Ordinanza n. 377/2026 - Bologna, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1104/2024, pubblicata il 3/9/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o non comprovata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1104/2024, con riguardo al pagamento delle spese legali e all'attribuzione della somma riconosciuta a uno dei ricorrenti
Esito
La controversia
È stato proposto un ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 1104/2024, pubblicata il 3 settembre 2024. Dal testo emerge che l'Amministrazione non aveva fornito documentazione sufficiente a dimostrare l'integrale esecuzione della pronuncia, in particolare quanto al pagamento delle spese legali liquidate in sentenza e all'attribuzione della somma riconosciuta al professore. Il TAR ha ritenuto indispensabile acquisire ulteriori elementi istruttori prima di decidere il giudizio.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza, ma ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. Ha ordinato all'Amministrazione di trasmettere entro 60 giorni copia dei provvedimenti comprovanti il pagamento delle spese legali corrisposte al difensore e l'attribuzione della somma riconosciuta al professore. In alternativa, alla scadenza del termine, l'Amministrazione dovrà trasmettere entro i successivi 30 giorni una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, indicando il funzionario responsabile del ritardo. Gli adempimenti sono posti a carico del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. La documentazione dovrà essere inserita nel fascicolo e trasmessa al TAR entro 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. L'udienza di discussione del merito è stata fissata per l'11 giugno 2026; l'ordinanza e la sentenza da ottemperare devono essere comunicate al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando la decisione non può essere assunta sulla base degli elementi disponibili, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione di documentazione e relazioni dall'amministrazione interessata prima di definire il merito della controversia.
- In presenza di una contestata o non comprovata esecuzione di una sentenza, il giudice può richiedere all'amministrazione la prova documentale degli adempimenti compiuti oppure, in caso di mancato adempimento, una relazione dettagliata sulle ragioni del ritardo e sull'individuazione del funzionario responsabile.
Come è indicizzato
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