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Risoluzione

Risoluzione n. 54 del 2/05/2017

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, per le società di persone poste in liquidazione nel 2016, l’opzione per l’assegnazione agevolata di beni ai soci si considera validamente esercitata anche se il modello dichiarativo disponibile non consente di indicare i dati dell’agevolazione, purché siano rispettati tutti i requisiti normativi e sia versata l’imposta sostitutiva. È richiesto un prospetto di raccordo da conservare o inviare all’Agenzia su richiesta.

Società di persone in liquidazione: assegnazione agevolata di beni ai soci

Società di persone in liquidazione e assegnazione agevolata dei beni ai soci

La risoluzione affronta il caso delle società di persone poste in liquidazione nel 2016 che intendono avvalersi del regime agevolato per l’assegnazione o cessione di beni ai soci previsto dall’articolo 1, commi 115-120, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015. L’intervento chiarisce come debba essere considerato validamente esercitato il regime agevolato quando il modello dichiarativo utilizzabile non contiene ancora il quadro necessario per indicare i dati dell’operazione.

Quadro normativo dell’agevolazione

La disciplina in esame riguarda le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci:

  • beni immobili;
  • beni mobili iscritti in pubblici registri;
  • beni non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.

Per tali operazioni è prevista, previa opzione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8 per cento, ovvero al 10,5 per cento per le società considerate non operative.

Chiarimenti già forniti dalla circolare n. 26/E del 2016

La risoluzione richiama le indicazioni della circolare n. 26/E del 1° giugno 2016, secondo cui:

  • il 60 per cento dell’imposta sostitutiva va versato entro il 30 novembre 2016;
  • la parte residua va versata entro il 16 giugno 2017;
  • i versamenti seguono le regole del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997;
  • l’opzione si perfeziona con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva;
  • l’omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’imposta sostitutiva non incide sul perfezionamento dell’assegnazione agevolata.

Problema dichiarativo per le società di persone in liquidazione nel 2016

Ai fini dichiarativi, il D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, come modificato dal D.Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014, stabilisce che anche le società di persone adottano, per la scelta del modello dichiarativo, le stesse regole previste per i soggetti IRES.

Di conseguenza, le società di persone con periodo d’imposta chiuso prima del 31 dicembre 2016 presentano la dichiarazione in forma non unificata utilizzando il modello dell’anno precedente. Nel caso specifico, le società poste in liquidazione nel 2016 devono utilizzare il modello UNICO SP 2016, relativo al periodo d’imposta 2015, poiché il periodo d’imposta è anteriore al 31 dicembre 2016.

Tuttavia, tale modello non contiene nel quadro RQ una sezione idonea a esporre i dati dell’assegnazione o cessione agevolata e la relativa imposta sostitutiva. Ciò dipende dal fatto che le novità normative introdotte nel 2016 trovano spazio solo nei modelli dichiarativi approvati nel 2017.

Principio di comportamento concludente e validità dell’opzione

La risoluzione modifica parzialmente quanto affermato nella circolare n. 26/E del 2016 e ritiene che, in questo caso, il mancato inserimento nel modello dichiarativo dei dati dell’operazione non impedisca il valido esercizio dell’opzione.

Viene infatti richiamato il principio del comportamento concludente di cui all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997, secondo cui l’opzione e la revoca di regimi fiscali o contabili si desumono dal comportamento del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili.

Pertanto, per le società interessate:

  • l’opzione si considera validamente esercitata se sono rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa;
  • deve essere effettuato correttamente e tempestivamente il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta tramite modello F24.

Adempimenti ulteriori e documentazione da conservare

Anche in mancanza della specifica sezione nel modello dichiarativo, i soggetti interessati devono redigere un prospetto di raccordo contenente i dati relativi ai beni ceduti e all’imposta dovuta per definire l’opzione.

Tale prospetto può essere:

  • inviato all’Ufficio territorialmente competente;
  • oppure conservato ed esibito su richiesta degli organi di controllo.

Indicazioni finali di vigilanza

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché i principi e le istruzioni fornite siano osservati dalle Direzioni provinciali e dagli uffici dipendenti.

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