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Sentenza

Sentenza del 15/01/2021 n. 380 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Obbligo contradditorio per attività ex art 36 bis

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione dell'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 36‑bis del d.P.R. 600/1973 per mancanza di contraddittorio preventivo ex art. 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212; il ricorrente sosteneva che l'assenza del contraddittorio rendeva invalida l'iscrizione a ruolo risultante dalla dichiarazione

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva ritenuto invalida l'iscrizione a ruolo. Ha affermato che l'art. 6, comma 5, L. 212/2000 non impone il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante da liquidazione risultante dalla dichiarazione, ma solo quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; in assenza di tali incertezze l'omissione del contraddittorio non determina automaticamente l'invalidità dell'iscrizione

Norme richiamate

  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5

    Il comma quinto non stabilisce un obbligo assoluto di contraddittorio preventivo per tutte le iscrizioni a ruolo: richiede il contraddittorio solo quando sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione fiscale

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36‑bis

    Regola l'iscrizione a ruolo delle somme risultanti dalla liquidazione delle imposte; la previsione non implica di per sé l'obbligo generale del contraddittorio preventivo se non ricorrono incertezze sulla dichiarazione

  • Cass. Civ., Sez. 5, Sentenza n. 8342 del 25/05/2012 (Rv. 622681)

    Giurisprudenza di legittimità che chiarisce il limite dell'obbligo di contraddittorio: necessario solo in presenza di incertezze rilevanti, con conseguente annullamento della decisione di merito che aveva dichiarato l'invalidità dell'iscrizione

Massime di principio

  • L'obbligo del contraddittorio preventivo non è automatico per tutte le iscrizioni a ruolo derivanti da dichiarazione: va valutato caso per caso verificando l'esistenza di incertezze su elementi rilevanti della dichiarazione
  • Se la liquidazione è coerente e priva di profili dubbi rispetto alla dichiarazione del contribuente, l'omissione del contraddittorio non comporta necessariamente la nullità/invalidità dell'iscrizione a ruolo
  • Il giudice deve accertare concretamente l'esistenza di incertezze rilevanti ante iscrizione: solo queste giustificano l'obbligo di contraddittorio e, in caso di omissione, la censura dell'atto
  • Per il contribuente conviene documentare e segnalare tempestivamente eventuali punti controversi nella dichiarazione per rendere manifesta l'esistenza di incertezze che eventualmente impongano il contraddittorio
  • L'Amministrazione finanziaria deve comunque agire con diligenza: se emergono elementi obiettivi di incertezza su aspetti determinanti, è prudente attivare il contraddittorio per evitare il rischio di annullamento dell'atto
  • In sede di impugnazione è utile concentrarsi sul dimostrare che erano presenti, al momento dell'iscrizione, incertezze rilevanti e non sempliche divergenze formali

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