Sentenza n. 1557/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 13897/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: capo della sentenza del TAR Lazio che aveva rigettato il ricorso per motivi aggiunti contro le clausole dell'Atto di impegno relativo al finanziamento OCM Vino
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario di contributo)
Prevale il privato
La controversia
La controversia originaria riguardava l'esclusione di un progetto presentato nell'ambito della misura OCM Vino – Promozione sui mercati dei Paesi terzi. In sede cautelare il Consiglio di Stato aveva disposto il riesame della posizione della società; all'esito, il progetto era stato ammesso al finanziamento con efficacia retroattiva e con riserva di recupero. La società aveva quindi impugnato, con motivi aggiunti, le note AGEA e l'Atto di impegno, contestando in particolare l'art. 6, che subordinava il rimborso all'indicazione del finanziamento dell'Unione europea nel materiale promozionale, e l'art. 5, che prevedeva l'esclusione dalla presentazione di nuovi progetti per due esercizi finanziari qualora il contributo eleggibile fosse risultato inferiore all'80% del contributo concesso. La ricorrente sosteneva che l'originaria esclusione, poi riconosciuta illegittima, le avesse impedito di adempiere agli obblighi riferiti ad attività già svolte a proprie spese e chiedeva quindi l'annullamento delle clausole o l'applicazione di una deroga. Il TAR aveva respinto i motivi aggiunti richiamando genericamente la discrezionalità dell'amministrazione e l'assenza di manifesta illogicità. In appello la società ha dedotto omessa pronuncia, motivazione apparente, violazione degli artt. 1, 3 e 88 c.p.a., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 24 Cost., nonché travisamento degli atti, evidenziando che la sentenza non aveva esaminato le specifiche censure relative agli artt. 5 e 6 dell'Atto di impegno e non aveva chiarito il rapporto tra l'illegittima esclusione originaria e gli obblighi imposti nella fase esecutiva.
La decisione
L'appello è stato accolto sotto il profilo processuale. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la motivazione del TAR non si confrontava con le specifiche censure rivolte contro gli artt. 5 e 6 dell'Atto di impegno e non chiariva se l'illegittimità dell'esclusione originaria incidesse sulla disciplina applicabile nella fase esecutiva. Il richiamo alla natura strettamente discrezionale delle determinazioni amministrative è stato ritenuto una formula di stile, non sostenuta dall'indicazione delle ragioni della qualificazione del potere e dell'assenza di irragionevolezza o illogicità. La sentenza era inoltre contraddittoria perché qualificava l'attività amministrativa come discrezionale, mentre richiamava una nota AGEA che considerava le clausole direttamente derivanti da disposizioni normative nazionali e unionali, quindi vincolanti e inderogabili. Ne risultava impossibile individuare la concreta ratio decidendi. Il Consiglio di Stato ha qualificato tale vizio come motivazione meramente apparente e, quindi, come nullità del capo della sentenza relativo ai motivi aggiunti. Poiché il vizio riguardava un'autonoma domanda impugnatoria introdotta con motivi aggiunti impropri, la nullità e la rimessione sono state dichiarate parzialmente, limitatamente a tale domanda. La causa è stata rinviata al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.; le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
La nullità della sentenza per difetto assoluto o motivazione apparente impone la rimessione della causa al primo giudice; la rimessione può essere parziale quando il vizio riguarda un'autonoma domanda introdotta con motivi aggiunti.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva, idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e a consentire il sindacato del giudice d'appello.
art. 111, comma 6, Cost.
Il principio costituzionale di motivazione degli atti processuali esclude motivazioni meramente apparenti, assertive, tautologiche o obiettivamente incomprensibili.
art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sulle domande e sulle censure proposte; il mancato esame delle specifiche doglianze può integrare omessa pronuncia.
art. 17 D.M. 4 aprile 2019, n. 3893
La disposizione è richiamata nell'Atto di impegno quale base della previsione relativa alla conseguenza del mancato raggiungimento dell'80% del contributo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza amministrativa è meramente apparente, e determina la nullità della pronuncia, quando non si confronta con le specifiche censure formulate, utilizza formule di stile o assertive e non consente di ricostruire la concreta ratio decidendi.
- Il mero richiamo alla discrezionalità amministrativa non è sufficiente a sorreggere una decisione giudiziale: il giudice deve chiarire perché l'attività amministrativa abbia natura discrezionale e deve esplicitare il percorso logico attraverso cui esclude i vizi denunciati.
- Sussiste motivazione apparente anche quando la sentenza qualifica l'attività amministrativa come discrezionale, ma fonda il rigetto su atti dell'amministrazione che qualificano le prescrizioni applicate come vincolanti e inderogabili, senza risolvere tale contraddizione.
- Il difetto assoluto di motivazione impedisce al giudice d'appello di esercitare un sindacato sostitutivo, poiché manca una decisione effettivamente motivata sulla quale operare integrazione o emendamento; ne consegue la rimessione al primo giudice ai sensi dell'art. 105 c.p.a.
- I motivi aggiunti impropri, quando introducono l'impugnazione di nuovi atti e una domanda autonoma rispetto a quella originaria, instaurano un autonomo rapporto processuale; pertanto, la nullità può riguardare soltanto il capo relativo a tale domanda e comportare una rimessione parziale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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