Cassazione Penale, Ordinanza n. 03549/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal G.i.p. del Tribunale. Il reato contestato era la detenzione illecita di stupefacente di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con il ricorso sono stati dedotti tre profili: contestazione dell'affermazione di responsabilità penale, mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., e mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, perché la Corte territoriale aveva già spiegato in modo diffuso l'inconsistenza della tesi difensiva secondo cui la sostanza era destinata a un consumo di gruppo. Quanto all'art. 131-bis c.p., la censura è stata ritenuta generica, poiché si limitava a richiamare il solo dato ponderale dello stupefacente, senza indicare elementi concreti dai quali desumere la decisiva rilevanza della dedotta omissione motivazionale. Anche la doglianza sulle attenuanti generiche è stata giudicata aspecifica, perché priva di riferimenti a circostanze concrete idonee a fondarle.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. La decisione di merito di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 resta quindi ferma; la Corte ha escluso che vi fosse un vizio motivazionale rilevante sui punti dedotti, sia perché il primo motivo era già confutato dalla sentenza impugnata, sia perché gli ulteriori motivi erano privi di specificità e di allegazioni concrete.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice del fatto contestato; la Corte richiama il comma 5 per individuare la fattispecie di detenzione di stupefacente di lieve entità e rileva che il ricorso non incide sulla ratio della condanna già confermata in appello.
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere dedotta in cassazione per difetto di motivazione solo se il ricorrente indica i presupposti concreti che ne renderebbero decisiva l'applicazione; un richiamo generico al dato ponderale non basta.
art. 129 cod. proc. pen.
È richiamato come parametro per il rilievo officioso della causa di non punibilità in sede di legittimità, ma la deduzione del vizio motivazionale è ammissibile solo se supportata da elementi concreti che rendano rilevante la lacuna denunciata.
art. 62-bis cod. pen.
Le attenuanti generiche non possono essere richieste in modo astratto: occorre allegare specifiche circostanze di fatto idonee a sorreggerne il riconoscimento.
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la doglianza sulla mancata applicazione della particolare tenuità del fatto è deducibile come vizio di motivazione solo se il ricorrente allega elementi concreti e decisivi che rendano plausibile la causa di non punibilità; un richiamo generico a dati fattuali, come il solo peso della sostanza, non è sufficiente.
- La censura contro l'affermazione di responsabilità è manifestamente infondata quando la sentenza di merito abbia già affrontato puntualmente la tesi difensiva e ne abbia spiegato l'inconsistenza.
- La richiesta di attenuanti generiche deve essere sorretta da riferimenti specifici a situazioni concrete favorevoli all'imputato; in difetto, la censura è aspecifica e non può trovare accoglimento in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
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