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Sentenza

Sentenza del 12/07/2018 n. 4998 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Irpef - Titolare attività - Studi di settore - Grave incongruenza tra redditi dichiarati e accertati - Contabilità irregolare - Violazione contraddittorio - Onere della prova - Legittimità dell'avviso.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava la legittimità dell'avviso di accertamento fondato sugli studi di settore, sostenendo che tali strumenti non fossero applicabili e lamentando una grave violazione del contraddittorio procedimentale. In particolare, deduceva l'irregolarità dell'operato dell'Ufficio e la mancata instaurazione effettiva del confronto, quale l'omessa fissazione dell'appuntamento da parte del funzionario incaricato. La controversia riguardava inoltre la rilevante incongruenza tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli ricostruiti dall'Amministrazione, emersa dalla stessa contabilità del contribuente.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. Gli studi di settore possono essere applicati anche al titolare dell'attività quando dalla contabilità emergano significative incongruenze tra i dati dichiarati e quelli accertati, soprattutto in presenza di contabilità irregolare. Quanto alla violazione del contraddittorio, il contribuente che la eccepisce deve dimostrare concretamente le inadempienze dell'Ufficio; non è sufficiente una contestazione generica. Il principio è ricondotto alla giurisprudenza della Corte di cassazione, in particolare alla sentenza n. 30370/2017.

Norme richiamate

  • Studi di settore

    Gli studi di settore possono costituire base per l'accertamento quando risultino gravi incongruenze tra i ricavi, compensi e corrispettivi dichiarati e quelli ricostruiti, anche se l'incongruenza emerge dalla contabilità del contribuente.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale

    Il contraddittorio è un elemento rilevante del procedimento, ma chi ne denuncia la violazione deve provare in modo specifico le omissioni o irregolarità imputabili all'Ufficio, come la mancata convocazione o la mancata fissazione dell'appuntamento.

  • Onere della prova

    Il contribuente che contesta la regolarità del procedimento deve fornire elementi concreti a sostegno della propria censura; una deduzione generica non è sufficiente a invalidare l'avviso di accertamento.

  • Cassazione n. 30370/2017

    La pronuncia è richiamata come precedente a sostegno della legittimità dell'accertamento basato sugli studi di settore e della necessità che la violazione del contraddittorio sia specificamente dimostrata.

Massime di principio

  • Gli studi di settore possono essere utilizzati anche quando l'anomalia risulta dalla contabilità del contribuente, se lo scostamento tra dati dichiarati e accertati è grave e significativo.
  • La mera esistenza di una contabilità formalmente tenuta non impedisce l'accertamento se la contabilità presenta irregolarità o dati incompatibili con gli indicatori di settore.
  • Chi invoca la violazione del contraddittorio deve documentare concretamente le omissioni dell'Amministrazione, ad esempio mediante richieste, convocazioni, comunicazioni o altri elementi che provino la mancata interlocuzione.
  • Una contestazione generica della mancata partecipazione al procedimento, senza prova delle specifiche inadempienze dell'Ufficio e senza indicazione degli elementi difensivi che sarebbero stati forniti, difficilmente conduce all'annullamento dell'avviso.
  • In presenza di una grave incongruenza contabile, il contribuente deve offrire giustificazioni specifiche, coerenti e documentate per superare la presunzione derivante dagli studi di settore.

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