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Sentenza

Sentenza del 04/02/2015 n. 1979 - Corte di Cassazione

Non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava accertamenti ICI relativi agli anni 2001-2005 per un impianto eolico classificato catastalmente in categoria D/1. L'ente locale contestava l'annullamento delle sanzioni disposto dalla commissione tributaria d'appello, sostenendo che non vi fosse un'incertezza normativa sufficientemente rilevante. La società, con ricorso incidentale, contestava invece la classificazione delle pale eoliche in categoria D/1 anziché in categoria E, invocava l'esenzione o comunque il principio dell'affidamento e contestava i criteri utilizzati per determinare la base imponibile ICI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha confermato l'annullamento delle sanzioni, ritenendo che negli anni oggetto di accertamento vi fosse una concreta e obiettiva incertezza interpretativa sulla classificazione catastale e sulla rilevanza delle pale eoliche nella determinazione della rendita, come dimostrato dalle diverse circolari dell'Agenzia del Territorio e dal contrasto giurisprudenziale successivamente risolto. Ha però confermato la classificazione dei parchi eolici in categoria D/1 e il computo delle pale eoliche nella rendita catastale. Ha inoltre ritenuto legittima la determinazione della base imponibile mediante comparazione con immobili similari, non essendo stata dimostrata la distinta contabilizzazione degli immobili in bilancio. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8

    Consente di escludere o ridurre le sanzioni quando ricorrono obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni tributarie.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2

    Esclude la punibilità del contribuente quando la violazione è determinata da obiettive condizioni di incertezza normativa o interpretativa.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 10

    Tutela il principio dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, ma la Corte ha precisato che l'affidamento richiede, di regola, un comportamento positivo dell'amministrazione; il semplice mancato esercizio del potere impositivo non basta.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, commi 3 e 4

    Per gli immobili di categoria D privi di rendita, il valore può essere determinato sulla base dei costi contabilizzati se distintamente indicati in bilancio; in mancanza di tale distinta contabilizzazione, è possibile ricorrere al valore di fabbricati similari già iscritti in catasto.

  • D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, convertito dalla Legge n. 88 del 2005

    Intervento legislativo interpretativo che ha inciso sulla disciplina della determinazione catastale degli impianti e dei beni strumentali, contribuendo a evidenziare la complessità e l'evoluzione della materia.

  • D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, convertito dalla Legge n. 286 del 2006

    "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale"

    La norma rende incompatibile, in presenza di autonomia funzionale e reddituale, la classificazione in categoria E di immobili destinati a uso industriale o commerciale. Per questo i parchi eolici non possono essere ricondotti alla categoria E.

  • Legge n. 387 del 2003, art. 12

    La dichiarazione di pubblica utilità e l'urgenza delle opere relative agli impianti da fonti rinnovabili riguardano le procedure autorizzative e non determinano automaticamente una specifica classificazione catastale né un'esenzione ICI.

  • Direttiva 2001/77/CE e D.Lgs. n. 28 del 2011

    La disciplina di sostegno alle fonti rinnovabili non prevede, di per sé, una specifica classificazione catastale degli impianti eolici né esenzioni o riduzioni automatiche dall'ICI.

Massime di principio

  • Quando, nel periodo oggetto di accertamento, esistono orientamenti amministrativi e giurisprudenziali divergenti e la stessa amministrazione emana più chiarimenti ravvicinati, può sussistere un'incertezza normativa obiettiva idonea a escludere le sanzioni, anche se il tributo resta dovuto.
  • L'incertezza interpretativa non elimina necessariamente l'imposta: può incidere sulle sanzioni senza invalidare l'accertamento tributario principale.
  • Gli impianti eolici destinati alla produzione di energia sono normalmente riconducibili alla categoria catastale D/1 quando costituiscono una centrale elettrica; le pale o turbine, se strutturalmente essenziali, concorrono alla determinazione della rendita.
  • La destinazione a fonte rinnovabile, la pubblica utilità dell'impianto o l'esistenza di incentivi energetici non comportano automaticamente l'appartenenza alla categoria catastale E né l'esenzione dall'ICI o da imposte analoghe.
  • Il principio dell'affidamento del contribuente è più forte quando deriva da atti o comportamenti positivi dell'amministrazione; il semplice silenzio o la mancata richiesta dell'imposta negli anni precedenti non legittimano, da soli, l'omesso pagamento.
  • Per gli immobili di categoria D privi di rendita, la valorizzazione secondo i costi contabili richiede che gli immobili siano distintamente contabilizzati in bilancio; in mancanza, l'amministrazione può utilizzare il criterio comparativo con immobili similari.
  • In presenza di soccombenza reciproca, il giudice può compensare integralmente le spese processuali anche quando ciascuna parte ottiene solo una parte delle proprie richieste.

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