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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00599/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da tre contratti di finanziamento stipulati dall'originario contraente con una società finanziatrice. Gli eredi del finanziato avevano ottenuto in primo grado la condanna della finanziatrice alla restituzione di somme pagate in eccedenza a titolo di interessi corrispettivi, perché nei contratti risultavano indicati importo finanziato, spese, durata, rate, TAEG/ISC e tasso variabile collegato all'Euribor, ma non erano espressamente riportati il TAN e lo spread. Il Tribunale aveva ritenuto che l'omessa indicazione del tasso nominale determinasse la nullità della clausola relativa agli interessi e l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 t.u.b. La Corte d'appello ha riformato la decisione, affermando che il TAEG non sostituisce il TAN e che il tasso era comunque determinabile dal contratto mediante il criterio di indicizzazione e un calcolo aritmetico. Con il ricorso per cassazione gli eredi hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 1815, primo comma, e 1284, terzo comma, c.c. e dell'art. 117, quarto comma, t.u.b., sostenendo che l'indicazione del solo TAEG non soddisfa l'obbligo legale di indicare il tasso di interesse e non può sanare la mancanza del TAN; 2) violazione dell'art. 1346 c.c., perché la determinabilità del tasso richiede criteri univoci e fissi, mentre nel caso concreto mancava la componente fissa del tasso e l'ammontare poteva solo desumersi con operazioni matematiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che TAEG/ISC e TAN sono concetti distinti: il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del credito e non sostituisce l'obbligo di indicare il tasso di interesse nel contratto. Tuttavia, ha ritenuto infondate le censure perché, ai fini della validità della clausola sugli interessi nei contratti bancari soggetti a forma scritta, il tasso può essere determinato per relationem o ricavato dal contenuto del contratto stesso, purché vi siano elementi oggettivamente individuabili e funzionali alla sua concreta determinazione. Nel caso concreto la Corte ha dato rilievo all'accertamento della Corte territoriale, secondo cui il contratto conteneva tutti i dati necessari per il calcolo del TAN, inclusa la componente variabile ancorata all'Euribor trimestrale, sicché la clausola non era nulla. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e le ricorrenti sono state condannate alle spese di legittimità, oltre agli oneri conseguenti ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1815, primo comma, c.c.

    richiamato dai ricorrenti come norma violata, ma la Corte non fonda la decisione su di esso; la questione decisiva è l'obbligo di indicare/determinare il tasso negli atti bancari.

  • art. 1284, terzo comma, c.c.

    richiamato per sostenere l'esigenza di una pattuizione scritta e determinata degli interessi ultralegali; la Corte ribadisce che il tasso può essere determinabile tramite criteri oggettivi contenuti nel contratto.

  • art. 117, quarto comma, t.u.b.

    impone che nei contratti bancari siano indicati il tasso di interesse, ogni prezzo e ogni altra condizione; l'omissione del tasso può in astratto determinare nullità parziale, ma tale vizio è escluso se il tasso risulta comunque determinabile dal contratto.

  • art. 117, settimo comma, t.u.b.

    prevede la nullità parziale e la sostituzione automatica con il tasso legale in caso di omissione del tasso; la Corte precisa però che la sanzione non opera quando il tasso sia ricostruibile per calcolo aritmetico dal testo contrattuale.

  • art. 1346 c.c.

    la determinabilità dell'oggetto del contratto è sufficiente; non è necessaria una indicazione numerica del tasso se esso è ricavabile da elementi contrattuali oggettivi.

  • art. 121, primo comma, lett. m), t.u.b.

    è richiamato per definire il TAEG come indicatore percentuale annuo del costo effettivo del credito.

  • art. 123, lett. c), t.u.b.

    richiamato per la funzione pubblicitaria/informativa del TAEG nel mercato del credito.

  • art. 124, primo comma, t.u.b.

    richiamato per l'informativa precontrattuale finalizzata al confronto delle offerte di credito.

  • art. 125-bis, primo comma, t.u.b.

    richiamato con riferimento ai contratti di credito al consumo e alle condizioni fissate dalla Banca d'Italia.

  • art. 125-bis, sesto comma, t.u.b.

    richiamato per precisare che la nullità ivi prevista riguarda costi non inclusi o inclusi erroneamente nel TAEG nei contratti con consumatori.

  • art. 120-noviesdecies t.u.b.

    richiamato per evidenziare che ai contratti di credito immobiliare ai consumatori si applica integralmente la disciplina dell'art. 117 t.u.b.

  • art. 116, terzo comma, t.u.b.

    richiamato come base dei poteri del CICR in tema di trasparenza bancaria.

  • art. 19 l. n. 142/1992

    richiamato come fonte di introduzione del TAEG nel sistema italiano e di attribuzione al CICR del compito di definirne modalità di calcolo.

  • art. 9, comma 2, delib. CICR 4 marzo 2003

    richiamato per la disciplina della trasparenza e per il rinvio alla Banca d'Italia nella definizione delle operazioni e dei servizi cui si applica il TAEG.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nei contratti bancari soggetti a forma scritta, l'obbligo di indicare il tasso di interesse non può ritenersi assolto dalla sola menzione del TAEG/ISC, poiché quest'ultimo ha funzione di sintesi del costo complessivo del credito e non coincide con il tasso contrattuale.
  • La nullità per omessa indicazione del tasso di interesse ex art. 117, quarto e settimo comma, t.u.b. può essere evitata quando il tasso non sia espresso numericamente ma risulti determinabile dal testo contrattuale mediante criteri oggettivi, prestabiliti e non rimessi alla discrezionalità della banca.
  • Ai fini della validità della clausola sugli interessi, la forma scritta ad substantiam non esige una determinazione aritmetica immediata del tasso, essendo sufficiente che l'oggetto della pattuizione sia determinabile attraverso elementi interni al contratto o comunque oggettivamente individuabili.
  • Nel credito bancario, TAEG/ISC e TAN assolvono funzioni diverse: il primo serve alla comparazione e alla trasparenza del costo complessivo, il secondo identifica il corrispettivo degli interessi ed è necessario per la regolazione del rapporto contrattuale.
  • In presenza di tasso variabile, l'indicazione del parametro di indicizzazione e degli elementi contrattuali necessari al calcolo può rendere il tasso nominale sufficientemente determinabile, escludendo la nullità della clausola sugli interessi.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieInteressi usurariRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaBuona fede e correttezza

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