Sentenza n. 564/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3375/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3375/2024, relativa all’accredito di complessivi € 2.000 sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3375/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente € 500 per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi € 2.000. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 marzo 2025, non era stata impugnata e tale circostanza risultava certificata dalla cancelleria il 14 marzo 2025. Nonostante la definitività del titolo e il decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza, in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato, mediante il pagamento delle somme dovute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, ovvero un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione; il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini di legge. Ha inoltre disposto il deposito degli atti del commissario esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. A titolo di penalità di mora ha condannato il Ministero al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nell’ambito del giudizio di ottemperanza, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso consente l’attivazione dell’ottemperanza.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, rispettivamente, le spese relative all’utilizzo del mezzo proprio e alle ulteriori spese di adempimento dell’incarico del commissario, nonché il termine per la presentazione della parcella, decorrente dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato per la determinazione del rimborso relativo all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
Richiamata, insieme alle disposizioni sul trattamento delle spese, per la liquidazione dell’utilizzo del mezzo proprio del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia divenuto definitivo, tale definitività sia documentata e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine congruo, nominare un commissario ad acta per l’ulteriore inottemperanza e porre a carico dell’amministrazione una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, restando a carico dell’interessato l’attivazione del commissario ad acta dopo tale scadenza.
- L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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