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Sentenza

Sentenza n. 363/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento dell’ordinanza urbanistica n. 6 del 27 gennaio 2017, notificata in pari data, recante ingiunzione alla demolizione di abusi edilizi.

Giustizia amministrativa201700311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza urbanistica n. 6 del 27 gennaio 2017, recante ingiunzione di demolizione di due unità abitative abusive realizzate senza titolo in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo: violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere, sostenendo che l’istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata nel 1995 non sarebbe stata evasa; violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 31 e 33 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere e violazione della buona fede, in ragione del lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso e dell’affidamento maturato sulla conservazione dell’edificato; violazione dell’art. 8 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, poiché il provvedimento non avrebbe indicato la facoltà di visionare gli atti e presentare memorie; violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 3 d.P.R. n. 380/2001 ed eccesso di potere, per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in assenza di ragioni d’urgenza, e per l’erronea qualificazione degli interventi come nuova edificazione anziché come mero recupero o risanamento conservativo di un manufatto preesistente.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché l’ordinanza indicava espressamente che l’istanza di sanatoria del 1995 era stata rigettata nel 2002 e il ricorrente non aveva contestato specificamente tale circostanza. Il motivo relativo al decorso del tempo e all’affidamento è stato respinto in quanto l’ordine di demolizione di abusi edilizi è un atto vincolato: non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interessi privati né una motivazione autonoma sull’interesse pubblico concreto e attuale; il tempo non può legittimare una situazione abusiva e non sorge un affidamento tutelabile alla sua conservazione. Il terzo motivo è stato ritenuto non utilmente deducibile: l’art. 8 l. n. 241/1990 riguarda il contenuto della comunicazione di avvio, non quello del provvedimento conclusivo, e il privato può accedere agli atti del fascicolo sanzionatorio, dovendo esercitare tale facoltà per reperire gli elementi utili alla difesa. Anche la censura sull’omessa comunicazione di avvio è stata respinta, poiché la natura vincolata dell’attività repressiva edilizia rende normalmente superflua la partecipazione procedimentale, non essendo configurabile un utile apporto dell’interessato, salvo ipotesi residuali. Quanto alla consistenza delle opere, la realizzazione di due unità immobiliari autonome, ciascuna articolata in più vani e dotata di infissi e predisposizioni impiantistiche, è stata qualificata come nuova edificazione e non come recupero o risanamento conservativo. Non sono state liquidate spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La censura fondata sull’asserita mancata definizione dell’istanza di sanatoria è infondata quando il provvedimento di demolizione dà atto del rigetto dell’istanza e tale circostanza non è specificamente contestata.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La repressione degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione costituisce esercizio di attività vincolata, non subordinata a una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato né alla considerazione del tempo trascorso.

  • art. 33 d.P.R. 380/2001

    La disciplina repressiva edilizia opera in presenza dell’abuso accertato, secondo la natura vincolata del potere sanzionatorio.

  • art. 3 l. 241/1990

    L’ordine di demolizione può essere motivato mediante l’individuazione degli abusi commessi, senza una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico concreto e attuale quando l’attività repressiva è vincolata.

  • art. 8 l. 241/1990

    La disposizione riguarda il contenuto della comunicazione di avvio del procedimento e non impone che il provvedimento conclusivo indichi la facoltà di prendere visione degli atti e presentare memorie.

Massime di principio

  • L’ordine di demolizione di abusi edilizi costituisce un provvedimento vincolato e, una volta accertata l’illecita realizzazione dell’opera, non richiede una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale né una comparazione con gli interessi privati sacrificati.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso edilizio non fa sorgere, di per sé, un affidamento tutelabile del responsabile dell’abuso alla conservazione dell’opera, poiché il tempo non può legittimare una situazione edilizia abusiva.
  • La natura vincolata dell’attività repressiva degli abusi edilizi rende normalmente superflua la comunicazione di avvio del procedimento e non consente, salvo ipotesi residuali, di configurare un utile apporto partecipativo dell’interessato.
  • È sufficiente, ai fini della motivazione dell’ordine di demolizione, l’individuazione degli abusi edilizi contestati, senza una motivazione autonoma sulle ragioni di interesse pubblico dell’intervento repressivo.
  • La realizzazione di nuove unità immobiliari autonome all’interno di un manufatto preesistente integra nuova edificazione e non può essere qualificata come mero recupero o risanamento conservativo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneEccesso di potere

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