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Sentenza

Sentenza n. 2284/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43955 presentata in data 23 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna

Giustizia amministrativa202512591

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. La domanda amministrativa era stata presentata il 12 novembre 2024; secondo la ricorrente, il termine per la conclusione del procedimento, desumibile dall'art. 2 l. n. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, era decorso senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha fornito elementi idonei a dimostrare l'avvenuta conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito è l'autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea. L'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 prevede che entro trenta giorni l'autorità verifichi la completezza della documentazione e richieda, se necessario, integrazioni; il comma 6 stabilisce che il provvedimento sul riconoscimento sia adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva che il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Poiché alla data di proposizione del ricorso tale termine era decorso senza provvedimento finale, il TAR ha ordinato al Ministero di pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, per il successivo termine di 90 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e consentono al giudice di accertare l'obbligo di provvedere, ordinando all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Ha determinato l'assunzione della denominazione di Ministero dell'Istruzione e del Merito da parte dell'amministrazione competente.

  • direttiva 2005/36/CE

    Costituisce la disciplina europea cui il d.lgs. n. 206/2007 dà attuazione in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

  • direttiva 2013/55/UE

    È richiamata quale fondamento europeo della domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, l'obbligo dell'amministrazione di provvedere sussiste quando il privato abbia presentato una formale istanza e sia scaduto il termine previsto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di un provvedimento espresso.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'amministrazione competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove occorra, richiedere le integrazioni necessarie; il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.
  • Il termine complessivo per la conclusione del procedimento di riconoscimento può arrivare al massimo a quattro mesi, considerando il termine di trenta giorni per la verifica della completezza e il successivo termine di tre mesi per la decisione sulla documentazione completa.
  • Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato, potendo nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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