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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08669/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal mancato computo, da parte della società datrice di lavoro, di alcune voci retributive nella retribuzione dovuta ai dipendenti durante il godimento delle ferie annuali. I lavoratori, tutti macchinisti, avevano chiesto che fossero incluse nel trattamento feriale le indennità/incentivi previsti dal contratto aziendale per l'attività di condotta oraria, per l'attività di riserva e per l'assenza dalla residenza. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda, ritenendo tali compensi collegati alle mansioni e allo status professionale, nonché idonei a incidere sulla misura della retribuzione feriale in modo potenzialmente dissuasivo rispetto al godimento delle ferie. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, dell'art. 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2109 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe attribuito alla giurisprudenza UE un'efficacia vincolante malintesa e avrebbe fatto discendere il criterio della retribuzione feriale da direttive diverse; 2) violazione degli stessi parametri e della disciplina collettiva aziendale, deducendo che la contrattazione collettiva aveva escluso le voci richieste dal computo feriale; 3) ulteriore violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, affermando che la Corte di merito avrebbe errato nel pretendere una sostanziale coincidenza tra retribuzione ordinaria e feriale, trascurando l'asserita irrilevanza, perché minima, delle voci rivendicate e il fatto che i lavoratori avevano comunque fruito delle ferie; in subordine chiedeva rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione dell'art. 2948 c.c. in relazione all'art. 18 l. 300/1970, come modificato dalla l. 92/2012, contestando il dies a quo della prescrizione, che secondo la società avrebbe dovuto decorrere anche in costanza di rapporto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, richiamando il principio di fedeltà ai precedenti e la giurisprudenza della Corte di giustizia e della stessa Cassazione in tema di ferie retribuite: la retribuzione feriale deve comprendere gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore, purché l'eliminazione di quelle voci sia idonea, in concreto, a dissuadere dal godimento delle ferie. La Corte ha giudicato corretta la lettura della contrattazione collettiva operata dal giudice di merito e ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già stata affrontata dalla giurisprudenza UE e la verifica circa l'incidenza concreta delle singole indennità spetta al giudice nazionale. È stato respinto anche il quarto motivo, perché per i crediti non prescritti al momento dell'entrata in vigore della l. 92/2012, alla luce dell'attuale regime di tutela contro il licenziamento, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. La società è stata condannata alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 7 direttiva 2003/88/CE

    La retribuzione durante le ferie deve essere tale da non dissuadere il lavoratore dal fruire del riposo annuale; comprende gli importi pecuniari collegati all'esecuzione delle mansioni e allo status professionale del lavoratore.

  • art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003

    È richiamato quale norma interna di recepimento della disciplina europea sulle ferie retribuite.

  • art. 36 Cost.

    Invocato come parametro della retribuzione proporzionata e sufficiente anche nel periodo feriale.

  • art. 2109 c.c.

    Richiamato come norma di base in tema di ferie annuali retribuite.

  • art. 20 del contratto aziendale Trenord dell'11.3.2015

    Considerato dalla Corte di merito per definire il concetto di retribuzione e verificare le voci da includere nel trattamento feriale.

  • art. 54.2 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    Norma collettiva che prevede i compensi per attività di condotta oraria e di riserva, ritenuti rilevanti ai fini della retribuzione feriale.

  • art. 77 del contratto aziendale Trenord del 22 giugno 2012

    Norma collettiva relativa al compenso per assenza dalla residenza, anch'esso ritenuto rilevante ai fini della retribuzione feriale.

  • art. 28 punto 2 lett. c del c.c.n.l. mobilità/settore attività ferroviarie

    Richiamato per qualificare come attività ordinarie le prestazioni connesse agli incentivi oggetto di causa.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione dei crediti retributivi, per i diritti non già prescritti alla data della riforma, decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato unitamente all'art. 2948 c.c. per individuare il momento di decorrenza della prescrizione.

  • art. 18 l. 300/1970

    Nella versione modificata dalla l. 92/2012, ha inciso sulla stabilità del rapporto e quindi sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro.

  • l. n. 92 del 2012

    La riforma ha modificato il regime di stabilità del rapporto di lavoro, incidendo sul decorso della prescrizione dei crediti retributivi.

  • d.lgs. n. 23 del 2015

    Richiamato quale ulteriore intervento che ha contribuito a venir meno uno dei presupposti della decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La retribuzione dovuta durante le ferie annuali non coincide necessariamente con la sola paga base, ma deve comprendere le voci economiche connesse alle mansioni e allo status professionale del lavoratore quando la loro esclusione rischi di dissuadere, anche in concreto, dall'esercizio del diritto alle ferie.
  • Nel giudizio sulla retribuzione feriale il giudice nazionale deve verificare in concreto la natura delle singole voci retributive, la loro continuità e il loro peso sul trattamento economico complessivo, potendo includere anche indennità variabili ma stabilmente collegate alla prestazione lavorativa.
  • La contrattazione collettiva non può escludere dal computo feriale compensi che, secondo il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia, risultino strutturalmente collegati all'attività svolta e alla posizione professionale del dipendente, se tale esclusione produce un effetto deterrente sul godimento delle ferie.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla giurisprudenza europea e la controversia richieda solo una valutazione concreta rimessa al giudice nazionale.
  • In materia di prescrizione dei crediti di lavoro, per i diritti non prescritti al momento dell'intervento riformatore, la decorrenza del termine va individuata nella cessazione del rapporto quando la disciplina sopravvenuta abbia inciso sulla stabilità del posto di lavoro e sulla concreta possibilità del lavoratore di agire nel corso del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaPrescrizione

Testo integrale

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