione
Il limite decennale non opera in modo assoluto quando una norma speciale impone la conservazione della documentazione per un periodo più lungo in ragione della permanenza degli effetti fiscali del costo, come nel caso degli ammortamenti ultra-decennali.
Massime di principio
- La documentazione fiscale deve essere conservata almeno fino alla scadenza dei termini di accertamento relativi ai periodi d'imposta nei quali il costo produce ancora effetti fiscali.
- Il termine ordinario di dieci anni previsto dallo Statuto del contribuente può essere superato quando una disciplina speciale o la natura del costo comporti una deduzione fiscale frazionata per un periodo più lungo.
- In caso di contestazione, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza del costo, il suo importo, l'inerenza all'attività e la competenza fiscale.
- Per beni ammortizzabili acquistati molti anni prima, è prudente conservare fatture, contratti, prove di pagamento e ogni documento utile fino alla completa conclusione dell'ammortamento e alla scadenza dei termini di accertamento.
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