Cassazione Civile, Sentenza n. 00366/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero IRES per Euro 189.289,21 relativo al disconoscimento parziale del credito d'imposta spettante per la gestione di reti di teleriscaldamento (art. 8, comma 10, lett. f), L. 448/1998). La ricorrente svolge attività florovivaistica e riceve calore geotermico tramite un termodotto gestito in parte da Enel Green Power (primo tratto) e in parte da Floramiata Servizi (secondo tratto). Enel Green Power ha applicato uno sconto in fattura e ha riconosciuto a propria volta un credito d'imposta; la società fallita ha portato in compensazione il credito di imposta per la gestione/uso della rete. La questione giuridica era se, e in quale misura, soggetti diversi nella catena di fornitura possano ciascuno fruire del credito d'imposta e se il credito utilizzato da un gestore a monte riduca il diritto del gestore/utente a valle.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: (i) la disposizione normativa e la successiva interpretazione autentica consentono che il soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete e utente finale possa utilizzare il credito d'imposta in compensazione; (ii) però la norma non esclude che anche i gestori a monte possano attivare il meccanismo agevolativo; (iii) in caso di pluralità di gestori la misura complessiva dello sconto e del credito fiscale non può superare il tetto per Kwh previsto dalla norma; quindi, se un gestore a monte ha già utilizzato la quota massima del credito disponibile, il gestore successivo non può ottenere un vantaggio complessivo superiore al limite normativo e sarà limitato al residuo del massimale. La Corte ha quindi confermato la decisione della CTR che aveva ammesso il principio del deconto del credito già utilizzato a monte e ha dichiarato compensate le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 8, comma 10, lettera f)
prevede un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale (poi elevato a lire 42,50 pari a euro 0,02194 per Kwh) e, dal 1° gennaio 2001, estesa anche alla energia geotermica
La Corte interpreta la norma come finalizzata a incentivare l'utente finale mediante uno sconto sul prezzo e un corrispondente credito d'imposta al gestore; il beneficio ha un tetto massimo per Kwh che costituisce il limite complessivo dell'impegno dello Stato e va rispettato anche nel caso di più gestori nella catena
Legge finanziaria 2008, L. 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 138
L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito
Atto di interpretazione autentica: legittima il caso in cui il gestore sia anche utente a compensare il credito, ma non ha sottratto ai gestori a monte la possibilità di fruire del meccanismo; non consente inoltre di superare il tetto complessivo del credito per Kwh
Circolare Agenzia Entrate n. 95/E del 31/10/2001
l'agevolazione prevede che il gestore dell'impianto o della rete di teleriscaldamento trasferisca l'agevolazione sul prezzo di cessione dell'energia all'utente finale, che è il vero destinatario del vantaggio economico connesso all'agevolazione, beneficiando di un credito d'imposta
Orientamento iniziale che attribuiva il vantaggio economico esclusivamente all'utente finale tramite il gestore; la Corte rileva che tale interpretazione è stata successivamente superata e integrata dall'interpretazione autentica del 2008
Circolare 17/E del 7/3/2008 e risposta ad interpello n. 72 del 7/2/2022
non osta al riconoscimento del credito di imposta, presenti gli altri presupposti, la circostanza che i consumi siano relativi alla fornitura di calore alle utenze poste all'interno del sito di proprietà del gestore / utente
Confermano che la circostanza che il gestore coincida con il fruitore finale non impedisce il riconoscimento del credito, purché sussistano gli altri requisiti
D.L. 23 dicembre 2000, n. 268, art. 4, comma 4-ter
Norma richiamata in motivazione; la Corte la prende in considerazione nel quadro delle disposizioni fiscali e di prassi rilevanti per la materia, senza attribuirle un significato derogatorio rispetto al principio del tetto massimo del credito
Massime di principio
- Il credito d'imposta per teleriscaldamento è finalizzato a ridurre il prezzo per l'utente finale e ha un tetto massimo per Kwh che non può essere superato complessivamente dall'insieme dei gestori coinvolti nella filiera
- Se un soggetto è sia gestore della rete sia utente finale, può applicare il credito e utilizzarlo in compensazione, ma la sua fruizione è soggetta al rispetto del limite complessivo stabilito dalla norma
- In catene di fornitura con più gestori, ciascuno può legittimamente attivare il meccanismo agevolativo, ma i crediti maturati si assoggettano a un unico tetto per Kwh; l'utilizzo del credito da parte di un gestore a monte riduce il residuo disponibile per i gestori a valle
- Per evitare contenziosi e perdite di benefici, è consigliabile che gli operatori della filiera disciplinino preventivamente, mediante convenzioni o accordi, la ripartizione degli sconti e l'utilizzo dei crediti d'imposta
- In sede di verifica fiscale è fondamentale conservare documentazione che dimostri i flussi di energia, le fatturazioni, gli sconti praticati e l'ammontare dei crediti utilizzati a monte per calcolare correttamente l'eventuale residuo spettante
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