Cassazione Penale, Sentenza n. 29124/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Lattanzi ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva assolto per concussione (capo 2) ma riqualificato la sua condotta (capo 3) come tentato traffico di influenze illecite ai sensi degli artt. 56 e 346-bis c.p.; il ricorrente ha censurato la qualificazione del fatto, lamentando mancanza di prova che il presunto credito riguardasse un pubblico ufficiale o che esistesse un rapporto concreto con la pubblica amministrazione, chiedendo inoltre il riconoscimento della desistita volontaria, la possibile riqualificazione in truffa e il riconoscimento di attenuanti. È stato poi dedotto vizio di motivazione sulla valutazione della testimonianza della persona offesa e omissione nell'assunzione di prova decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi ritenendo che, in base al principio stabilito dalla Sezione Unite (n. 19357/2024), non sussiste continuità normativa tra il previgente art. 346 c.p. (secondo comma, millantato credito corruttivo) e il più recente art. 346-bis c.p.; i fatti contestati a Lattanzi rientravano nella fattispecie abrogata e non sono stati formalmente e fattualmente ricondotti alla diversa fattispecie di truffa. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, lett. a), c.p.p., poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L'esame degli altri motivi è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 346 cod. pen. (previgente, millantato credito corruttivo)
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da cinquecento sedici euro a tremilanovantotto euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare
Disposizione abrogata con decorrenza dal 31/01/2019; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che la fattispecie contestata rientrasse nella norma abrogata e, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, non possa essere fatta valere per qualificare il fatto oggi come reato.
art. 346-bis cod. pen. (traffico di influenze illecite)
La Corte ha esaminato la riqualificazione operata dal giudice di merito ai sensi del secondo comma dell'art. 346-bis, ma ha richiamato il principio secondo cui non tutte le ipotesi del previgente art. 346 trovano continuità con il nuovo art. 346-bis; in mancanza di corrispondenza fattuale e di piena contestazione degli elementi, la norma non poteva essere applicata per mantenere una condanna.
art. 640 cod. pen. (truffa)
La Corte ha rilevato che la riqualificazione in truffa può essere valutata solo se tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di truffa, in particolare l'idoneità decettiva della condotta, sono stati formalmente contestati e riscontrati in fatto; nel presente caso tale prova non risultava adeguata.
art. 56 cod. pen. (tentativo)
La Corte ha analizzato anche la nozione di tentativo rispetto alla condotta contestata, ma la soluzione decisiva è stata data dall'irretroattività/abrogazione della fattispecie sostanziale; pertanto l'eventuale configurazione di tentativo non è stata sufficiente a conservare la rilevanza penale.
art. 620 cod. proc. pen.
Articolo richiamato per giustificare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, poiché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024 (Mazzarella)
Non sussiste continuità normativa tra il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis c.p. e il reato di millantato credito 'corruttivo' di cui all'art. 346, secondo comma, c.p., abrogato
Decisione delle Sezioni Unite che ha stabilito il principio applicato dalla Corte: la cesura normativa impedisce l'ultrattività del previgente art. 346 e quindi la sua utilizzazione per sostenere una condanna mediante richiamo alla nuova fattispecie.
Massime di principio
- Se la condotta contestata rientra in una fattispecie abrogata e non esiste continuità normativa con la norma successiva, non può essere pronunciata condanna: il processo va annullato senza rinvio se il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
- La riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie (es. truffa) è ammissibile solo se tutti gli elementi costitutivi della nuova fattispecie sono stati formalmente contestati e comprovati in fatto; l'assenza di prova sull'idoneità decettiva impedisce la riqualificazione.
- Dopo un annullamento per vizio di motivazione il giudice del rinvio ha piena cognizione e può rivalutare il compendio probatorio, ma è vincolato soltanto ai principi e alle questioni di diritto espressamente decise dalla sentenza di annullamento.
- La presenza di mere affermazioni generiche o di una 'millantazione' di relazioni con la pubblica amministrazione può essere insufficiente a integrare il reato se non è dimostrata la concreta possibilità di influire su un pubblico ufficiale o la sussistenza di rapporti tali da ingenerare affidamento.
- Per qualificare penalmente una condotta come tentativo di reato contro la pubblica amministrazione occorre che l'azione sia oggettivamente idonea a realizzare l'evento tipico; se l'azione è inidonea o la persona offesa rifiuta immediatamente, può assumere rilievo la valutazione della desistita volontaria, purché comprovata.
- Quando la legge penale cambia (abrogazione o nuova fattispecie), è necessario verificare la compatibilità temporale e l'eventuale ultrattività: le Sezioni Unite possono fornire criteri vincolanti sulla continuità normativa.
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