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Sentenza

Sentenza n. 5980/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1734/2024, pubblicata in data 27/11/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. n. 4430/2024 , inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202600904

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., azione di ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1734/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione. Ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, nonostante la definitività e la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione di una misura pecuniaria ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza allegare l'avvenuto adempimento né fornire giustificazioni dell'inerzia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo ritualmente notificato il ricorso e definitivamente consolidato il titolo giudiziale, nonché territorialmente competente ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario entro il termine dilatorio di 120 giorni e non aveva contestato l'inadempimento né dimostrato l'avvenuto pagamento o l'attribuzione del beneficio. Il giudice ha ribadito che il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente vittorioso l'utilità riconosciuta dalla pronuncia e che l'Amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato senza discrezionalità sull'an e sul quando dell'esecuzione, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità operative. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione, assicurando l'attribuzione della Carta docente e il pagamento delle somme dovute. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni decorrenti dalla scadenza del termine ministeriale e previa richiesta della ricorrente. La richiesta di applicazione della misura pecuniaria non è stata accolta nel dispositivo. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    per l'esecuzione del giudicato

    Fondano il giudizio di ottemperanza diretto a verificare e assicurare la corretta esecuzione del comando giudiziale definitivamente consolidato.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza i poteri necessari per ordinare l'esecuzione del giudicato e adottare le conseguenti misure.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione successiva e ritardo nell'esecuzione del giudicato

    Prevede la possibilità di una misura pecuniaria coercitiva per il ritardo o la violazione successiva nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa richiesta non è stata accolta nel dispositivo.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della competenza territoriale del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio costituisce presupposto per l'avvio dell'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie derivanti dal titolo giudiziale nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 1, commi 121-124, l. 13 luglio 2015, n. 107

    È la base normativa del diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto nel titolo giudiziale da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale sia definitivo e il ricorso sia ritualmente notificato all'amministrazione obbligata.
  • L'amministrazione è tenuta a dare esecuzione al giudicato e non dispone di discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento; può residuare soltanto una limitata discrezionalità sulle modalità concrete di esecuzione.
  • Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente l'avvio del giudizio di ottemperanza, ove l'amministrazione non abbia adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la mancata contestazione dell'inadempimento, l'assenza di prova dell'avvenuto adempimento e il mancato rilascio di giustificazioni da parte dell'amministrazione costituiscono elementi idonei a confermare l'inottemperanza.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine assegnato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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