Sentenza n. 7246/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del CSM del 22 luglio 2025 di revoca dall’incarico di Giudice di Pace e del conseguente Decreto del Ministro della Giustizia del 28 agosto 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera del CSM di revoca dall'incarico di giudice onorario di pace e conseguente decreto ministeriale di revoca
Esito
Favorevole al resistente (organo di autogoverno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera del CSM del 22 luglio 2025 e, con motivi aggiunti, il decreto del Ministro della Giustizia del 28 agosto 2025, deducendo violazione della legge n. 374/1991, della legge n. 57/2016 e del d.lgs. n. 116/2017, nonché eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti, abnormità, sviamento, sproporzione, ingiustizia, disparità di trattamento e incongruità. La revoca traeva origine dalla valutazione del CSM secondo cui il magistrato onorario aveva deciso alcune cause facendo affidamento su rilievi fotografici inidonei e sulle mere dichiarazioni dei ricorrenti, disattendendo i verbali fidefacenti della polizia municipale e tacciandoli di falsità senza adeguato supporto probatorio. Secondo il CSM, tali condotte avevano determinato grossolani errori nella valutazione dei fatti, applicazione di principi di diritto eccentrici e abnorme valutazione della documentazione, rivelando l'inidoneità all'esercizio delle funzioni. Il ricorrente ha inoltre contestato la sproporzione della revoca rispetto alle condotte e la tardività del procedimento, avviato a distanza di circa quattro anni dalle sentenze oggetto di contestazione, richiamando anche i giudizi positivi conseguiti durante la carriera.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la revoca prevista dall'art. 21 del d.lgs. n. 116/2017 non ha natura disciplinare, ma costituisce una misura amministrativa fondata sull'accertata inidoneità del magistrato onorario all'esercizio delle funzioni o su condotte incompatibili con il prestigio dell'incarico. Ne consegue che non è richiesta una graduazione di sanzioni disciplinari analoga a quella prevista per i magistrati togati e non sono applicabili i termini propri del procedimento disciplinare, compresi quelli dell'art. 5 del d.lgs. n. 109/2006. La valutazione del CSM è espressione di potere tecnico-discrezionale e può essere sindacata soltanto estrinsecamente, per vizi manifesti di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione di merito a quella dell'organo di autogoverno. Nel caso concreto, il CSM aveva motivatamente valorizzato l'affidamento su prove fotografiche inidonee, la prevalenza accordata alle mere dichiarazioni delle parti rispetto ai verbali della polizia municipale e gli errori professionali ritenuti grossolani. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a sostenere il giudizio di inidoneità e non superati dai precedenti giudizi positivi. È stata respinta anche la censura sulla tardività, poiché il procedimento non era disciplinare e il ricorrente aveva partecipato pienamente al procedimento, senza lesione di affidamenti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21, commi 3, 4 e 5, d.lgs. 116/2017
costituiscano, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3, l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza
La disposizione fonda una misura amministrativa di revoca per inidoneità del magistrato onorario, non una sanzione disciplinare; rilevano anche l'adozione di provvedimenti affetti da grave violazione di legge o travisamento del fatto e le condotte idonee a compromettere il prestigio delle funzioni.
art. 20 d.lgs. 116/2017
Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni
La violazione dei doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio può concorrere alla valutazione di inidoneità e alla revoca dell'incarico.
art. 5 d.lgs. 109/2006
I termini previsti per i procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari non si applicano al procedimento amministrativo di revoca del magistrato onorario.
legge 21 novembre 1991, n. 374
È richiamata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.
legge 28 aprile 2016, n. 57
È richiamata dal ricorrente tra le fonti asseritamente violate, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione decisiva.
Massime di principio
- La revoca dell'incarico di magistrato onorario prevista dall'art. 21 del d.lgs. 116/2017 è una misura amministrativa conseguente all'accertata inidoneità all'esercizio delle funzioni o a condotte che compromettono il prestigio dell'incarico, e non una sanzione disciplinare.
- La revoca del magistrato onorario può essere fondata sull'adozione di provvedimenti giurisdizionali affetti da grave violazione di legge o travisamento del fatto, quando tali vizi siano determinati da ignoranza o negligenza, nonché su condotte incompatibili con i doveri di imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio.
- La valutazione del CSM sull'inidoneità del magistrato onorario costituisce esercizio di potere tecnico-discrezionale e il giudice amministrativo può sindacarla soltanto nei limiti dell'irragionevolezza, dell'illogicità o del travisamento manifesto dei fatti, senza sostituire una propria valutazione di merito a quella dell'organo competente.
- Poiché la revoca del magistrato onorario non ha natura disciplinare, al relativo procedimento non si applicano i termini previsti per i procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari; la mera distanza temporale tra le condotte e la revoca non determina illegittimità quando l'interessato abbia partecipato pienamente al procedimento e non sia individuabile una lesione dell'affidamento.
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