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Sentenza

Sentenza n. 774/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, dei prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di Como, atto Rif. Prot. 33508 del 25 gennaio 2023, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonche' per l'accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;

Giustizia amministrativa202400298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: Prospetti di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includevano i sei scatti stipendiali, nonché il mancato ricalcolo dell’indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, cessato dal servizio a domanda dopo aver compiuto 58 anni e maturato 40 anni di servizio utile, ha chiesto l’annullamento dei prospetti di liquidazione del TFS e l’accertamento del diritto al ricalcolo dell’indennità mediante inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. Ha dedotto che il beneficio spetta anche al personale collocato in quiescenza a domanda, purché abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’INPS ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di dover liquidare il TFS sulla base dei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza tramite il modello PA04, e ha contestato nel merito il diritto al beneficio, richiamando anche la sua eventuale decadenza e la necessità di una previsione legislativa delle voci computabili nella buonuscita.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS, rilevando che l’Istituto è l’unico soggetto obbligato al pagamento dell’indennità di buonuscita e che la controversia sul suo corretto calcolo deve essere instaurata nei suoi confronti. Nel merito ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale della Polizia di Stato cessato a domanda, quando siano stati maturati almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, che prevede il pagamento della contribuzione residua per gli aumenti periodici ai fini pensionistici in caso di cessazione a domanda, è stato ritenuto riferibile ai soli fini pensionistici e non ostativo all’inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del TFS. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della previgente disciplina restrittiva, secondo il principio per cui l’abrogazione di una norma non fa rivivere automaticamente una norma anteriormente abrogata. Il TAR ha inoltre escluso la decadenza derivante dal mancato rispetto del termine per presentare la domanda di collocamento in quiescenza, ritenendo la disposizione non sufficientemente chiara nel collegare tale termine alla perdita del beneficio e riferita principalmente ai requisiti sostanziali dell’interessato. Ha respinto anche l’argomento secondo cui l’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 conterrebbe un elenco tassativo delle voci computabili, poiché la stessa disposizione consente di considerare gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini previdenziali. È stato quindi accertato il diritto del ricorrente al beneficio e l’INPS è stato condannato a rideterminare, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Irrilevante, nei rapporti con il ricorrente, è stata ritenuta l’omessa indicazione del beneficio nella documentazione trasmessa dall’amministrazione di appartenenza. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987, come modificato dall’art. 21 l. 232/1990

    “Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento [...]”; “Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile”

    La disposizione attribuisce i sei scatti anche al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda che abbia almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, con effetti anche sulla liquidazione del TFS.

  • art. 4 d.lgs. 165/1997

    “Gli aumenti periodici [...] sono attribuiti [...] all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda [...] Gli aumenti periodici [...] sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale”

    La disciplina è riferita ai fini pensionistici e non esclude l’applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione del TFS.

  • art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987, come modificato dall’art. 11, comma 1, l. 231/1990

    “Ai sottufficiali delle Forze armate [...] che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili [...] o perché deceduti, sono attribuiti [...] ai fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti”

    La previgente disciplina restrittiva non può essere considerata nuovamente vigente dopo la sua abrogazione.

  • art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.

    “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387”

    La disposizione conferma la persistente applicabilità dell’art. 6-bis al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, nel quadro della disciplina del beneficio.

  • art. 2268, comma 1, lett. 872), cod. ord. mil.

    “Sono o restano abrogati [...] legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10”

    L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non determina la reviviscenza della norma anteriormente abrogata che limitava il beneficio.

  • art. 38 d.P.R. 1032/1973

    “Concorrono altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale”

    L’elenco delle voci rilevanti per la buonuscita non è tassativo in senso ostativo: devono essere considerate anche le voci riconosciute utili da altre disposizioni legislative, tra cui i sei scatti dell’art. 6-bis.

  • art. 81 Cost.

    Il principio di equilibrio finanziario non consente di attribuire, mediante interpretazione costituzionalmente orientata, un significato contrario al tenore chiaro della disciplina legislativa.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e compatibilità finanziaria non legittima un’interpretazione contra legem della disciplina dei benefici previdenziali.

  • art. 73 c.p.a.

    La parte ricorrente ha depositato memoria di replica nel termine processuale previsto.

Massime di principio

  • Il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio quando, alla cessazione, abbia compiuto almeno 55 anni di età e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
  • La disciplina dell’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, concernente gli aumenti periodici e il pagamento della contribuzione residua per il personale cessato a domanda, opera ai fini pensionistici e non preclude l’inclusione dei sei scatti nella liquidazione del trattamento di fine servizio prevista dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
  • L’abrogazione di una norma non determina, salvo espressa previsione legislativa, la reviviscenza di una disposizione anteriormente abrogata; pertanto, l’abrogazione della disciplina successiva non ripristina la previgente limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso.
  • Il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non comporta la decadenza dal beneficio quando la disposizione non individui con chiarezza tale conseguenza e il termine sia riferibile alle condizioni procedimentali, anziché ai requisiti sostanziali per il riconoscimento del beneficio.
  • L’INPS è il soggetto passivamente legittimato nelle controversie relative alla liquidazione e al ricalcolo del trattamento di fine servizio, poiché è l’ente obbligato al pagamento della buonuscita; l’omessa indicazione del beneficio nei dati trasmessi dall’amministrazione di appartenenza non esonera l’Istituto dall’applicazione della legge.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicità

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