Cassazione Penale, Sentenza n. 30952/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in Cassazione articolato in sette motivi: contestazione della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) rispetto a due società per le quali Poli era legale rappresentante, Polistrade Costruzioni Generali S.p.A. (IVA 2013, 2.870.323,00 euro) e Omnia Center S.r.l. (IVA 2014, 445.471,00 euro). Il ricorrente ha dedotto: (i) forza maggiore o causa di esclusione della colpevolezza in ragione di crisi di liquidità, mancati incassi e scelta di pagare stipendi per salvare posti di lavoro; (ii) insufficiente e viziata valutazione in appello e mancato esame di elementi probatori relativi agli insoluti; (iii) vizio nella determinazione della pena e mancata applicazione dell'attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale; (iv) errore nella determinazione e riduzione della confisca (richiesta applicazione art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per tener conto dei pagamenti parziali); (v) criticità nella determinazione delle pene accessorie ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 74/2000; (vi) richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato relativo a Polistrade (consumato il 29/12/2014).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso infondato nella sostanza con le seguenti determinazioni dettagliate: (1) confermata la responsabilità penale del ricorrente per l'omesso versamento IVA relativo a Omnia Center S.r.l. (fatto consumato il 28/12/2015): accertamento irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; (2) il reato relativo a Polistrade Costruzioni Generali S.p.A. (consumato il 29/12/2014) è ormai estinto per prescrizione; di conseguenza la pronuncia di condanna relativa a tale reato e la confisca per equivalente connessa sono annullate senza rinvio, mentre resta ferma la statuizione relativa alla confisca diretta per quel reato; (3) in relazione al reato relativo a Omnia Center S.r.l. la Corte ha confermato la responsabilità ma ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena principale, delle pene accessorie e decisione sulla sospensione condizionale), disponendo che il giudice di rinvio proceda alla nuova determinazione nel rispetto dei principi indicati; (4) è stata rigettata la tesi che il pagamento degli stipendi o la crisi di liquidità giustifichino l'esclusione del dolo o la forza maggiore: la giurisprudenza richiede elementi straordinari e comprovati e non la semplice scelta gestionale di privilegiare altri creditori; (5) è stata altresì respinta la richiesta di applicazione dell'attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale, ritenendo tale attenuante applicabile solo a motivi su cui sussiste un generale consenso sociale; (6) la confisca per equivalente, ove disposta per fatti ormai prescritti, è annullata senza rinvio mentre la confisca diretta può essere mantenuta ove residui accertamento di reato e prezzo/profitto; (7) la Corte ha richiamato l'obbligo di ridurre la confisca per equivalente degli importi già versati e che il calcolo sarà assunto dall'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; la Corte interpreta restrittivamente i possibili limiti alla responsabilità: forza maggiore ammessa solo per eventi non imputabili all'imprenditore e imprevedibili; mancati incassi e crisi di liquidità rientrano nell'ordinario rischio d'impresa salvo casi eccezionali e documentati (insoluti patologici e spiegazioni antecedenti l'emissione delle fatture).
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disposizione richiamata in relazione alla riduzione della confisca per equivalente per tener conto dei versamenti parziali: la Corte conferma che la confisca per equivalente, ove applicabile, deve essere ridotta degli importi già versati.
art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma richiamata in relazione alla determinazione delle pene accessorie; la Corte richiede valutazione concreta e non meramente derivata dalla pena principale.
art. 62, n. 1 cod. pen. (motivi di particolare valore morale o sociale)
La Corte afferma che l'attenuante si applica solo a motivi riconosciuti come tali dalla comune coscienza sociale; la scelta gestionale di pagare i dipendenti anziché il Fisco non rientra generalmente in questa categoria e non giustifica l'attenuante.
art. 624 cod. proc. pen.
Norma sulla irrevocabilità dell'accertamento nei giudizi di cassazione; applicata per rendere definitivo l'accertamento di responsabilità relativo al reato consumato nel 2015 con esito favorevole al mantenimento della condanna per Omnia Center.
art. 240 e art. 322-ter cod. pen.
Principi citati in relazione alla confisca diretta e alla possibilità di disporne anche quando il reato è estinto per prescrizione, a condizione che vi sia stata precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento rimanga inalterato nei gradi successivi.
art. 133, 163, 164 cod. pen.
Norme richiamate in relazione alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice del rinvio per ricalcolare pena principale e accessorie dopo la limitazione delle imputazioni.
Massime di principio
- La crisi di liquidità e i mancati incassi non escludono automaticamente il dolo per omesso versamento IVA: sono considerati rischio normale di impresa salvo comprovati e straordinari insoluti patologici con spiegazioni temporali e causali.
- La scelta di pagare salari e altri creditori prima del Fisco non costituisce di per sé forza maggiore o causa di esclusione della colpevolezza; il pagamento degli stipendi non giustifica la violazione degli obblighi tributari.
- Per ottenere una deroga penale basata su inadempimenti dei clienti occorre documentare l'entità anomala e le ragioni perché tali insoluti abbiano reso impossibile l'adempimento fiscale, con riferimento a periodi e fatture specifiche.
- L'attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale si applica solo a motivazioni che godono di un generale consenso sociale; il mero intento di salvare posti di lavoro non garantisce automaticamente l'attenuante.
- Quando un reato è estinto per prescrizione, la confisca per equivalente connessa al medesimo reato viene annullata; la confisca diretta può invece essere mantenuta se l'accertamento di pena e responsabilità rimane inalterato dai precedenti giudizi.
- In caso di parziale annullamento delle imputazioni (per prescrizione o altro), la determinazione della pena e delle pene accessorie va riesaminata concretamente dal giudice del rinvio, tenendo conto della nuova cornice fattuale e giuridica.
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