Risoluzione n. 56 del 3/05/2017
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce l’applicazione dell’IVA sulle confezioni di erbe aromatiche e sulle piante aromatiche in vaso. L’aliquota ridotta del 5% si applica solo ai prodotti espressamente indicati dalla norma: per le confezioni miste, solo a quelle contenenti esclusivamente salvia e rosmarino freschi; per le piante in vaso, solo basilico, rosmarino e salvia allo stato vegetativo. Negli altri casi si applica l’aliquota ordinaria del 22%.
Aliquota IVA 5% per piante aromatiche fresche e in vaso
Aliquota IVA applicabile alle piante aromatiche
La risoluzione esamina l’interpretazione del n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dalla legge 7 luglio 2016, n. 122. Il chiarimento riguarda l’aliquota IVA da applicare a confezioni di erbe aromatiche fresche e a piante aromatiche in vaso, con particolare attenzione ai casi in cui i prodotti siano venduti singolarmente o in combinazione.
Quesito presentato
L’Associazione istante chiede chiarimenti su due gruppi di prodotti:
- confezioni di piante aromatiche in vaschette e/o buste trasparenti, composte da combinazioni di salvia, rosmarino, alloro, timo e origano;
- piante aromatiche in vaso, in particolare menta, alloro, maggiorana, origano e prezzemolo, nonché confezioni costituite da quattro vasi di diverse specie.
Per le confezioni miste vengono descritte tre casistiche:
- Confezione tipo A: salvia, rosmarino e alloro, con prevalenza di salvia e rosmarino rispetto all’alloro;
- Confezione tipo B: salvia e rosmarino, senza prevalenza significativa di uno sull’altro;
- Confezione tipo C: timo e origano, senza prevalenza significativa.
Per le confezioni di vasi vengono invece indicate due combinazioni:
- Vasi tipo A: basilico, salvia, rosmarino e alloro, con prevalenza di basilico, salvia e rosmarino rispetto all’alloro;
- Vasi tipo B: menta, salvia, rosmarino e alloro, con prevalenza di salvia e rosmarino rispetto a menta e alloro.
L’istante precisa che i prodotti sono freschi, non secchi, non altrimenti preparati, non addizionati con altre sostanze e non destinati a finalità ornamentali; inoltre, le cessioni non sono effettuate verso orticoltori, vivaisti o floricoltori.
Richiamo preliminare alla classificazione doganale
L’Agenzia ricorda che, in base alla circolare 14 giugno 2010, n. 32/E, per individuare la corretta aliquota IVA è normalmente necessario un accertamento tecnico preliminare sulla composizione e qualificazione merceologica del prodotto, di competenza dell’Agenzia delle Dogane.
Tuttavia, nel caso concreto, tale passaggio viene ritenuto superabile perché la norma IVA contiene un elenco specifico di prodotti agevolati, sufficiente a definire il trattamento fiscale senza ulteriori classificazioni doganali.
Contenuto della norma agevolativa
Il n. 1-bis della Tabella A, parte II-bis, prevede l’aliquota IVA del 5 per cento per:
- basilico, rosmarino e salvia, freschi;
- origano a rametti o sgranato, destinato all’alimentazione;
- piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
L’Agenzia sottolinea che la disposizione ha carattere tassativo e si applica solo ai prodotti espressamente menzionati.
Confezioni di erbe aromatiche in vaschette e/o buste
Per le confezioni miste, l’aliquota del 5% è riconosciuta solo alla Confezione tipo B, perché composta esclusivamente da salvia e rosmarino freschi, cioè da prodotti entrambi rientranti tra quelli espressamente agevolati dalla norma.
Per la Confezione tipo A, la presenza di alloro determina l’esclusione dall’aliquota ridotta dell’intera confezione, anche se salvia e rosmarino sono prevalenti in peso e valore.
Per la Confezione tipo C, contenente timo e origano, non spetta l’aliquota del 5% perché origano agevolato è solo quello a rametti o sgranato destinato all’alimentazione, e comunque la confezione include anche una pianta non ricompresa nella norma.
In generale, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate comporta l’applicazione dell’aliquota ordinaria all’intera confezione, anche se vi sia prevalenza di prodotti agevolabili.
Piante aromatiche in vaso
Per le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l’aliquota del 5% solo per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Restano quindi escluse dall’agevolazione:
- menta in vaso;
- alloro in vaso;
- maggiorana in vaso;
- origano in vaso;
- prezzemolo in vaso.
L’origano in vaso non rientra tra i prodotti agevolati, poiché la norma riguarda l’origano a rametti o sgranato destinato all’alimentazione, non la pianta in vaso allo stato vegetativo.
Confezioni di più vasi
Anche per le confezioni formate da quattro vasi non vendibili separatamente, l’Agenzia conclude per l’applicazione dell’aliquota ordinaria.
Ciò vale sia per:
- Vasi tipo A: basilico, salvia, rosmarino e alloro;
- Vasi tipo B: menta, salvia, rosmarino e alloro.
La presenza di piante non ricomprese nel n. 1-bis impedisce l’applicazione dell’aliquota ridotta all’intera confezione, anche quando alcuni elementi sarebbero singolarmente agevolabili.
Conclusione operativa
La risoluzione stabilisce quindi che:
- l’aliquota IVA del 5% si applica solo alle confezioni composte esclusivamente da salvia e rosmarino freschi;
- l’aliquota IVA del 5% si applica alle piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;
- in tutti gli altri casi, comprese le confezioni miste con specie non agevolate e le piante in vaso diverse da quelle espressamente indicate, si applica l’aliquota ordinaria, pari al 22%.
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare sull’osservanza dei principi enunciati e delle istruzioni fornite.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 3 mag 2017Risoluzione n. 55 del 3/05/2017
- Risoluzione · 2 mag 2017Risoluzione n. 54 del 2/05/2017
- Risoluzione · 4 mag 2017Risoluzione n. 57 del 4/05/2017
- Risoluzione · 27 apr 2017Risoluzione n. 53 del 27/04/2017
- Risoluzione · 9 mag 2017Risoluzione n. 58 del 9/05/2017
- Risoluzione · 26 apr 2017Risoluzione n. 52 del 26/04/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →