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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30952/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in Cassazione articolato in sette motivi: contestazione della condanna per omesso versamento IVA (art. 10-ter d.lgs. 74/2000) rispetto a due società per le quali Poli era legale rappresentante, Polistrade Costruzioni Generali S.p.A. (IVA 2013, 2.870.323,00 euro) e Omnia Center S.r.l. (IVA 2014, 445.471,00 euro). Il ricorrente ha dedotto: (i) forza maggiore o causa di esclusione della colpevolezza in ragione di crisi di liquidità, mancati incassi e scelta di pagare stipendi per salvare posti di lavoro; (ii) insufficiente e viziata valutazione in appello e mancato esame di elementi probatori relativi agli insoluti; (iii) vizio nella determinazione della pena e mancata applicazione dell'attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale; (iv) errore nella determinazione e riduzione della confisca (richiesta applicazione art. 12-bis d.lgs. 74/2000 per tener conto dei pagamenti parziali); (v) criticità nella determinazione delle pene accessorie ai sensi dell'art. 12 d.lgs. 74/2000; (vi) richiesta di dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato relativo a Polistrade (consumato il 29/12/2014).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso infondato nella sostanza con le seguenti determinazioni dettagliate: (1) confermata la responsabilità penale del ricorrente per l'omesso versamento IVA relativo a Omnia Center S.r.l. (fatto consumato il 28/12/2015): accertamento irrevocabile ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.; (2) il reato relativo a Polistrade Costruzioni Generali S.p.A. (consumato il 29/12/2014) è ormai estinto per prescrizione; di conseguenza la pronuncia di condanna relativa a tale reato e la confisca per equivalente connessa sono annullate senza rinvio, mentre resta ferma la statuizione relativa alla confisca diretta per quel reato; (3) in relazione al reato relativo a Omnia Center S.r.l. la Corte ha confermato la responsabilità ma ha annullato con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio (determinazione della pena principale, delle pene accessorie e decisione sulla sospensione condizionale), disponendo che il giudice di rinvio proceda alla nuova determinazione nel rispetto dei principi indicati; (4) è stata rigettata la tesi che il pagamento degli stipendi o la crisi di liquidità giustifichino l'esclusione del dolo o la forza maggiore: la giurisprudenza richiede elementi straordinari e comprovati e non la semplice scelta gestionale di privilegiare altri creditori; (5) è stata altresì respinta la richiesta di applicazione dell'attenuante di motivi di particolare valore morale e sociale, ritenendo tale attenuante applicabile solo a motivi su cui sussiste un generale consenso sociale; (6) la confisca per equivalente, ove disposta per fatti ormai prescritti, è annullata senza rinvio mentre la confisca diretta può essere mantenuta ove residui accertamento di reato e prezzo/profitto; (7) la Corte ha richiamato l'obbligo di ridurre la confisca per equivalente degli importi già versati e che il calcolo sarà assunto dall'Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma penale che sanziona l'omesso versamento dell'IVA; la Corte interpreta restrittivamente i possibili limiti alla responsabilità: forza maggiore ammessa solo per eventi non imputabili all'imprenditore e imprevedibili; mancati incassi e crisi di liquidità rientrano nell'ordinario rischio d'impresa salvo casi eccezionali e documentati (insoluti patologici e spiegazioni antecedenti l'emissione delle fatture).

  • art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Disposizione richiamata in relazione alla riduzione della confisca per equivalente per tener conto dei versamenti parziali: la Corte conferma che la confisca per equivalente, ove applicabile, deve essere ridotta degli importi già versati.

  • art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma richiamata in relazione alla determinazione delle pene accessorie; la Corte richiede valutazione concreta e non meramente derivata dalla pena principale.

  • art. 62, n. 1 cod. pen. (motivi di particolare valore morale o sociale)

    La Corte afferma che l'attenuante si applica solo a motivi riconosciuti come tali dalla comune coscienza sociale; la scelta gestionale di pagare i dipendenti anziché il Fisco non rientra generalmente in questa categoria e non giustifica l'attenuante.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Norma sulla irrevocabilità dell'accertamento nei giudizi di cassazione; applicata per rendere definitivo l'accertamento di responsabilità relativo al reato consumato nel 2015 con esito favorevole al mantenimento della condanna per Omnia Center.

  • art. 240 e art. 322-ter cod. pen.

    Principi citati in relazione alla confisca diretta e alla possibilità di disporne anche quando il reato è estinto per prescrizione, a condizione che vi sia stata precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento rimanga inalterato nei gradi successivi.

  • art. 133, 163, 164 cod. pen.

    Norme richiamate in relazione alla determinazione della pena e alla discrezionalità del giudice del rinvio per ricalcolare pena principale e accessorie dopo la limitazione delle imputazioni.

Massime di principio

  • La crisi di liquidità e i mancati incassi non escludono automaticamente il dolo per omesso versamento IVA: sono considerati rischio normale di impresa salvo comprovati e straordinari insoluti patologici con spiegazioni temporali e causali.
  • La scelta di pagare salari e altri creditori prima del Fisco non costituisce di per sé forza maggiore o causa di esclusione della colpevolezza; il pagamento degli stipendi non giustifica la violazione degli obblighi tributari.
  • Per ottenere una deroga penale basata su inadempimenti dei clienti occorre documentare l'entità anomala e le ragioni perché tali insoluti abbiano reso impossibile l'adempimento fiscale, con riferimento a periodi e fatture specifiche.
  • L'attenuante per motivi di particolare valore morale o sociale si applica solo a motivazioni che godono di un generale consenso sociale; il mero intento di salvare posti di lavoro non garantisce automaticamente l'attenuante.
  • Quando un reato è estinto per prescrizione, la confisca per equivalente connessa al medesimo reato viene annullata; la confisca diretta può invece essere mantenuta se l'accertamento di pena e responsabilità rimane inalterato dai precedenti giudizi.
  • In caso di parziale annullamento delle imputazioni (per prescrizione o altro), la determinazione della pena e delle pene accessorie va riesaminata concretamente dal giudice del rinvio, tenendo conto della nuova cornice fattuale e giuridica.

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