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Sentenza

Sentenza n. 2625/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, parzialmente riformata in appello, relativa al pagamento del bonus Carta del Docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 563 del 18 dicembre 2024 del Tribunale di Caltanissetta, Sezione Lavoro, parzialmente riformata dalla sentenza n. 94 del 2025 della Corte d’Appello di Caltanissetta. La pronuncia di primo grado aveva riconosciuto alla prima ricorrente la somma di euro 1.000,00 e alla seconda la somma di euro 1.500,00, oltre accessori, a titolo di bonus Carta del Docente. La Corte d’Appello, accogliendo l’impugnazione del Ministero limitatamente alla posizione della seconda ricorrente, aveva espunto il riconoscimento relativo all’anno scolastico 2021/2022. Le ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della parte della pronuncia non riformata e non impugnata, deducendo l’inerzia del Ministero. Hanno inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato in atti, e che erano stati rispettati gli adempimenti necessari per la proponibilità dell’azione di ottemperanza. In particolare, la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 22 dicembre 2024 e il ricorso era stato notificato il 18 gennaio 2026, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme dovute secondo il titolo giudiziale, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori sessanta giorni dalla richiesta delle ricorrenti. Il commissario opera senza ulteriore compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1 l. 107/2015

    È richiamato quale fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; il TAR ha verificato che tale termine fosse decorso prima della proposizione del ricorso in ottemperanza.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    È applicato analogicamente per escludere un ulteriore compenso al commissario ad acta, in ragione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale di condanna dell’amministrazione al pagamento di somme è passato in giudicato e l’amministrazione non vi dà esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • La proponibilità dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente secondo le modalità applicabili al titolo notificato all’amministrazione.
  • Quando la sentenza di primo grado è stata parzialmente riformata in appello, l’ottemperanza può essere chiesta per la sola parte del titolo rimasta ferma, mentre la parte eliminata dalla pronuncia d’appello non è più eseguibile.
  • Il commissario ad acta nominato per l’esecuzione di un giudicato può essere individuato in un dirigente dell’amministrazione soccombente, con facoltà di delega nell’ambito della medesima struttura, e può essere incaricato di provvedere entro un termine ulteriore decorrente dalla richiesta della parte interessata.
  • In applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, l’attività commissariale svolta da un dirigente dell’amministrazione può essere disposta senza attribuzione di un ulteriore compenso, anche quando l’incarico riguarda l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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